Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 11 novembre 2013

Cassazione n. 29109/2021

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 12040/2014 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, via Orazio n. 31, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale a margine del 6-3 CCt ricorso; - ricorrente - contro Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; - controricorrente - e nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Sacconi n. 19, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale in calce al controricorso; - con troricorrente - Cons. est.

G.M.

Nonno avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania n. 399/48/13, depositata 1'11 novembre 2013.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26 maggio 2021 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. con sentenza n. 399/48/13 dell'11/11/2013 la Commissione tributaria regionale della Campania (di seguito CTR) ha rigettato l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Napoli (di seguito CTP) n. 360/46/12, la quale aveva a sua volta respinto il ricorso del contribuente avverso una cartella di pagamento concernente IVA relativa agli anni d'imposta 1993-1995;

1.1. come si evince anche dalla sentenza della CTR, la cartella di pagamento era stata notificata alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in persona del liquidatore [OSCURATO:PERSONA] ed era stata emessa a seguito di tre atti di rettifica nei confronti della società, confermati in sede giudiziale con altrettante sentenze passate in giudicato;

1.2. la CTR respingeva l'appello del contribuente evidenziando che: a) [OSCURATO:PERSONA] non era legittimato a formulare domanda di accertamento della illegittimità della pretesa tributaria nei confronti della società; b) il contribuente era, invece, legittimato a ricevere la notificazione della cartella di pagamento anche quale socio unico della [OSCURATO:PERSONA] s.r.1. in quanto, a seguito dell'estinzione della società, le obbligazioni si trasferivano ai soci e, dunque, era subentrato alla stessa con riferimento ai debiti sociali;

2. avverso la sentenza della CTR [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso per cassazione, affidato a sette motivi,

3. l'Agenzia delle entrate ed [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. resistevano in giudizio con controricorso. 2 Cons. est.

G.M.

Nonno [OSCURATO:PERSONA]

1. va pregiudizialmente rilevato che il ricorso originariamente proposto da [OSCURATO:PERSONA] in proprio avverso la cartella di pagamento notificata alla società è inammissibile, con conseguente cassazione senza rinvio della sentenza impugnata ex art. 382 cod. proc. civ.;

1.1. le seguenti circostanze possono ritenersi pacifiche e incontestate, oltre che emergenti dalla stessa sentenza impugnata: a) la cartella di pagamento impugnata è stata notificata a [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona del liquidatore [OSCURATO:PERSONA], in data 20/01/2010; b) [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. è stata cancellata dal registro delle imprese in data 03/10/2003; c) [OSCURATO:PERSONA] ha impugnato in proprio la cartella di pagamento notificata alla società cancellata;

1.2. orbene, è noto che la cancellazione della società dal registro delle imprese ne comporta l'estinzione e la successione dei soci nei rapporti attivi e passivi (Cass.

S.U. n. 6070 del 12/03/2013);

1.3. ne consegue che la cartella di pagamento, invalidamente notificata ad un soggetto già estinto, è sicuramente nulla ed il liquidatore non è legittimato né ha interesse ad impugnarla in proprio (Cass. n. 22863 del 03/11/2011; si veda anche Cass. n. 14880 del 05/09/2012 e, con riferimento al ricorso per cassazione, Cass. n. 2444 del 31/01/2017);

2. in conclusione, pronunciando sul ricorso, va dichiarata la originaria carenza di legittimazione di [OSCURATO:PERSONA] alla proposizione del ricorso avverso la cartella di pagamento notificata alla società estinta, con conseguente cassazione senza rinvio della sentenza impugnata;

2.1. la predetta statuizione determina l'assorbimento di tutti i motivi di ricorso; 3 Cons. est.

G.M.

Nonno

2.2. il rilievo d'ufficio della questione concernente l'inammissibilità del ricorso originario giustifica l'integrale compensazione tra le parti delle spese dell'intero giudizio;

2.3. poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 quater dell'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

P.Q.M.

La Corte, pronunciando sul ricorso, dichiara inammissibile il ricorso originariamente proposto da [OSCURATO:PERSONA] e compensa le spese relative a tutti i gradi del giudizio; ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della

I. n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente del contributo unificato dovuto per il ricorso incidentale a norma dell'art. 1. bis dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 12040/2014 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, via Orazio n. 31, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale a margine del 6-3 CCt ricorso; - ricorrente - contro Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; - controricorrente - e nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Sacconi n. 19, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale in calce al controricorso; - con troricorrente - Cons. est. G.M. Nonno avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania n. 399/48/13, depositata 1'11 novembre 2013. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26 maggio 2021 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. con sentenza n. 399/48/13 dell'11/11/2013 la Commissione tributaria regionale della Campania (di seguito CTR) ha rigettato l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Napoli (di seguito CTP) n. 360/46/12, la quale aveva a sua volta respinto il ricorso del contribuente avverso una cartella di pagamento concernente IVA relativa agli anni d'imposta 1993-1995; 1.1. come si evince anche dalla sentenza della CTR, la cartella di pagamento era stata notificata alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in persona del liquidatore [OSCURATO:PERSONA] ed era stata emessa a seguito di tre atti di rettifica nei confronti della società, confermati in sede giudiziale con altrettante sentenze passate in giudicato; 1.2. la CTR respingeva l'appello del contribuente evidenziando che: a) [OSCURATO:PERSONA] non era legittimato a formulare domanda di accertamento della illegittimità della pretesa tributaria nei confronti della società; b) il contribuente era, invece, legittimato a ricevere la notificazione della cartella di pagamento anche quale socio unico della [OSCURATO:PERSONA] s.r.1. in quanto, a seguito dell'estinzione della società, le obbligazioni si trasferivano ai soci e, dunque, era subentrato alla stessa con riferimento ai debiti sociali; 2. avverso la sentenza della CTR [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso per cassazione, affidato a sette motivi, 3. l'Agenzia delle entrate ed [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. resistevano in giudizio con controricorso. 2 Cons. est. G.M. Nonno [OSCURATO:PERSONA] 1. va pregiudizialmente rilevato che il ricorso originariamente proposto da [OSCURATO:PERSONA] in proprio avverso la cartella di pagamento notificata alla società è inammissibile, con conseguente cassazione senza rinvio della sentenza impugnata ex art. 382 cod. proc. civ.; 1.1. le seguenti circostanze possono ritenersi pacifiche e incontestate, oltre che emergenti dalla stessa sentenza impugnata: a) la cartella di pagamento impugnata è stata notificata a [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona del liquidatore [OSCURATO:PERSONA], in data 20/01/2010; b) [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. è stata cancellata dal registro delle imprese in data 03/10/2003; c) [OSCURATO:PERSONA] ha impugnato in proprio la cartella di pagamento notificata alla società cancellata; 1.2. orbene, è noto che la cancellazione della società dal registro delle imprese ne comporta l'estinzione e la successione dei soci nei rapporti attivi e passivi (Cass. S.U. n. 6070 del 12/03/2013); 1.3. ne consegue che la cartella di pagamento, invalidamente notificata ad un soggetto già estinto, è sicuramente nulla ed il liquidatore non è legittimato né ha interesse ad impugnarla in proprio (Cass. n. 22863 del 03/11/2011; si veda anche Cass. n. 14880 del 05/09/2012 e, con riferimento al ricorso per cassazione, Cass. n. 2444 del 31/01/2017); 2. in conclusione, pronunciando sul ricorso, va dichiarata la originaria carenza di legittimazione di [OSCURATO:PERSONA] alla proposizione del ricorso avverso la cartella di pagamento notificata alla società estinta, con conseguente cassazione senza rinvio della sentenza impugnata; 2.1. la predetta statuizione determina l'assorbimento di tutti i motivi di ricorso; 3 Cons. est. G.M. Nonno 2.2. il rilievo d'ufficio della questione concernente l'inammissibilità del ricorso originario giustifica l'integrale compensazione tra le parti delle spese dell'intero giudizio; 2.3. poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 quater dell'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione. P.Q.M. La Corte, pronunciando sul ricorso, dichiara inammissibile il ricorso originariamente proposto da [OSCURATO:PERSONA] e compensa le spese relative a tutti i gradi del giudizio; ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente del contributo unificato dovuto per il ricorso incidentale a norma dell'art. 1. bis dello stesso art. 13. Così deciso in Roma
Sentenza Cassazione n. 29109/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris