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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 settembre 2025

Cassazione n. 34551/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/11/2024 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Genova, che ha confermato la dichiarazione di responsabilità dell'imputato per il reato di bancarotta fraudolenta; Rilevato che - con un unico motivo - il ricorrente deduce violazione di legge penale in relazione alla dichiarazione di responsabilità; Considerato che il ricorso è fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, omettendo di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo e altri, Rv. 260608; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838); in particolare, il ricorrente assume di aver rivestito all'interno della società il ruolo di "prestanome", senza confrontarsi con le argomentazioni della Corte di merito che, con esaustiva motivazione, esente da vizi logici e giuridici, ha escluso che l'imputato fosse un mero prestanome.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende Così deciso il 10 settembre 2025 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/11/2024 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Genova, che ha confermato la dichiarazione di responsabilità dell'imputato per il reato di bancarotta fraudolenta; Rilevato che - con un unico motivo - il ricorrente deduce violazione di legge penale in relazione alla dichiarazione di responsabilità; Considerato che il ricorso è fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, omettendo di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo e altri, Rv. 260608; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838); in particolare, il ricorrente assume di aver rivestito all'interno della società il ruolo di "prestanome", senza confrontarsi con le argomentazioni della Corte di merito che, con esaustiva motivazione, esente da vizi logici e giuridici, ha escluso che l'imputato fosse un mero prestanome. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende Così deciso il 10 settembre 2025 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 34551/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris