CassazionedecretoSezione LDecisione del 9 febbraio 2026
Cassazione n. 02839/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: [OSCURATO:PERSONA] LAVOROLa Consigliera Delegata ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 7648/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- nonché contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso il decreto del Tribunale di Latina n.2659/2018 depositato il 04/09/2019 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a Numero registro generale 7648/2020 Numero sezionale 135/2026 Numero di raccolta generale 2839/2026 Data pubblicazione 09/02/2026 dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno tuttavia compensate, in ragione del fatto che i principi applicati si sono consolidati dopo il deposito del ricorso per cassazione; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Dichiara la compensazione fra le parti delle spese del procedimento; Così deciso in Roma, il 06/02/2026 [OSCURATO:PERSONA] registro generale 7648/2020 Numero sezionale 135/2026 Numero di raccolta generale 2839/2026 Data pubblicazione 09/02/2026