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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 aprile 2022

Cassazione n. 32158/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/09/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Palermo ha parzialmente riformato la pronunzia di primo grado di condanna alla pena di giustizia nei confronti dell'imputato per il delitto di lesioni, riducendo la somma liquidata a titolo di provvisionale.

Tenuto conto che avverso il provvedimento l'imputato ha proposto ricorso tramite il difensore, lamentando vizi motivazionali quanto alla ritenuta integrazione dei reati a quanto alla attribuibilità all'attuale ricorrente e quanto alla mancata concessione del beneficio ex art 175 cp e che la difesa ha depositato telematicamente memoria.

Considerato che, sotto la veste della motivazione illogica le censure aspirano ad una rivalutazione del compendio probatorio preclusa in questa sede e che secondo il costante insegnamento di questa Corte, esula dai poteri del giudice di legittimità quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (per tutte: Sez.

Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402, Dessimone, riv. 207944; tra le più recenti: Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 - 06/02/2004, Elia, Rv. 229369).

I motivi proposti tendono, appunto, ad ottenere una inammissibile rivalutazione degli elementi fattuali considerati nella fase di merito con motivazione esente da vizi logici e giuridici; sul punto la Corte territoriale ha esplicitato - alle pagine da tre a cinque del testo - le ragioni del suo convincimento, confutando nel contempo la tesi difensiva.

Osservato che la negatoria della non menzione ex art 175 cp è stata giustificata - diversamente da quanto sostiene il ricorrente - con motivazione corretta e congrua in relazione alla gravità della condotta, anche in relazione alla ingiustificata aggressione ai danni della persona offesa.

Rilevato che, quindi,il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di curo tremila in favore della cassa ammende.

PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa ammende.

Deciso il 21.4.2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA][y E ,L --1T1.---P O S IT.AT

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/09/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Palermo ha parzialmente riformato la pronunzia di primo grado di condanna alla pena di giustizia nei confronti dell'imputato per il delitto di lesioni, riducendo la somma liquidata a titolo di provvisionale. Tenuto conto che avverso il provvedimento l'imputato ha proposto ricorso tramite il difensore, lamentando vizi motivazionali quanto alla ritenuta integrazione dei reati a quanto alla attribuibilità all'attuale ricorrente e quanto alla mancata concessione del beneficio ex art 175 cp e che la difesa ha depositato telematicamente memoria. Considerato che, sotto la veste della motivazione illogica le censure aspirano ad una rivalutazione del compendio probatorio preclusa in questa sede e che secondo il costante insegnamento di questa Corte, esula dai poteri del giudice di legittimità quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (per tutte: Sez. Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402, Dessimone, riv. 207944; tra le più recenti: Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 - 06/02/2004, Elia, Rv. 229369). I motivi proposti tendono, appunto, ad ottenere una inammissibile rivalutazione degli elementi fattuali considerati nella fase di merito con motivazione esente da vizi logici e giuridici; sul punto la Corte territoriale ha esplicitato - alle pagine da tre a cinque del testo - le ragioni del suo convincimento, confutando nel contempo la tesi difensiva. Osservato che la negatoria della non menzione ex art 175 cp è stata giustificata - diversamente da quanto sostiene il ricorrente - con motivazione corretta e congrua in relazione alla gravità della condotta, anche in relazione alla ingiustificata aggressione ai danni della persona offesa. Rilevato che, quindi,il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di curo tremila in favore della cassa ammende. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa ammende. Deciso il 21.4.2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA][y E ,L --1T1.---P O S IT.AT
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