CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 ottobre 2022
Cassazione n. 41691/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/09/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza di condanna in primo grado pronunciata nei confronti di D'AMBROSIO Antonio per il delitto di bancarotta fraudolenta documentale da occultamento delle scritture contabili; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando un solo motivo; [OSCURATO:PERSONA] - che il proposto motivo - in punto di correttezza in diritto nonché di logicità dell'argomentazione rassegnata a sostegno della prova del dolo specifico richiesto per l'integrazione della fattispecie di cui all'art. 216, comma 1, n. 2, prima parte, L.F. - è affetto da genericità, essendo le deduzioni cui esso è affidato o del tutto scollegate dal tenore della motivazione contrastata (laddove viene rilevato che la società fallita non aveva l'obbligo di tenuta delle scritture contabili oppure che, comunque, nonostante la mancanza delle stesse, il curatore fallimentare non aveva avuto difficoltà a ricostruire il patrimonio sociale o il movimento degli affari) ovvero meramente reiterative delle censure articolate con il gravame, disattese dalla Corte territoriale con ampia e congrua motivazione (cfr. pag. 3 ultimo capoverso della sentenza impugnata), con la quale il ricorrente non si è affatto criticamente confrontato: nulla di specifico, in effetti, è stato addotto per contrastare il nucleo significante della decisione, ossia che il mancato adempimento dell'obbligo di acquisire, custodire e aggiornare le scritture contabili di una società che aveva sviluppato un discreto volume di affari, obbligo che certamente gli incombeva per effetto dell'accettazione della carica di amministratore di diritto della società poi fallita, era espressivo dello scopo di non consentire ai creditori sociali di vedere soddisfatte le proprie ragioni nei confronti della società debitrice tramite la ricognizione dei beni posti a garanzia delle stesse; - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 5 ottobre 2022 Il Consigliere estensore Il