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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 marzo 2025

Cassazione n. 12974/2025

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il provvedimento del 20/11/2024 del TRIBUNALE di NAPOLI\dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso l'ordinanza del Tribunale di Napoli in composizione monocratica che, nonostante l'opposizione della difesa dell'imputato, acquisiva una trascrizione al fascicolo del dibattimento; Considerato che, esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il rido -so e rilevata la palese inammissibilità di quest'ultimo per cause che possono dic . i rarsi senza formalità, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis c.p.p., in quanto il ricolso è stato proposto avverso ordinanza dibattimentale fuori dall'ipotesi id cui all'art. 586, comma 3 cod. proc. pen.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, c:)n la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somria di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamenn delle spese processuali e della somma di quattromila euro in favore della Cassi delle ammende.

Così deciso il 12 marzo 2025 Il cpsigl

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il provvedimento del 20/11/2024 del TRIBUNALE di NAPOLI\dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso l'ordinanza del Tribunale di Napoli in composizione monocratica che, nonostante l'opposizione della difesa dell'imputato, acquisiva una trascrizione al fascicolo del dibattimento; Considerato che, esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il rido -so e rilevata la palese inammissibilità di quest'ultimo per cause che possono dic . i rarsi senza formalità, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis c.p.p., in quanto il ricolso è stato proposto avverso ordinanza dibattimentale fuori dall'ipotesi id cui all'art. 586, comma 3 cod. proc. pen. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, c:)n la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somria di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamenn delle spese processuali e della somma di quattromila euro in favore della Cassi delle ammende. Così deciso il 12 marzo 2025 Il cpsigl
Sentenza Cassazione n. 12974/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris