CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 13270/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Rende avverso l'ordinanza della Corte di appello di Catanzaro del 19/09/2024 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA]. nitore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorK [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di appello di Catanzaro h dichidrato inammissibile l'istanza di ricusazione presentata da [OSCURATO:PERSONA] nei conl ronti del giudice dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], dinanzi alla quale si sta -svolgendo il giudizio abbreviato nel procedimento n. 3804/17 a carico di [OSCURATO:PERSONA] -+ 119 (c.d. "Reset"): ha rilevato la Corte che non era stato dato conto della data della conoscenza della causa della ricusaziorle . e che comunque il provvedirrento adottato dal Giudice a fini cautelari, riguardante l'imputato [OSCURATO:PERSONA],:!rbo, rientrava tra le competenze inerenti al grado di giudizio e non costituiva indebita manifestazione anticipata di convincimento sul merito nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. 2. Ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] tramite i suoi difensori. 2.1. Con il primo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 38 e 41 cod. proc. pen. La Corte aveva contraddittoriamente formulato rilievi in ordine alla prova riguardante la data di conoscenza della causa di ricusazione, ma aveva poi comunque esaminato il merito della stessa, fermo restando che la data della conoscenza correlata alla notifica del provvedimento in materia cautelare, adcttato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], era stata indicata e che peraltro sulla parte ricipiante grava l'onere di documentare la causa di ricusazione e non la data di conosii:enza della stessa. 2.2. Con il secondo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motk, a .ione in relazione all'art. 37, comma 1, lett. b) cod. proc. pen. La Corte si era soffermata sulla circostanza che il giudice avesse legittimamente esercitato le funzioni demandategli, venendo in rilievi) un provvedimento «de libertate». Ma tale questione non era stata sollevata, essendosi l'istanza basata sulla valutazione in concreto operata dal Giudice nel provvedimento emesso su istanza del coimputato [OSCURATO:PERSONA]. Era stata prospettata la configurabilità di un bis in idem cautelare nel presupposto che l'associazicne di stampo mafioso oggetto di contestazione nel processo "Reset" fosse coperta dal giudicato relativo al procedimento "Vulpes". La questione parimenti coinvolgeva gli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], fermo restando che in sede di riesame, dopo rinvio disposto dalla Corte di cassi:. ione, era stata riconosciuta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la sussistenza del bis in iderr. Ma il Giudice nel caso in esame aveva rilevato che le associazioni contestate nei due processi sono diverse, il che esclude il bis in idem. Di qui la configurabilità di un'indebita anticipazione del convincimento !;(..ii fatti oggetto di contestazione. La Corte aveva sostenuto che mancasse una connotazione dec: soria implicante una valutazione deliberativa sulla colpevolezza dell'imputato. Ma in realtà il Giudice aveva espresso il suo convincimento prima del momento deliberativo finale con anticipazione degli esiti della decisione circa l'esis:enza dell'associazione e circa le condotte che dovrebbero rientrare nell'ambito della stessa. Né era stato fatto riferimento a condotte successive, non coperte da gli. d cato. Di qui la carenza della motivazione del provvedimento impugnato, che si limitava ad una generica disamina su profili estrinseci e incontestati.3. Il Procuratore generale ha inviato la requisitoria chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. 2. Relativamente al primo motivo, è sufficiente rilevare che la Corte non ha fondato il proprio giudizio sull'intempestività dell'istanza, pur avendo rilevat) che non era stata comprovata la data della conoscenza della causa di ricusazione. Ed invero la Corte ha comunque esaminato il merito dell'istanza ravvisar done poi la radicale infondatezza. Deve aggiungersi che la prova della conoscenza ben può essere allegai:2i dalla parte interessata, come nel caso di specie avvenuto, senza che su di essa cjr3vino specifici oneri probatori, salva la possibilità di sindacare sul punto le allegazioni difensive. 3. Venendo al secondo motivo, con cui si contesta la valutazione della 2orte in ordine all'insussistenza della causa di ricusazione di cui all'art. 37, corrna 1, lett. b) cod. proc. pen., deve rilevarsene l'infondatezza. Va, su un piano generale, rilevato che assume valore pregiudicante una valutazione di merito espressa dal Giudice nello stesso o in altro procedimento sulla sussistenza del fatto-reato e sulla colpevolezza dell'imputato e che pe -altro rilevano valutazioni di merito formulate in fasi diverse del procedimento i:. non nella medesima fase, a meno che si tratti di provvedimenti che eccedano i limiti loro propri, traducendosi in impropria anticipazione non dovuta (sul punto si l'invia a plurime pronunce della Corte costituzionale: sent. n. 123 del 2004; ord. n 368 del 2000; sent. n. 283 del 2000; cfr. anche Sez. 3, n. 27966 del 09/03;:021, Agostini, Rv. 281591 - 01). Nel caso di specie, come esattamente rilevato dalla Corte, il provvedimento di cui è stata prospettata la valenza pregiudicante, è stato emesso a fini Cell telari nella medesima fase, nel quadro delle competenze accessorie a tal fine demandate allo stesso Giudice. Deve aggiungersi che il provvedimento ha riguardato un diverso imputato, relativamente al quale -anche in presenza di un giudicato cautelare consoliiiitosi- è stato escluso che ricorresse il dedotto bis in idem: deve su tali basi escludersi che sia stata formulata una valutazione di merito in ordine alla colpevolez2a di [OSCURATO:PERSONA] e che sia stata implicitamente prospettata la sussistenza dell'assoc a rione e il coinvolgimento di tale imputato all'interno di essa, non rilevando, per cuntro, che proprio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] a fini cautelari fosse stata riconosciuta la configurabilità del "bis in idem". Deve anzi rimarcarsi come sul punto il ricorso sia aspecifico, non es:Eendo prospettati, se non assertivamente, elementi tale da suffragare l'effettiva identità delle posizioni dei diversi imputati anche in ordine alla valenza temporale dell'addotto bis in idem, ciò che di per sé vale ad escludere qualsivoglia va enza pregiudicante nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] della valutazione formulata nei ccn 'ronti del coimputato [OSCURATO:PERSONA]. 4. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, non ravvisandosi i presupposti per l'irrogazione di una san :ione aggiuntiva. P. Q. M. Rigetta il ricorso e cond