CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 12340/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SENTENZAsul ricorso proposto da:[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 18/06/2025 della Corte d'appello di BresciaUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], che haconcluso per l’inammissibilità del ricorso;lette le conclusioni del difensore dell’imputato, avv. [OSCURATO:PERSONA], che hainsistito per l’accoglimento del ricorso;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di Appello di Brescia haconfermato la pronuncia di condanna di primo grado dell’imputato per il delitto dibancarotta fraudolenta, commesso nella veste di amministratore unico dellasocietà fallita [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., per la distrazione dell’importo di euro 126.287,00,valore di beni strumentali acquistati dalla predetta società e non rinvenuti dallacuratela.La stessa decisione ha invece riqualificato il delitto di bancarotta fraudolentadocumentale in quello di bancarotta semplice.2. L’imputato ha proposto ricorso per cassazione affidandosi, con il propriodifensore di fiducia, a sei motivi di impugnazione, di seguito esposti entro i limitistrettamente necessari per la decisione.2.1. Con il primo, denuncia inosservanza di norma processuale poiché ilcollegio del giudizio di primo grado sarebbe stato erroneamente formato, ex art.36 cod. proc. pen., con la partecipazione della dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], cheera anche componente del collegio che aveva dichiarato il fallimento della societàBrescia [OSCURATO:PERSONA].2.2. Con il secondo motivo assume violazione di legge e omessaapplicazione del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, rispetto all’applicazione dellemisure alternative alla detenzione introdotte dalla riforma Cartabia, poiché, incontrasto con l’orientamento ormai affermatosi nella giurisprudenza dilegittimità, la relativa richiesta è stata ritenuta tardiva in quanto non formulatanell’atto di appello (o nei motivi nuovi) bensì all’udienza di discussione.2.3. Mediante il terzo motivo denuncia vizio di motivazione sugli elementicostitutivi del delitto di bancarotta fraudolenta distrattiva, assumendo omessavalutazione da parte della decisione cesurata di circostanze a suo favore riferitedai testi esaminati in dibattimento.Al riguardo deduce che: come confermato non solo dal commercialista madalla stessa curatrice fallimentare, le fatture dei movimenti dei beni c’erano manon erano registrate nei libri contabili; i beni strumentali indicati nella fattura n.147 del 2010, del valore di euro 151.687,00, ceduti dalla società BresciaTrasformatori alla fallita erano sì stati alienati alla C.A. Electric per la somma dieuro 126.287,00 ma erano rimasti nel capannone di Manerbio insieme agli altribeni ed erano stati acquisiti dal fallimento della [OSCURATO:PERSONA].2.4. Mediante il quarto motivo lamenta illogica e contraddittoria valutazionedelle risultanze processuali.Sotto un primo aspetto sottolinea che i suoi figli, sentiti quali testi,avrebbero dovuto essere ritenuti attendibili, in quanto erano soci nonamministratori e le loro dichiarazioni erano corroborate dalla documentazioneprodotta e da quanto riferito dal commercialista, il teste Alberti.Inoltre, ribadisce che le dichiarazioni dei testi, a differenza di quantoaffermato dalla decisione censurata, sulla circostanza che i beni erano rimasti nelcapannone della fallita e acquisiti al fallimento della società BresciaTrasformatori, erano confermate da una serie di risultanze processuali, come lenote di credito emesse dalla C.A. Electric per la merce compravenduta nonconsegnata a seguito del sequestro a carico della [OSCURATO:PERSONA].Rileva, ulteriormente, che sono erronee le valutazioni operate, sin dalgiudizio di primo grado, per la corrispondenza tra l’importo della nota di creditoemessa dalla C.A. e il valore delle lavorazioni eseguite dalla predetta società,come confermato dal teste [OSCURATO:PERSONA], valore per questo motivolegittimamente detratto in compensazione dalla C.A. Electric.Più in generale, sottolinea che, in virtù della crisi di liquidità della BresciaTrasformatori appartenente ai figli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], era stata costituita,nell’anno 2010, la società fallita in modo da poter ottenere, anche in forza delsuo prestigio presso di loro, dagli stessi fornitori, la materia prima necessaria allalavorazione. Tuttavia, a causa della crisi, a propria volta, della fallita, nell’anno2012, tali lavorazioni erano state demandate alla C.A. cui erano stati a tal finetrasferiti i macchinari. Il progetto complessivo era dunque svolto a salvaguardarel’attività e sarebbe riuscito, aggiunge, ove non fosse intervenuto il sequestro deicapannoni che aveva “intrappolato” i macchinari, bloccando l’attività e nonconsentendo la prosecuzione dell’operatività sociale.2.5. Con il quinto motivo denuncia l’eccessività del trattamentosanzionatorio per la mancata concessione delle circostanze attenuanti generichesebbene fosse emerso che era intervenuto solo per aiutare i figli a proseguirel’attività senza compiere alcuna condotta volta a sottrarre le scritture contabili e ibeni strumentali.Evidenzia poi che, a differenza di quanto ritenuto dalle decisioni merito, ilsuo intervento ha consentito un contenimento del passivo. La distrazione,inoltre, soggiunge, è molto inferiore all’importo contestato per quantorappresentato nei precedenti motivi.2.6. Con il sesto motivo, sempre rispetto al trattamento sanzionatorio,l’imputato lamenta che la sua condotta avrebbe potuto al più essere ascritta acolpa e non a dolo, con le relative conseguenze, anche sulla determinazione dellapena.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il primo motivo non è fondato.1.1. Innanzi tutto, la Corte d’Appello ha fatto applicazione del consolidato econdivisibile principio per il quale l’ipotetica incompatibilità del giudice costituisceunicamente motivo di ricusazione dello stesso, non potendo integrare viziocomportante la nullità del giudizio neppure allorquando la causa di essa siadivenuta nota solo dopo la definizione del relativo grado processuale e sia ormaipreclusa la proponibilità di istanza di ricusazione (Sez. 3, n. 34581 del19/05/2021, Robecchi, Rv. 282136).1.2. Su un piano più generale, è inoltre opportuno considerare che ladisciplina dell’incompatibilità contemplata dall’art. 34 cod. proc. pen. rinviene lasua ratio nella salvaguardia dei valori della terzietà e imparzialità del giudicepresidiati dall’art. 111, secondo comma, Cost., essendo intesa a evitare chequesti possa pronunciarsi quando sia condizionato dalla “forza della prevenzione”‒ cioè «dalla tendenza a confermare una decisione o a mantenere unprecedentemente chiamato a svolgere in ordine alla medesima res iudicanda» ‒e ad assicurare «che le funzioni del giudicare siano assegnate a un soggetto“terzo”, scevro di interessi propri che possano far velo alla rigorosa applicazionedel diritto e anche sgombro da convinzioni precostituite in ordine alla materia sucui pronunciarsi» (Corte cost. sentenze n. 190 del 2025 e n. 93 del 2024).Il principio di imparzialità del giudice rientra, inoltre, anche tra i canonidell’equo processo di cui all’art. 6, paragrafo 1, della Convenzione europea deidiritti dell’uomo, che stabilisce che «ogni persona ha diritto a che la sua causasia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da untribunale indipendente e imparziale».In particolare, la Corte europea dei diritti dell’uomo distingue tra il problemadell’imparzialità del giudice sul piano soggettivo, che viene in rilievo allorché ilgiudice abbia un interesse sulla controversia o un legame con le parti o con gliavvocati suscettibile di influenzarne gli orientamenti (Corte europea dir. uomo 28novembre 2002, Lavents c. Lettonia), e sul piano oggettivo, rispetto alla qualeoccorre valutare se, indipendentemente dalla condotta personale del giudice,alcuni fatti obiettivamente verificabili inducano a metterne in dubbiol’imparzialità (Corte europea dir. uomo, 24 maggio 1989, Hauschildt c.Danimarca, par. 48).Nel caso in esame è dedotta un’assunta parzialità del giudice di naturaoggettiva: vi è infatti che «la funzione del giudicare sia assegnata a un soggetto“terzo”, non solo scevro di interessi propri che possano far velo alla rigorosaapplicazione del diritto ma anche sgombro da convinzioni precostituite in ordinealla materia da decidere, formatesi in diverse fasi del giudizio in occasione difunzioni decisorie che egli sia stato chiamato a svolgere in precedenza» (Cortecost., sent. n. 155 del 1996).Per costante giurisprudenza costituzionale la mancanza di imparzialità delgiudice, che nel processo penale ne comporta l’incompatibilità a decidere,presuppone una relazione tra una “fonte di pregiudizio”, coincidente conun’attività giurisdizionale idonea a generare la forza della prevenzione, e una“sede pregiudicata”, ravvisabile in un compito decisorio al quale il giudice cheabbia posto in essere l’attività pregiudicante non risulta più idoneo (tra le altre,cfr. le sentenze della Corte costituzionale n. 182 del 2025, n. 74 del 2024, n.172 del 2023, n. 64, n. 16 e n. 7 del 2022).Come ricordato anche di recente, tuttavia, affinché possa ritenersisussistente tale forma di incompatibilità, non è sufficiente la sempliceconoscenza, da parte del giudice, di atti anteriormente compiuti, ma occorre cheegli ne abbia effettuato una valutazione strumentale all’assunzione di unadecisione.Inoltre, detta valutazione strumentale non deve essere di caratteremeramente formale, ma di contenuto, nel senso che deve implicare valutazioniche attengono al merito dell’ipotesi di accusa e non già al mero svolgimento delprocesso.1.3. Declinando i principi in tema di incompatibilità del giudice questa Corte,a propria volta, ha ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimitàcostituzionale gli artt. 36 e 37 cod. proc. pen. con riferimento agli artt. 3, 24 e25 Cost., nella parte in cui non prevedono, come ipotesi di astensione ericusazione, il provvedimento emesso precedentemente dal giudice, che, inqualità di giudice delegato al fallimento, aveva disposto la destituzione dallacarica di amministratore unico dell'imputato. Al riguardo, è stato sottolineato,infatti, che il provvedimento di revoca dell'amministratore e di sua sostituzione,emesso, a richiesta del curatore, dal giudice delegato al fallimento, rientra nellefunzioni tutorie, di controllo e di direzione della procedura fallimentare e nonanticipa il giudizio penale di responsabilità per reati fallimentari, né incide su diesso, non comportando, dunque, alcun giudizio sull'esistenza di illeciti e sulla05/01/1999, Calcagni, Rv. 212927).A maggior ragione a tale conclusione si deve pervenire nell’ipotesi in cui ilgiudice chiamato a comporre il collegio penale nel giudizio di responsabilità perfatti di bancarotta si sia limitato a dichiarare il fallimento della società, atteso cheil fallimento – e, oggi, l’apertura della procedura di liquidazione giudiziale – sifonda solo sul presupposto dell’insolvenza dell’imprenditore commerciale,insolvenza che può ben prescindere dalla colpa dell’imprenditore, anche ai solifini di un’azione di responsabilità in sede civile dello stesso (o, nell’ipotesi disocietà, degli amministratori).Ciò è confermato con chiarezza, sul piano del diritto positivo, dallapossibilità per il debitore, contemplata già dall’art. 142 l. fall. (e confermata inparte qua, oggi, dall’art. 280 del d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, c.d. Codice dellacrisi di impresa e dell’insolvenza), di beneficiare dell’esdebitazione qualora, tral’altro, non sia attinto dalla responsabilità penale per delitti di bancarotta.Pertanto deve essere affermato il principio secondo cui poiché, di regola, ladichiarazione di fallimento non postula alcuna valutazione, neppure sul pianomeramente delibativo, in ordine alla responsabilità penale dell’imprenditorecommerciale individuale o dell’amministratore di una società per fatti dibancarotta, non sussiste incompatibilità del giudice che ha fatto parte delcollegio che ha dichiarato l’apertura del fallimento a decidere sull’imputazione deipredetti soggetti per i delitti di cui agli artt. 216 e seg. l. fall. (cfr., conriferimento alla disciplina dettata dall’art. 61 cod. proc. pen. previgente, Sez. 5,n. 9872 del 25/06/1987, Ferro, Rv. 176683; Sez. 5, n. 542 del 29/03/1971,Condoleo, Rv. 118400; Sez. 5, n. 561 del 29/05/1968, Cordisco, Rv. 108903).1.3. Infine, va considerato che nella fattispecie concreta il giudice checomponeva il collegio nel giudizio di primo grado non aveva neppure dichiarato ilfallimento della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., dal quale è originato il presente processodi bancarotta, bensì quello di un’altra società ad essa collegata ossia la BresciaTrasformatori.E, d’altra parte, in virtù di ciò, è lo stesso ricorrente che ha evidenziato chesussistevano mere ragioni di convenienza rispetto alla decisione di astenersidalla trattazione del procedimento.2. Il secondo motivo è inammissibile.2.1. In primo luogo, il diniego della richiesta pena sostitutiva alla detenzioneè fondato, nella decisione impugnata, su una duplice ratio decidendi e ilricorrente contesta esclusivamente quella che si basa sulla ritenuta tardività dellarichiesta.Infatti, la Corte territoriale, oltre a tale profilo, ha posto congruamente inrilievo che il [OSCURATO:PERSONA] non aveva corredato l’istanza proposta da indicazioni sullaconcreta capacità rieducativa, come sarebbe stato necessario nella situazione inesame considerato che l’imputato, in concomitanza con il fallimento, si eratrasferito all’estero.Opera dunque il consolidato principio secondo cui è inammissibile, perdifetto di specificità, il ricorso per cassazione con cui la critica sia limitata ad unasoltanto delle rationes decidendi poste a fondamento della decisione, nel caso incui queste siano autonome ed autosufficienti (ex aliis, Sez. 6, n. 38809 del30/10/2025, Doria, Rv. 288964; Sez. 3, n. 2754 del 06/12/2017, dep. 2018,Bimonte, Rv. 272448).2.2. In ogni caso, occorre considerare che il giudizio di primo grado è statodeciso in data 9 novembre 2023, ovvero quando era già entrata in vigore lariforma varata, in ordine alle pene sostitutive alle pene detentive brevi, dal d.lgs.n. 150 del 2022.L’istanza è stata di qui correttamente ritenuta tardiva, poiché, come giàaffermato nella recente e condivisibile giurisprudenza di questa Corte, in tema dipene sostitutive di pene detentive brevi, secondo la disciplina transitoria di cuiall'art. 95 del d.lgs. 10 ottobre 2022, n.150, l'imputato che non abbia formulatola richiesta di applicazione delle nuove e più favorevoli sanzioni sostitutive nelcorso del giudizio di primo grado pendente al 30 dicembre 2022, data di entratain vigore del citato d.lgs., non può presentare la richiesta nel successivo grado diappello, se non nelle forme di motivo di impugnazione avverso la decisione diprimo grado di rigetto dell'istanza di sostituzione pena a suo tempo formulata(Sez. 2, n. 39743 del 28/10/2025, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 288973; in termini analoghi,rispetto alla richiesta di pena sostitutiva di pena detentiva breve presentata perla prima volta nel giudizio di legittimità, nel caso in cui l'imputato non l'abbia giàformulata in grado di appello, ove tale giudizio era pendente al 30 dicembre2022, data di entrata in vigore della c.d. "riforma Cartabia", Sez. 2, n. 39096 del14/11/2025, Siano, Rv. 289007 – 02).L’orientamento evocato dalla difesa del ricorrente a sostegno della propriadoglianza attiene alla diversa situazione in cui la riforma era entrata in vigore,invece, nel corso del giudizio di appello, in relazione alla quale si èeffettivamente affermato che, in tema di pene sostitutive di pene detentivebrevi, affinché il giudice di appello sia tenuto a pronunciarsi sulla loroapplicabilità ai sensi della disciplina transitoria di cui all'art. 95 d.lgs. 10 ottobre2022, n. 150, è necessaria una richiesta in tal senso dell'imputato, che nondev'essere formulata necessariamente con l'atto di impugnazione o in sede di"motivi nuovi" ex art. 585, comma 4, cod. proc. pen., ma può intervenire anchenel corso dell'udienza di discussione del gravame (Sez. 2, n. 30313 del08/07/2025, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 288585). Tale orientamento si fonda, invero, sul primoperiodo dell’art. 95 del d.lgs. n. 150 del 2022 laddove stabilisce, in omaggio alprincipio del favor rei, che «le norme previste dal Capo III della legge 24novembre 1981, n. 689, se più favorevoli, si applicano anche ai procedimentipenali pendenti in primo grado o in grado di appello al momento dell'entrata invigore del presente decreto». Norma questa che, se può giustificare laproposizione dell’istanza anche nel corso del giudizio di appello o di legittimità sela riforma è intervenuta nella pendenza nello stesso, non consente, invece, unaformulazione dell’istanza medesima in sede di gravame qualora – come nel casoesaminato – la norma fosse già in vigore nel giudizio di primo grado.3. Il terzo e il quarto motivo, di carattere reiterativo, suscettibili di vagliounitario, non sono fondati, atteso che la Corte territoriale ha risposto, conargomentazioni adeguate, alle analoghe censure spiegate in appello dalricorrente.La pronuncia impugnata ha fatto leva, difatti, in primo luogo, sulla decisivaargomentazione per la quale i beni oggetto di trasferimento da parte dellaBrescia [OSCURATO:PERSONA] alla fallita, e non rivenuti dal curatore, erano altri e divalore ben superiore a quelli venduti alla C.A. Eletric, per come risultanti daglielenchi delle rispettive fatture.Inoltre, come logicamente evidenziato dalla stessa Corte d’Appello, èdedotto dalla stessa difesa dell’imputato che la maggior parte dei beni vendutialla C.A. era rimasta nei capannoni della fallita e non era stata trasferita allapredetta società, che così avrebbe pagato, mediante compensazione perlavorazioni di carpenteria, la somma di euro 20.000,00 corrispondente ai solibeni trasferiti.Tuttavia, questi beni, ancora una volta a differenza di quanto assume ilricorrente, non sono stati appresi al fallimento della [OSCURATO:PERSONA], comerisulta dall’inventario, peraltro redatto alla presenza dell’imputato che nulla haosservato in tale sede, come ha posto in rilievo già la sentenza di primo grado.Sicché le decisioni di merito, nel ritenere integrata la contestataresponsabilità del [OSCURATO:PERSONA] per la bancarotta fraudolenta distrattiva, ha fattocorretta applicazione del principio secondo cui, in tema di bancarotta perdistrazione, il mancato rinvenimento all'atto della dichiarazione di fallimento dibeni o valori societari costituisce valida presunzione della loro dolosa distrazione(tra le altre, Sez. 5, n. 20879 del 23/04/2021, Montella, Rv. 281181; Sez. 5, n.35882 del 17/06/2010, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 248425).4. Il quinto e il sesto motivo, suscettibili di valutazione unitaria, sonoinammissibili perché la decisione censurata ha disatteso la richiesta diconcessione delle circostanze attenuanti generiche con congrue argomentazionifondate su una serie di elementi quali la mancata collaborazione con il curatore,l’omesso risarcimento anche solo in parte e il disegno complessivo delineatodall’accertamento dei fatti volto a trasferire, quando le imprese erano in procintodi fallire, ad altre società riconducibili alla stessa famiglia, i beni strumentali persottrarli alla garanzia del ceto creditorio.5. Il ricorso deve dunque essere nel complesso rigettato e il ricorrentecondannato al pagamento delle spese processuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così deciso il 11/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteRosaria [OSCURATO:PERSONA]