CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 37733/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/10/2022 del TRIBUNALE di PIACENZAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; il procedimento è stato trattato in forma cartolare, ai sensi dell'art. 23, comma 8, dl. n. 137 del 2020, convertito con modificazioni dalla I. 18 dicembre 2020, n. 176, e dell'art. 16, comma 1, dl. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla I. 25 febbraio 2022, n. 15. Il Procuratore Generale della Corte di Cassazione, dr.ssa [OSCURATO:PERSONA], ha depositato conclusioni scritte, con cui ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. Ritenuto in fatto La sentenza impugnata è del Tribunale monocratico di Piacenza del 21 ottobre 2022 che, decidendo sull'appello promosso da [OSCURATO:PERSONA] contro la sentenza del locale Giudice di Pace, ne ha confermato l'affermazione di responsabilità, la condanna alle pene di legge ed al risarcimento del danno per il delitto di minaccia - consistita, secondo l'editto accusatorio, nel proferire le espressioni "se non sposti il camion entro mezz'ora succede qualcosa e faccio dei danni"e di "far volare i marciapiedi e le tettoie"- in danno della parte civile costituita [OSCURATO:PERSONA], commesso in Coli (PC) in data 3 settembre 2016. 1.Avverso detta pronuncia ha promosso ricorso per cassazione la Pugni che, tramite il difensore, ha articolato 4 motivi, qui enunciati nei limiti strettamente necessari, ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.. 1.1. Il primo motivo ha dedotto erronea applicazione della legge penale, perché non sarebbe sussistente il reato di minaccia: le parole attribuite all'imputata - quand'anche pronunciate - sarebbero generiche e prive di qualsiasi portata intimidatoria ed andrebbero inserite in un contesto conflittuale di vicinato, nel quale l'imputata stessa avrebbe lamentato di aver patito degli abusi. 1.2. Il secondo motivo ha insistito sull'erronea applicazione di legge penale, in quanto il preteso male minacciato non sarebbe stato realizzabile e, di conseguenza, non avrebbe avuto attitudine intimidatoria. 1.3. Il terzo motivo si è soffermato sulla inosservanza della legge penale, perché il bene destinatario della prospettazione del danno non sarebbe di proprietà della persona offesa, ma appartenente ad un terzo. 1.4. Il quarto motivo si è doluto della violazione della legge penale - in particolare degli artt.132 e 133 cod. pen., 62 bis cod. pen. e 62 n. 2 cod. pen. - non essendo state esposte, in modo appagante, le ragioni della scelta del trattamento sanzionatorio, della mancata concessione delle attenuanti generiche, del mancato riconoscimento dell'attenuante della provocazione, della mancata concessione dei benefici di legge, costituiti dalla sospensione condizionale della pena e dalla non menzione della condanna nel certificato del casellario a richiesta di privati. Considerato in diritto Il ricorso è inammissibile. 1. Va in premessa ricordato che, per quanto attiene alla valutazione del materiale probatorio, le regole dettate dall'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen. non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa, le quali possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attenclibilità intrinseca del suo racconto, che peraltro deve in tal caso essere più penetrante e rigoroso rispetto a quello cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone. Nel caso in cui la persona offesa si sia costituita parte civile, può essere opportuno procedere al riscontro di tali dichiarazioni con altri elementi (Sez. U, n. 41461 del 19/7/2012, Bell'Arte, Rv. 253214). In ogni caso, la verifica attraverso indici esterni delle dichiarazioni della persona offesa non si deve tradurre nell'individuazione di prove dotate di autonoma efficacia dimostrativa, dal momento che ciò comporterebbe la vanificazione della rilevanza probatoria delle prime. 2. Deve aggiungersi che non può formare oggetto di ricorso per cassazione la valutazione dei contrasti testimoniali, la scelta tra divergenti versioni ed interpretazioni dei fatti e l'indagine sull'attendibilità dei testimoni, salvo il controllo di congruità e logicità della motivazione. Infatti, il giudizio sulla rilevanza ed attendibilità delle fonti di prova rimane devoluto insindacabilmente ai giudici di merito e la scelta che essi compiono, per giungere al proprio libero convincimento, con riguardo alla prevalenza accordata ad alcuni elementi probatori, piuttosto che ad altri, ovvero alla fondatezza od attendibilità degli assunti difensivi, quando non sia fatta con affermazioni apodittiche od illogiche, si sottrae al controllo di legittimità della Corte Suprema (così Sez. 2, n.51192 del 2019, M., Rv. 278368). 3.11 primo e il secondo motivo, che possono essere trattati congiuntamente, sono allora generici e manifestamente infondati. E' vero che nel reato di minaccia elemento essenziale è la limitazione della libertà psichica mediante la prospettazione del pericolo che un male ingiusto possa essere cagionato dall'autore alla vittima, senza che sia necessario che uno stato di intimidazione si verifichi concretamente in quest'ultima, essendo sufficiente la sola attitudine della condotta ad intimorire e irrilevante, invece, l'indeterminatezza del male minacciato, purchè questo tuttavia sia ingiusto e possa essere dedotto dalla situazione contingente (ex multis, sez. 1, n. 44128 del 18/10/2016, Nino, Rv. 268289; sez. 5, n. 45502 del 22/04/2014, Scognamillo, Rv. 261678; sez. 5, n. 21601 del 12/05/2010, P.M. in proc. Pagano, Rv. 247762; sez. 5, n. 4633 del 06/02/2004, Puntorieri, Rv. 228064); ed è anche vero che la portata intimidatoria della condotta deve essere valutata in concreto, avendo riguardo sia al tenore delle espressioni verbali sia al contesto nel quale esse si collocano, onde verificare se ed in che misura abbiano ingenerato timore o turbamento nella persona offesa (ex multis, sez. 6, n. 35593 del 25/08/2015, Romeo, Rv. 264431; sez. 5, n. 43380 del 26/09/2008, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 242188).Ma di tali principi di diritto la sentenza impugnata ha fatto buon governo, senza che le lagnanze dell'atto di impugnazione vi si confrontino puntualmente ed adeguatamente, riducendosi ad osservazioni meramente contestative delle rassegnate conclusioni. In particolare, con argomentazioni piane, coerenti, dettagliate, logiche ed insindacabili in sede di legittimità, il giudice d'appello ha: valorizzato, quale riscontro esterno alle dichiarazioni, vagliate come intimamente attendibili, della parte civile, la deposizione del teste Gasali, che ha confermato la sostanza ed il nucleo essenziale del narrato della persona offesa, senza tuttavia fornirne versione perfettamente sovrapponibile, in guisa da esaltare genuinità intrinseca e trasparenza espositiva; sottolineato l'efficacia intimidatoria, anche nella loro portata indiretta ma indicativa della serietà e concretezza della prospettazione dei danni materiali, delle espressioni proferite ("diceva di spostare il camioncino perché succedevano cose brutte e che avrebbe distrutto tutto') e delle gestualità realizzate dall'imputata, con particolare riferimento al brusco distacco di una catena in plastica e agli effetti destabilizzanti di tale complessivo contegno, prodotti nella vittima ("era agitata, tremava, era impaurita"); rimarcato i connotati riprovevoli e l'intensità dell'ingiustizia del male minacciato, tenuto conto del fatto che il bene additato come potenziale obiettivo dell'azione ritorsiva non si trovasse neppure nella direttrice della pretesa servitù di passaggio e che tale diritto reale fosse rivendicato, in realtà, dai genitori dell'imputata, titolari del preteso fondo dominante (pag.9 sent. impugnata). In definitiva, i primi due motivi di ricorso si risolvono in un invito ad un integrale riesame del compendio pròbatorio, non consentito in questa sede, dal momento che gli aspetti del giudizio che consistono nella valutazione e nell'apprezzamento del significato degli elementi acquisiti attengono interamente al merito e non sono rilevanti nel giudizio di legittimità se non quando risulti viziato il discorso giustificativo sulla loro capacità dimostrativa, con la conseguenza che sono inammissibili in sede di legittimità le censure che nella sostanza siano rivolte solo a sollecitare una rivisitazione del materiale probatorio (sez. 5, n. 18542 del 21/01/2011, Carone, Rv. 250168; e, in motivazione, sez. 5, n. 49362 del 07/12/2012, Consorte, Rv. 254063). 4. Il terzo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Il bene giuridico tutelato dalla norma incriminatrice è la libertà psichica della vittima, che può essere notoriamente turbata anche dalla prefigurazione della causazione di un danno alle cose, che non può essere circoscritta a quelle oggetto del diritto di proprietà ma può essere estesa a tutti i beni in qualche misura riconducibili alla sfera degli interessi del destinatario della condotta minatoria ed in tale ambito può certamente annoverarsi un automezzo appartenente al cognato della parte civile, collocato provvisoriamente nel terreno di pertinenza di quest'ultima.5.11 quarto motivo non è consentito dalla legge, è generico e parimenti manifestamente infondato. Per un verso, esso - pur formalmente agganciato al vizio di violazione della legge penale - si traduce, in concreto, nel lagnarsi di una carenza della motivazione in relazione al mancato riconoscimento di taluni istituti di favore per il reo in tema di modulazione del trattamento sanzionatorio, in contrasto con i limiti di cui all'art. 606 comma 2 bis cod. proc. pen. e 39 bis del D.Lgs. n. 274 del 2000. Per altro verso, il giudice del gravame, del tutto correttamente e con motivazione non censurabile in questa sede, ha dato continuità al principio di diritto che afferma che, nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media edittale, non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione da parte del giudice, essendo sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283; Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288, la quale precisa che la media edittale deve essere calcolata non dimezzando il massimo edittale previsto per il reato, ma dividendo per due il numero di mesi o anni che separano il minimo dal massimo edittale ed aggiungendo il risultato così ottenuto al minimo); ed ha - comunque e contrariamente ai rilievi meramente assertivi contenuti nel ricorso - congruamente motivato commisurazione e proporzionalità del trattamento sanzionatorio (v. pag. 9). Quanto al motivo che contesta il diniego delle circostanze attenuanti generiche, mette conto ricordare l'indirizzo consolidato della Corte di Cassazione, secondo il quale, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come certamente avvenuto nella specie (si vedano, in particolare, pagg.9 e 10). Tale interpretazione è ispirata alla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui il giudice, quando nega la concessione delle circostanze attenuanti generiche, non deve necessariamente prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma può limitarsi a fare riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lulle, Rv. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane e altri, Rv. 248244). Quanto alla doglianza che investe, invece, il mancato riconoscimento della circostanza attenuante della provocazione, il collegio ne rileva l'inammissibilità ai sensi dell'art. 606 comma 3 cod. proc. pen., in quanto violazione di legge non dedotta coi motivi di appello. E infine, la censura che riguarda la pretesa, mancata concessione dei doppi benefici di legge - peraltro costituente ragione esposta, del tutto genericamente, soltanto con il ricorso per cassazione - è a sua volta manifestamente infondata, in quanto - ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. n. 274 del 2000 - (cfr. sez. 5, n. 18259 del 23/01/2019, Mannu, Rv. 276769), le disposizioni di cui agli artt. 163 e seguenti del codice penale, relative alla sospensione condizionale della pena, non si applicano alle pene irrogate dal giudice di pace; mentre, con riferimento alla mancata concessione del beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario, in assenza di qualsiasi deduzione di parte, nel giudizio di appello, del relativo profilo e dei relativi presupposti, non è poi censurabile in sede di legittimità la mancata attivazione dei poteri officiosi di cui all'art. 597 comma 5 cod. proc. pen.. Ed invero, come sottolineato da Sez. U n. 22533 del 25/10/2018, Salerno, Rv. 275376, "il mancato esercizio (con esito positivo o negativo) del potere-dovere del giudice di appello di applicare di ufficio i benefici di legge, non accompagnato da alcuna motivazione che renda ragione di tale "non decisione", non può costituire motivo di ricorso per cessazione per violazione di legge o difetto di motivazione, se l'effettivo espletamento del medesimo potere- dovere non sia stato sollecitato da una delle parti, almeno in sede di conclusioni nel giudizio di appello, ovvero, nei casi in cui intervenga condanna la prima volta in appello, neppure con le conclusioni subordinate proposte dall'imputato nel giudizio di primo grado". Non si coglie alcun accenno dei motivi del gravame, né - ad un esame della sentenza impugnata - in sede di formulazione delle conclusioni, ad eventuali iniziative della difesa dell'imputata volte a stimolare l'organo giudicante ad affrontare la questione dell'applicabilità del beneficio. 6.Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, conseguono la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, non potendosi escludere profili di colpa nella formulazione dei motivi, anche al versamento della somma di euro 3000 a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il rico