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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 08105/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di Catanzaro il 03/06/2021; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere, [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale del riesame di Catanzaro ha confermato l'ordinanza con cui è stata applicata la misura della custodia in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto gravemente indiziato del reato previsto dall'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 per avere illecitamente detenuto 200 grammi di cocaina e 2,240 kg. di marjuana (la contestazione involge 21 capi di imputazione provvisoria).

2. Ha proposto ricorso per cassazione l'indagato articolando un unico motivo con cui deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto al ritenuto pericolo di recidiva La motivazione sarebbe di puro stile (così il ricorso) e non si sarebbe tenuto conto del tempo trascorso tra la commissione dei fatti (febbraio 2019) e la esecuzione del titolo custodiale (aprile 2021); si aggiunge che successivamente al 2019 nessuna ulteriore indagine avrebbe interessato il ricorrente.

Anche in ordine alla scelta della misura l'ordinanza sarebbe viziata, tenuto conto che il ricorrente sarebbe attinto solo da un carico pendente per fatti del 2017.

3. La misura della custodia cautelare in carcere è stata sostituita il 24.9.2021 con quella dell'obbligo di dimora. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile.

2. La Corte di cassazione ha in molteplici occasioni chiarito che il requisito dell'attualità del pericolo di reiterazione del reato, introdotto nell'art. 274, lett. c), cod. proc. pen. dalla legge 16 aprile 2015, n. 47, non deve essere inteso come imminenza del pericolo di commissione di un ulteriore reato, quanto, piuttosto, come espressione di una continuità del pericolo nella sua dimensione temporale; ciò che deve essere apprezzato è la potenzialità criminale dell'indagato, la effettività del pericolo di concretizzazione dei rischi che la misura cautelare è chiamata a neutralizzare ( Sez. 6, n. 3043 del 27/11/2015, dep. 2016, Esposito, Rv. 265618; Sez. 2, n. 26093 del 31/03/2016, Centineo, Rv. 267264; Sez. 2, n. 18745 del 14/04/2016, Modica, Rv. 266749; Sez. 2, n. 25130 del 14/04/2016, Cappello, Rv. 267232; Sez. 2, n. 18744 del 14/04/2016, Fotí, Rv. 266946; Sez. 6, n. 15978 del 27/11/2015, Garrone, Rv. 266988).

Anche le Sezioni Unite, sebbene occupandosi solo incidentalmente della questione in una pronuncia di recente emessa (Sez.

U, n. 20769 del 28/4/2016, Lovisi, Rv. 266650- 266652), hanno affermato che l'attualità è requisito legato alla presenza di occasioni prossime al reato (e, dunque, non specifiche), la cui sussistenza, pur dovendo essere autonomamente e separatamente valutata rispetto all'altro requisito di legge, dato dalla "concretezza", è desumibile dai medesimi indici rivelatori di quest'ultima, e cioè specifiche modalità e circostanze del fatto e personalità dell'indagato o imputato.

3. Il Tribunale ha fatto corretta applicazione dei principi indicati.

Ricostruiti i fatti, si è chiarito come il ricorrente sia stato, in concorso con altri, pienamente partecipe e direttamente coinvolto in una intensissima, sistematica e grave attività di spaccio che involgeva rilevanti quantità di sostanze stupefacenti: un quadro indiziario chiaro, molto grave, nemmeno contestato dall'indagato.In tale contesto si è evidenziato come il pericolo di recidiva emerga dalla obiettiva gravità dei fatti che rivelano una pervicace, sfrontata e diffusa capacità criminale da parte di Bevilacqua, soggetto non incensurato; in particolare, il giudizio sulla personalità criminale dell'indagato è stata fatta discendere dal chiaro coinvolgimento del ricorrente in circuiti criminali relativi al traffico di sostanza stupefacente e dal carattere non occasionale dei fatti per cui si procede; non diversamente, la impossibilità di disporre una misura meno afflittiva è stata motivata sulla base di un corretto giudizio prognostico negativo sulla capacità di rispettare le prescrizioni connesse ad una misura meno afflittiva.

Rispetto a tale quadro di riferimento, il motivo di ricorso, che perde valenza in ragione della avvenuta sostituzione della misura custodiale con quella dell'obbligo di dimora, rivela la sua aspecificità estrinseca, non essendosi il ricorrente confrontato con la motivazione del provvedimento impugnato ed avendo riproposto le stesse questioni già portate alla cognizione del Tribunale e da questo correttamente affrontate e risolte.

4. Alla dichiarazione d'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare nella misura di tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di Catanzaro il 03/06/2021; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere, [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale del riesame di Catanzaro ha confermato l'ordinanza con cui è stata applicata la misura della custodia in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto gravemente indiziato del reato previsto dall'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 per avere illecitamente detenuto 200 grammi di cocaina e 2,240 kg. di marjuana (la contestazione involge 21 capi di imputazione provvisoria). 2. Ha proposto ricorso per cassazione l'indagato articolando un unico motivo con cui deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto al ritenuto pericolo di recidiva La motivazione sarebbe di puro stile (così il ricorso) e non si sarebbe tenuto conto del tempo trascorso tra la commissione dei fatti (febbraio 2019) e la esecuzione del titolo custodiale (aprile 2021); si aggiunge che successivamente al 2019 nessuna ulteriore indagine avrebbe interessato il ricorrente. Anche in ordine alla scelta della misura l'ordinanza sarebbe viziata, tenuto conto che il ricorrente sarebbe attinto solo da un carico pendente per fatti del 2017. 3. La misura della custodia cautelare in carcere è stata sostituita il 24.9.2021 con quella dell'obbligo di dimora. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile. 2. La Corte di cassazione ha in molteplici occasioni chiarito che il requisito dell'attualità del pericolo di reiterazione del reato, introdotto nell'art. 274, lett. c), cod. proc. pen. dalla legge 16 aprile 2015, n. 47, non deve essere inteso come imminenza del pericolo di commissione di un ulteriore reato, quanto, piuttosto, come espressione di una continuità del pericolo nella sua dimensione temporale; ciò che deve essere apprezzato è la potenzialità criminale dell'indagato, la effettività del pericolo di concretizzazione dei rischi che la misura cautelare è chiamata a neutralizzare ( Sez. 6, n. 3043 del 27/11/2015, dep. 2016, Esposito, Rv. 265618; Sez. 2, n. 26093 del 31/03/2016, Centineo, Rv. 267264; Sez. 2, n. 18745 del 14/04/2016, Modica, Rv. 266749; Sez. 2, n. 25130 del 14/04/2016, Cappello, Rv. 267232; Sez. 2, n. 18744 del 14/04/2016, Fotí, Rv. 266946; Sez. 6, n. 15978 del 27/11/2015, Garrone, Rv. 266988). Anche le Sezioni Unite, sebbene occupandosi solo incidentalmente della questione in una pronuncia di recente emessa (Sez. U, n. 20769 del 28/4/2016, Lovisi, Rv. 266650- 266652), hanno affermato che l'attualità è requisito legato alla presenza di occasioni prossime al reato (e, dunque, non specifiche), la cui sussistenza, pur dovendo essere autonomamente e separatamente valutata rispetto all'altro requisito di legge, dato dalla "concretezza", è desumibile dai medesimi indici rivelatori di quest'ultima, e cioè specifiche modalità e circostanze del fatto e personalità dell'indagato o imputato. 3. Il Tribunale ha fatto corretta applicazione dei principi indicati. Ricostruiti i fatti, si è chiarito come il ricorrente sia stato, in concorso con altri, pienamente partecipe e direttamente coinvolto in una intensissima, sistematica e grave attività di spaccio che involgeva rilevanti quantità di sostanze stupefacenti: un quadro indiziario chiaro, molto grave, nemmeno contestato dall'indagato.In tale contesto si è evidenziato come il pericolo di recidiva emerga dalla obiettiva gravità dei fatti che rivelano una pervicace, sfrontata e diffusa capacità criminale da parte di Bevilacqua, soggetto non incensurato; in particolare, il giudizio sulla personalità criminale dell'indagato è stata fatta discendere dal chiaro coinvolgimento del ricorrente in circuiti criminali relativi al traffico di sostanza stupefacente e dal carattere non occasionale dei fatti per cui si procede; non diversamente, la impossibilità di disporre una misura meno afflittiva è stata motivata sulla base di un corretto giudizio prognostico negativo sulla capacità di rispettare le prescrizioni connesse ad una misura meno afflittiva. Rispetto a tale quadro di riferimento, il motivo di ricorso, che perde valenza in ragione della avvenuta sostituzione della misura custodiale con quella dell'obbligo di dimora, rivela la sua aspecificità estrinseca, non essendosi il ricorrente confrontato con la motivazione del provvedimento impugnato ed avendo riproposto le stesse questioni già portate alla cognizione del Tribunale e da questo correttamente affrontate e risolte. 4. Alla dichiarazione d'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare nella misura di tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così de
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