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CassazionesentenzaSezione L

Cassazione n. 01090/2023

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ORDINANZA sul ricorso 13124-2020 proposto da: I.N.P.S. [OSCURATO:PERSONA], in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti principali - contro , F.[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 22, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - ricorrente incidentale - nonchè contro I.N.P.S. _ [OSCURATO:PERSONA], in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S.; -ricorrenti principali- controricorrenti incidentali - avverso la sentenza n. 615/2019 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] R.G.N. 300/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

R.G. 13124/20 Rilevato che: Con sentenza del giorno 3.10.19 n. 615, la Corte d'appello di L'Aquila accoglieva l'appello della società [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] spa avverso la sentenza del tribunale di Chieti che aveva respinto l'opposizione della società ad avviso bonario del 6.11.15 notificatole dall'Inps, ritenendo dovuta da parte della medesima società la somma di C 197.038,63, a titolo di residuo del pagamento dei contributi per l'anno 2003, per i quali aveva usufruito della sospensione nel pagamento, a seguito degli eventi alluvionali verificatisi nel gennaio di quell'anno.

A supporto della propria decisione di accoglimento del gravame, la Corte d'appello, per quanto ancora d'interesse, ha ritenuto che la controversia potesse decidersi sulla base delle missive con le quali la società appellante aveva chiesto all'Inps di usufruire delle agevolazioni stabilite per l'alluvione del 2003, ed in virtù di ciò, poiché la società aveva corrisposto la contribuzione fino ad agosto 2003, chiedeva il recupero dei contributi versati nel periodo aprile 2003-agosto 2003 per poi procedere al pagamento rateizzato.

Inoltre, con la lettera del 13.11.2003, la [OSCURATO:PERSONA] chiedeva all'Inps di poter compensare il credito di C 2.054.638 originato dal DM 2003 relativo al mese di ottobre, con i successivi DM 10/F24.

Su questa base, per come ricostruito dalla Corte d'appello, dal gennaio 2004, la [OSCURATO:PERSONA] aveva cominciato a realizzare il recupero richiesto, cosi che dal luglio 2004 la differenza tra quanto dovuto e il credito residuo si era azzerata e non siVpiù proceduto ad alcuna compensazione.

Ad avviso della Corte d'appello, poiché l'Inps non aveva contestato il credito a favore della società pari a C 2.054.638, la società non doveva nulla per le cinque rate "alluvione" aprile- agosto 2003, pari all'importo complessivo di C 197.041,75, oggetto della richiesta dell'Inps, perché le aveva compensate con il maggior credito da essa vantato nei confronti dell'Istituto previdenziale.

Avverso la sentenza della Corte d'appello, l'Inps ricorre per cassazione, sulla base di un motivo, illustrato da memoria, mentre la società [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] spa resiste con controricorso e ricorso incidentale sulla base di tre motivi, a cui resiste l'Inps con controricorso.

Considerato che: Con il motivo di ricorso, l'Inps deduce la violazione dell'art. 115 c.p.c., dell'art.1241 c.c., dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 7 comma 1 0.P.C.M. del 18.4.2003 n. 3281, pubblicata sulla G.U. 24.4.2003 n. 98, in relazione all'art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché erroneamente, la Corte d'appello aveva ritenuto che il credito per contributi relativo al periodo oggetto di sospensione potesse essere compensato con un corrispondente credito del datore di lavoro o adempiuto per mezzo di pagamento, in mancanza di allegazione dei fatti costitutivi del credito utilizzato in compensazione dalla stessa società.

Con il primo motivo di ricorso incidentale, la società ricorrente denuncia il vizio di omesso esame circa un fatto decisivo del giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti in relazione alla omessa motivazione per la mancata ammissione della prova testimoniale relativa alla transazione stipulata tra le parti nel 2010, in relazione all'art. 360 primo comma n. 5 c.p.c.

Con il secondo motivo di ricorso incidentale, la società ricorrente denuncia il vizio di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione alla assenza di qualunque contestazione da parte dell'Inps, dello svolgimento della riunione del settembre 2016 e del suo contenuto per la quale si era richiesta l'ammissione della prova testimoniale indicata nel precedente motivo, in relazione all'art. 360 primo comma n. 5 c.p.c.

Con il terzo motivo di ricorso incidentale, la società ricorrente deduce il vizio di nullità della sentenza e del procedimento, per violazione dell'art. 115, primo comma c.p.c., in relazione all'art. 360 primo comma n. 4 c.p.c., perché la Corte d'appello non aveva valorizzato la mancata contestazione da parte dell'Inps, del fatto della riunione con i funzionari dell'Inps, i quali avevano manifestato il proposito di transigere anche il contenzioso oggetto di controversia.

Il motivo di ricorso principale è inammissibile, perché non si confronta con la ratio decidendi dell'accertamento implicito del credito della società nei confronti dell'Inps da parte della Corte d'appello (con parziale estinzione del debito della stessa società nei confronti del medesimo Inps) e ciò sulla base dell'accoglimento dell'eccezione di compensazione sollevata dalla F.11i [OSCURATO:PERSONA], mentre l'affermazione di non contestazione del credito, pur utilizzata dalla Corte territoriale è servita a spiegare che l'Inps aveva accettato gli importi dovuti ma senza che l'Istituto avesse disconosciuto il credito che gli veniva opposto in compensazione.

I tre motivi di ricorso incidentale restano assorbiti.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONEDichiara inammissibile il ricorso principale, e assorbefil ricorso incidentale.

Condanna la società ricorrente a pagare all'Inps le spese di lite che liquida nell'importo di €8.000,00, oltre C 200,00 per esborsi, oltre il 15% per spese generali, oltre accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente principale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello corrisposto per il ricorso, a norma del comma 1 - bis dello stesso articolo

13. Così de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso 13124-2020 proposto da: I.N.P.S. [OSCURATO:PERSONA], in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti principali - contro , F.[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 22, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - ricorrente incidentale - nonchè contro I.N.P.S. _ [OSCURATO:PERSONA], in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S.; -ricorrenti principali- controricorrenti incidentali - avverso la sentenza n. 615/2019 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] R.G.N. 300/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. R.G. 13124/20 Rilevato che: Con sentenza del giorno 3.10.19 n. 615, la Corte d'appello di L'Aquila accoglieva l'appello della società [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] spa avverso la sentenza del tribunale di Chieti che aveva respinto l'opposizione della società ad avviso bonario del 6.11.15 notificatole dall'Inps, ritenendo dovuta da parte della medesima società la somma di C 197.038,63, a titolo di residuo del pagamento dei contributi per l'anno 2003, per i quali aveva usufruito della sospensione nel pagamento, a seguito degli eventi alluvionali verificatisi nel gennaio di quell'anno. A supporto della propria decisione di accoglimento del gravame, la Corte d'appello, per quanto ancora d'interesse, ha ritenuto che la controversia potesse decidersi sulla base delle missive con le quali la società appellante aveva chiesto all'Inps di usufruire delle agevolazioni stabilite per l'alluvione del 2003, ed in virtù di ciò, poiché la società aveva corrisposto la contribuzione fino ad agosto 2003, chiedeva il recupero dei contributi versati nel periodo aprile 2003-agosto 2003 per poi procedere al pagamento rateizzato. Inoltre, con la lettera del 13.11.2003, la [OSCURATO:PERSONA] chiedeva all'Inps di poter compensare il credito di C 2.054.638 originato dal DM 2003 relativo al mese di ottobre, con i successivi DM 10/F24. Su questa base, per come ricostruito dalla Corte d'appello, dal gennaio 2004, la [OSCURATO:PERSONA] aveva cominciato a realizzare il recupero richiesto, cosi che dal luglio 2004 la differenza tra quanto dovuto e il credito residuo si era azzerata e non siVpiù proceduto ad alcuna compensazione. Ad avviso della Corte d'appello, poiché l'Inps non aveva contestato il credito a favore della società pari a C 2.054.638, la società non doveva nulla per le cinque rate "alluvione" aprile- agosto 2003, pari all'importo complessivo di C 197.041,75, oggetto della richiesta dell'Inps, perché le aveva compensate con il maggior credito da essa vantato nei confronti dell'Istituto previdenziale. Avverso la sentenza della Corte d'appello, l'Inps ricorre per cassazione, sulla base di un motivo, illustrato da memoria, mentre la società [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] spa resiste con controricorso e ricorso incidentale sulla base di tre motivi, a cui resiste l'Inps con controricorso. Considerato che: Con il motivo di ricorso, l'Inps deduce la violazione dell'art. 115 c.p.c., dell'art.1241 c.c., dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 7 comma 1 0.P.C.M. del 18.4.2003 n. 3281, pubblicata sulla G.U. 24.4.2003 n. 98, in relazione all'art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché erroneamente, la Corte d'appello aveva ritenuto che il credito per contributi relativo al periodo oggetto di sospensione potesse essere compensato con un corrispondente credito del datore di lavoro o adempiuto per mezzo di pagamento, in mancanza di allegazione dei fatti costitutivi del credito utilizzato in compensazione dalla stessa società. Con il primo motivo di ricorso incidentale, la società ricorrente denuncia il vizio di omesso esame circa un fatto decisivo del giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti in relazione alla omessa motivazione per la mancata ammissione della prova testimoniale relativa alla transazione stipulata tra le parti nel 2010, in relazione all'art. 360 primo comma n. 5 c.p.c. Con il secondo motivo di ricorso incidentale, la società ricorrente denuncia il vizio di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione alla assenza di qualunque contestazione da parte dell'Inps, dello svolgimento della riunione del settembre 2016 e del suo contenuto per la quale si era richiesta l'ammissione della prova testimoniale indicata nel precedente motivo, in relazione all'art. 360 primo comma n. 5 c.p.c. Con il terzo motivo di ricorso incidentale, la società ricorrente deduce il vizio di nullità della sentenza e del procedimento, per violazione dell'art. 115, primo comma c.p.c., in relazione all'art. 360 primo comma n. 4 c.p.c., perché la Corte d'appello non aveva valorizzato la mancata contestazione da parte dell'Inps, del fatto della riunione con i funzionari dell'Inps, i quali avevano manifestato il proposito di transigere anche il contenzioso oggetto di controversia. Il motivo di ricorso principale è inammissibile, perché non si confronta con la ratio decidendi dell'accertamento implicito del credito della società nei confronti dell'Inps da parte della Corte d'appello (con parziale estinzione del debito della stessa società nei confronti del medesimo Inps) e ciò sulla base dell'accoglimento dell'eccezione di compensazione sollevata dalla F.11i [OSCURATO:PERSONA], mentre l'affermazione di non contestazione del credito, pur utilizzata dalla Corte territoriale è servita a spiegare che l'Inps aveva accettato gli importi dovuti ma senza che l'Istituto avesse disconosciuto il credito che gli veniva opposto in compensazione. I tre motivi di ricorso incidentale restano assorbiti. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONEDichiara inammissibile il ricorso principale, e assorbefil ricorso incidentale. Condanna la società ricorrente a pagare all'Inps le spese di lite che liquida nell'importo di €8.000,00, oltre C 200,00 per esborsi, oltre il 15% per spese generali, oltre accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente principale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello corrisposto per il ricorso, a norma del comma 1 - bis dello stesso articolo 13. Così de