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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 12131/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; t [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Visti gli atti.

Esaminati il ricorso e la ordinanza impugnata.

Rilevato che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato; Considerato, infatti, che il Tribunale di sorveglianza di Palermo ha correttamente applicato il consolidato principio secondo il quale, ai fini della determinazione della decorrenza della revoca dell'affidamento in prova, anche terapeutico, il giudice deve prendere in esame non solo la gravità oggettiva e soggettiva del comportamento che ha dato luogo alla revoca, ma anche la condotta complessivamente tenuta dal condannato durante il periodo di prova trascorso e la concreta incidenza delle prescrizioni imposte a suo carico (Sez. 1, n. 36470 del 29/04/2021, Valeri, Rv. 282007-01); Ritenuto, invero, che il provvedimento impugnato ha disposto la revoca ex tunc della misura concessa in data 2 marzo 2023, avendo l'odierno ricorrente commesso ben quattro violazioni delle prescrizioni in uno stretto arco temporale ed in epoca di poco successiva all'inizio dell' affidamento, in tal modo manifestando l'assenza di una reale volontà di risocializzazione; Rilevato, pertanto, che il condannato, rispetto a tale coerente ragionamento, pur lamentando vizio di motivazione, sollecita una differente (ed inammissibile) valutazione degli elementi di merito coerentemente esaminati dal giudice a quo per stabilire la decorrenza della revoca; Ritenuto, pertanto, che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 7 ma

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; t [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la ordinanza impugnata. Rilevato che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato; Considerato, infatti, che il Tribunale di sorveglianza di Palermo ha correttamente applicato il consolidato principio secondo il quale, ai fini della determinazione della decorrenza della revoca dell'affidamento in prova, anche terapeutico, il giudice deve prendere in esame non solo la gravità oggettiva e soggettiva del comportamento che ha dato luogo alla revoca, ma anche la condotta complessivamente tenuta dal condannato durante il periodo di prova trascorso e la concreta incidenza delle prescrizioni imposte a suo carico (Sez. 1, n. 36470 del 29/04/2021, Valeri, Rv. 282007-01); Ritenuto, invero, che il provvedimento impugnato ha disposto la revoca ex tunc della misura concessa in data 2 marzo 2023, avendo l'odierno ricorrente commesso ben quattro violazioni delle prescrizioni in uno stretto arco temporale ed in epoca di poco successiva all'inizio dell' affidamento, in tal modo manifestando l'assenza di una reale volontà di risocializzazione; Rilevato, pertanto, che il condannato, rispetto a tale coerente ragionamento, pur lamentando vizio di motivazione, sollecita una differente (ed inammissibile) valutazione degli elementi di merito coerentemente esaminati dal giudice a quo per stabilire la decorrenza della revoca; Ritenuto, pertanto, che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 7 ma
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