CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 08590/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17.11.2020 emessa dalla Corte di appello di Roma; visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]Arcangelo; udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso; udito il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] è stato tratto a giudizio dal Pubblico Ministero del Tribunale di Roma per il delitto di concussione, commesso in Roma in data 27 novembre 2018, per aver costretto, nella qualità di appartenente al Corpo di Polizia municipale del Comune di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], titolare di un esercizio commerciale di ristorazione, sito in Via dei Falisci, a consegnargli indebitamente la somma di 400 euro con la minaccia di elevargli contestazioni amministrative per migliaia di euro dopo averlo già sanzionato per l'ammontare di circa 8.000 euro. 2. Con sentenza del 15 maggio 2019, emessa all'esito del giudizio abbreviato di primo grado, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di quattro anni di reclusione. 3. Con la decisione indicata in epigrafe la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza di primo grado, appellata dall'imputato, che ha condannato al pagamento delle spese processuali del grado. 4. L'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore del Franchini, ricorre avverso tale sentenza e ne chiede l'annullamento deducendo due motivi. 4.1. Con il primo motivo il ricorrente censura la carenza, l'illogicità e la contraddittorietà della motivazione, l'omessa considerazione di circostanze decisive e il travisamento del fatto ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., in relazione al reato contestato in rubrica e, segnatamente: - in merito al rigetto della richiesta difensiva, come formulata a verbale in sede di giudizio abbreviato e reiterata in sede di impugnazione ex art. 603 cod. proc. pen., di una integrazione probatoria. - in merito all'insussistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi della fattispecie di cui all'art. 317 cod. pen. 4.2. Con il secondo motivo il ricorrente, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., lamenta l'inosservanza e l'erronea applicazione della legge penale in relazione al delitto di cui all'art. 317 cod. pen.: - in punto di eventuale riqualificazione della fattispecie di reato accertata nelle diverse ipotesi delittuose di cui agli artt. 318, 322, terzo comma, cod. pen.; - in punto di omesso riconoscimento dell'attenuante speciale di cui all'art.323 bis cod. pen., di quella comune ex art. 62 n. 4, cod. pen., e delle circostanze attenuanti. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in quanto i motivi nello stesso proposti sono diversi da quelli consentiti dalla legge e, comunque, manifestamente infondati.2. Con il primo motivo il difensore censura la carenza, l'illogicità e la contraddittorietà della motivazione, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., in merito al rigetto della richiesta difensiva, come formulata a verbale in sede di giudizio abbreviato e reiterata in sede di impugnazione ex art. 603 cod. proc. pen., di una integrazione probatoria. Secondo il ricorrente, posto che l'imputato era stato descritto dalla parte lesa come colui che imponeva pagamenti, minacciando sanzioni, in un'ottica di corretta ricostruzione del fatto e della sua attribuibilità all'imputato, sarebbe stato necessario confermare tali asserti assumendo le testimonianze di [OSCURATO:PERSONA], descritto dalla parte lesa come l'intermediario che avrebbe sollecitato una dazione di danaro in favore del Franchini, e di [OSCURATO:PERSONA], che avrebbe goduto dell'ostentata protezione da parte dell'imputato, al pari di altri esercenti della zona. 3. Il motivo è inammissibile, in quanto è meramente riproduttivo delle censure mosse nell'atto di appello avverso la sentenza di primo grado, a pag. 2, e, dunque, non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata. Come reiteratamente affermato da questa Corte, è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi non specifici, ossia generici ed indeterminati, che ripropongono le stesse ragioni già esaminate e ritenute infondate dal giudice del gravame o che risultano carenti della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (ex plurimis: Sez. 2, n. 11951 del 29/1/2014, Lavorato, Rv. 259425; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568; Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849). La Corte di appello ha, peraltro, congruamente motivato il rigetto dell'istanza di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, rilevando che l'imputato aveva chiesto di essere giudicato nelle forme del rito abbreviato non condizionato e che, dunque, l'integrazione probatoria in questo rito è ammessa solo a fronte della «impossibilità di decidere allo stato degli atti», secondo quanto previsto dall'art. 441, comma 5, cod. proc. pen. Parimenti, nella valutazione della Corte di appello, non sussistevano le stringenti condizioni per disporre la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale in appello ai sensi dell'art. 603 cod. proc. pen., in quanto i testi di cui si era chiesta l'escussione avrebbero dovuto deporre su circostanze estranee al thema decidendum (episodi di dazioni di danaro pregressi e diversi da quello per cui si procede e l'ostentata protezione garantita dall'imputato ad altri esercenti della zona) e, dunque, prive di rilevanza ai fini del decidere.4. Con il primo motivo il ricorrente si duole anche dell'insussistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi della fattispecie di cui all'art. 317 cod. pen., in quanto la motivazione della sentenza impugnata sarebbe apodittica e contraddittoria sul punto. Ad avviso del ricorrente, le dichiarazioni dell'imputato captate sarebbero, infatti, equivoche ed inidonee a provare forme di intimidazione o coartazione della volontà della persona offesa; sarebbero, inoltre, rimasti sforniti di riscontro probatorio gli ulteriori episodi riferiti in denuncia dalla persona offesa in ordine alle precedenti richieste rivolte alla stessa dall'imputato per interposta persona. Le contestazioni elevate da parte dell'imputato nei confronti della persona offesa, peraltro, avrebbero trovato fondamento e giustificazione in gravi carenze igieniche all'interno dei locali adibiti a cucina nell'esercizio di ristorazione e, dunque, costituirebbero l'esito di potestà sanzionatoria legittimamente esercitata, peraltro in assenza di qualsivoglia impugnativa. 5. Questo motivo si rivela manifestamente infondato. Entrambe le sentenze di merito, che sul punto si integrano vicendevolmente, componendo una unità organica ed inscindibile (ex plurimis: Sez. 5, n. 14022 del 12/01/2016, Genitore, Rv. 266617 - 01; Sez. 6, n. 50944 del 04/11/2014, Barassi, Rv. 261416), con motivazione tutt'altro che manifestamente illogica o contraddittoria, hanno ritenuto comprovato il delitto di concussione sulla base della mutual corroboration tra la denuncia presentata dalla parte lesa, le risultanze dell'arresto in flagranza di reato del Franchini in conseguenza della ricezione della dazione di danaro del 27 novembre 2018, il contenuto di alcune conversazioni telefoniche intercettate sull'utenza dell'imputato nell'ambito di altro procedimento penale intentato nei suoi confronti e le stesse dichiarazioni rese dall'imputato in sede di interrogatorio. Le censure svolte dal ricorrente, a tacere della loro aspecificità, sono inammissibili, in quanto contestano in fatto l'apprezzamento della sentenza impugnata, senza dimostrarne la contraddittorietà o la manifesta illogicità, e ne sollecitano un riesame di merito mediante una rinnovata valutazione di elementi probatori. Esula, tuttavia, dai poteri della Corte di Cassazione quello di una diversa lettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è riservata in via esclusiva al giudice di merito senza che possa integrare vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa valutazione delle risultanze processuali ritenute dal ricorrente più adeguate (Sez. U., n. 6402 del 2/07/1997, Dessimone, Rv. 207944).Sono, infatti, precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Cass., Sez. 6, n. 5456 del 4/11/2020, F., Rv. 280601-1; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482). 6. Con il secondo motivo il difensore censura l'inosservanza e l'erronea applicazione della legge penale in relazione al delitto di cui all'art. 317 cod. pen. in punto di eventuale riqualificazione della fattispecie di reato accertata nelle diverse ipotesi delittuose di cui agli artt. 318, 322, terzo comma, cod. pen. Rileva, infatti, il ricorrente che sarebbe assente la prova di minaccia o costrizione posta in essere da parte dell'imputato in danno della persona offesa, in quanto si sarebbe in presenza di una libera contrattazione tra le parti mossa da intenti utilitaristici per la persona offesa, che avrebbe inteso garantirsi l'accondiscendenza del pubblico ufficiale per garantirsi vantaggi futuri. Si sarebbe, dunque, in presenza di una istigazione alla corruzione punita dall'art. 322, terzo comma, cod. pen. o di una generica messa a disposizione della funzione da parte del pubblico ufficiale, che integra il delitto di corruzione per l'esercizio della funzione di cui all'art. 318 cod. pen. 7. Anche questa censura, risolvendosi nella mera riproposizione delle doglianze svolte nell'atto di appello, si rivela inammissibile per genericità, in quanto difetta della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato. La Corte di appello ha, peraltro, congruamente motivato in ordine alla correttezza della qualificazione giuridica delle condotte accertate dalla sentenza di primo grado in termini di concussione, avendo la stessa dimostrato la sussistenza di un abuso costrittivo da parte dell'imputato che aveva eliminato ogni margine di scelta per la persona offesa. La Corte di appello di Roma ha, inoltre, congruamente escluso la sussistenza di un pactum sceleris, frutto di libera contrattazione, in quanto il privato era stato vessato e non avrebbe tratto alcuna utilità dall'accordo raggiunto con l'imputato. [OSCURATO:PERSONA], infatti, non aveva conseguito alcun vantaggio indebito nell'aderire alle pretese illecite del funzionario di Polizia, essendo animato dall'unico scopo di evitare un pregiudizio e, dunque, restando vittima di una vera e propria strategia vessatoria posta in essere dall'imputato ai suoi danni.8. Con l'ultimo profilo di censura articolato con il secondo motivo il ricorrente si duole dell'omesso riconoscimento dell'attenuante speciale di cui all'art. 323 bis cod. pen., di quella comune ex art. 62 n. 4, cod. pen., e delle circostanze attenuanti, essendosi in presenza di un imputato ultrasettantenne ed incensurato che avrebbe commesso illeciti occasionali in un lasso di tempo (dal giugno al novembre 2018) assai ristretto, richiedendo somme di danaro di importo modesto. 9. Anche questa censura si rivela generica in quanto meramente riproduttiva delle censure svolte nell'atto di appello (a pag. 7 e 8), in assenza di una critica argomentata avverso il provvedimento "attaccato" e l'indicazione delle ragioni della loro decisività rispetto al percorso logico seguito dal giudice di merito La Corte di appello ha correttamente rilevato come il fatto contestato all'imputato non possa essere ritenuto «di particolare tenuità» ai sensi di cui all'art. 323 bis cod. pen., in quanto evidenziava «profili di particolare odiosità» anche in ragione dell'intimazione rivolta dall'imputato alla parte lesa di non turbare gli equilibri illeciti della zona, accuratamente organizzati dal Franchini stesso. La Corte di Appello ha, inoltre, congruamente escluso l'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., in quanto il danno patrimoniale cagionato alla parte offesa non poteva essere considerato «lievissimo, cioè pressoché irrilevante» come richiesto dal consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, per la concessione di tale attenuante. Parimenti immune da censure è il diniego delle attenuanti generiche. La decisione sulla concessione o sul diniego delle attenuanti generiche è, infatti, rimessa alla discrezionalità del giudice di merito, che nell'esercizio del relativo potere agisce con insindacabile apprezzamento, sottratto al controllo di legittimità, a meno che non sia viziato da errori logico-giuridici. Per principio di diritto assolutamente consolidato ai fini dell'assolvimento dell'obbligo della motivazione in ordine al diniego della concessione delle attenuanti generiche, il giudice non è tenuto a prendere in considerazione tutti gli elementi prospettati dall'imputato, essendo sufficiente che egli spieghi e giustifichi l'uso del potere discrezionale conferitogli dalla legge con l'indicazione delle ragioni ostative alla concessione e delle circostanze ritenute di preponderante rilievo (ex plurimis: Sez. 3, n. 28535 del 19/3/2014, Lule, Rv. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane ed altri, Rv. 248244). Tale obbligo, peraltro, nel caso di specie è stato pienamente assolto.Tali vizi di ragionamento non sono ravvisabili nella impugnata decisione che ha congruamente escluso la concessione delle circostanze attenuanti generiche, non ravvisando elementi atti a fondarne la concessione. Il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può, infatti, essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986 - 01; Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Papini, Rv. 260610 - 01). L'applicazione delle circostanze attenuanti generiche, del resto, non costituisce un diritto conseguente all'assenza di elementi negativi connotanti la personalità del soggetto, ma richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione delle stesse (Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281590 - 01; Sez. 1, n. 3529 del 1993, Stelitano, Rv. 195339-01). 10. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali. In virtù delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso siano stato presentato senza «versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di tremila euro in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti