CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 32165/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 30205/2022R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali eredi di [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; rappresentati e difesi dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] , domiciliat i digitalmente ex lege; –ricorrenti – contro [OSCURATO:PERSONA] specializzandi –Borsa di studio ─ Adeguamento e rideterminazione triennale ex art. 6, comma 1, d.lgs. n. 257 del 1991 Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero della Salute, Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e Ministero dell'Economia e delle Finanze, rappresentat i e difes i ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliata digitalmente ex lege; –controricorrenti – avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma n. 3530 /2022, depositata il 24maggio 2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21 novem bre 2025dal [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: numerosi medici specializzati, tra i quali gli odierni ricorrenti, avendo frequentato corsi di specializzazione in varie discipline tra il 1991 e il 2006, convenneroin giudizio, nel 2017, davanti al Tribunale di Roma, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, il Ministero della Salute e il Ministero dell’Economia e delle Finanze, lamentando di aver svolto attività a tempo pieno ed in regime di esclusività presso strutture ospedaliere, senza percepire un trattamento economico adeguato, come prescritto dalle direttive comunitarie nn. 75/362/CEE, 75/363/CEE, 82/76/CEE, 93/16/CEE e 2005/36/CE; argomentarono che: ─ tali direttive imponevano agli Stati membri di garantire una “adeguata remunerazione” ai medici specializzandi, al fine di consentire loro di dedicare integralmente la propria attività alla formazione; ─ illegislatore italiano, dopo un ritardo decennale, aveva recepito le direttive con il d.lgs. n. 257/1991, prevedendo una borsa di studio annuale di lire 21.500.000, da rivalutarsi secondo il tasso di inflazione e rideterminarsi ogni triennio; ─ anche tali meccanismi di adeguamento erano stati , peraltro, bloccati sin dal 1992 e mai ripristinati, con conseguente perdita di oltre il 33% del potere d’acquisto; ─ successivamente, il d.lgs. n. 368 del 1999, attuativo della direttiva 93/16/CEE, aveva introdotto il contratto di formazione- lavoro con un trattamento economico più elevato, ma la sua applicazione era stata rinviata sino all’anno accademico 2006/2007; ─per tutto il periodo intermedio, gli specializzandi erano rimasti pertanto privi di una remunerazione adeguata, in violazione degli obblighi comunitari; chiesero,pertanto , la c ondanna delle Amministrazioni convenute, in solido, al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi per l’omesso e/o tardivo recepimento delle direttive comunitarie, da liquidarsi in misura pari ad € 20.000,00 per ogni anno di specializzazione, o nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, da determinarsi in corso di causa e ritenuta di giustizia anche in via equitativa, in relazione e conseguenti alla : mancata corresponsione di adeguata remunerazione durante la frequenza dei corsi; mancata applicazione dei benefici economici e contributivi previsti dal d.lgs. 368/1999 (artt. 34 ss.); mancata applicazione dei benefici di carriera (art. 45 d.lgs. 368/1999); differenza tra quanto percepito e quanto dovuto se fossero stati applicati gli incrementi per inflazione e le rideterminazioni triennali ex art. 6 d.lgs. n. 257 del 1991 ; il tutto oltre interessi e rivalutazione; con sentenza n. 16331 del 20 20 , il Tribunale rigettò le domande , condannando gli attori alle spese di lite; la Corte d’Appello di Roma, con sentenza n. 3530/2022 resa pubblica il 2 4 maggio 2022, in parziale accoglimento del gravame interposto dai medici ha compensato le spese del giudizio di primo grado, confermando nel resto la decisione impugnata; ha quindi compensato per un terzo le spese del giudizio di secondo grado condannando gli appellanti alla rifusione, in favore delle amministrazioni appellate, della restante parte liquidate in euro 18.000,00, per compensi professionali, oltre accessori di legge; nel merito dei temi di lite ha infatti ritenuto che: l’attività svolta dai medici iscritti alle scuole di specializzazione universitarie non è inquadrabile né come lavoro subordinato né come lavoro autonomo, ma costituisce una particolare ipotesi di contratto di formazione- lavoro, oggetto di specifica disciplina; gli emolumenti previsti dalla normativa nazionale non costituiscono corrispettivo di prestazioni lavorative, ma sono destinati a sopperire alle esigenze materiali per l’impegno a tempo pieno degli interessati nell’attività formativa; gli obblighi di attuazione delle direttive comunitarie in tema di adeguata remunerazione devono ritenersi adempiuti con la borsa di studio introdotta dal d.lgs. n. 257del 1991, nella sua misura originaria; la direttiva 93/16/CEE non introduce alcun nuovo obbligo in ordine alla misura della remunerazione; il trattamento economico più elevato introdotto dal d.lgs. n. 368 del 1999 e dai successivi D.P.C.M. a decorrere dall’anno accademico 2006/2007 non costituisce il primo atto di adempimento degli obblighi comunitari e non comporta alcun obbligo di estensione retroattiva ai medici che hanno frequentato le scuole negli anni precedenti;non spettano né l’indicizzazione annuale né la rideterminazione triennale delle borse di studio per gli anni accademici dal 1998 al 2005, in quanto la l. n. 449del 1997, art. 32, comma 12, e la l. n. 289 del 2002, art. 36, comma 1, hanno consolidato la quota del Fondo sanitario nazionale destinata al finanziamento delle borse ed escluso integralmente l’applicazione dell’art. 6 del d.lgs. n. 257del 1991; avverso tale sentenza i medici o loro eredi elencati in epigrafe propongono ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui resistono leamministrazioni intimate depositando controricorso; la trattazione è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.; non sono state depositate conclusioni dal Pubblico Ministero; i ricorrenti hanno depositato memoria; considerato che: la sentenza impugnata è stata resa anche nei confronti di altri medici nei cui confronti il ricorso non risulta notificato; tuttavia, trattandosi di litisconsorti facoltativi ed essendo applicabile, in conseguenza, l'art. 332 cod. proc. civ., non occorre far luogo all'ordine di notificazione dell'impugnazione ai sensi di tale norma, essendo ormai l'impugnazione per essi preclusa; con il primo motivo i ricorrenti denunciano, con riferimento all'art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., « v iolazione e falsa applicazione delle norme e dei principi in materia di risarcimento del danno derivante da omesso e/o tardivo recepimento di direttive comunitarie nonché degli artt. 5 e 189 del Trattato CEE, delle Direttive 75/362/CEE, 75/363/CEE, 82/76/CEE, 93/16/CEE e 05/36/CE, dell’art. 10 Cost., degli artt. 1, 10, 11 e 12 delle Preleggi c.c., dell’art. 6 del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, dell’art. 11 della Legge n. 370/99, degli artt. 37, 38, 39, 40, 41, 45 e 46 del Decreto Legislativo del 17 agosto 1999, n. 368, dell’art. 8, d.lgs. 21 dicembre 1999, n. 517 e dell'art. 1, L. 23 dicembre 2005, n. 266, nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione relativamente ad un fatto controverso e decisivo per il giudizio»; censurano la sentenza impugnata per aver escluso ogni responsabilità dello Stato nella mancata attuazione delle direttive comunitarie, erroneamente ritenendo che la disciplina introdotta dal d.lgs. n. 368del 1999 fosse frutto di discrezionalità legislativa e che le direttive non imponessero vincoli in ordine alla misura della remunerazione; assumono che tale impostazione svuota di contenuto il principio dell’adeguata remunerazione, relegando la questione alla sola determinazione legislativa e negando al giudice il potere di sindacare l’adeguatezza del compenso; richiamano la giurisprudenza della Corte di Giustizia (sentenze Carbonari, Gozza, Iaia, Pantuso) e della Corte di cassazione (S ez . U. n. 9147 del 2009) per affermare che l’obbligo di garantire una remunerazione idonea a consentire la formazione a tempo pieno è sostanziale e permanente, sicché il blocco dei meccanismi di indicizzazione e rideterminazione triennale ha determinato un inadempimento successivo alla prima attuazione; evidenziano che la perdita del potere d’acquisto (oltre il 33%) e l’esclusione dall’aumento del PIL reale hanno reso inadeguata la borsa di studio, con conseguente diritto al risarcimento del danno secondo i principi di effettività ed equivalenza elaborati dalla CGUE; invocano il principio secondo cui il risarcimento deve essere adeguato al danno subito, anche mediante applicazione retroattiva delle misure di attuazione della direttiva; chiedono, infine,disporsi il rinvio pregiudiziale alla CGUE perché questa chiarisca se da una direttiva che detta una disciplina destinata a durare nel tempo discenda o meno l’obbligo dello Stato membro non solo di non dettare nuove normative in contrasto con la direttiva recepita, ma anche di preservare, ai fini dell’attuazione del diritto dell’Unione, gli effetti sostanziali, e non solo formali, della disciplina di recepimento esposti ad un cambiamento per un mutamento delle situazioni di fatto; perché, in particolare, chiarisca se la direttiva comunitaria 82/76/CEE oltre a stabilire l’obbligo di determinare discrezionalmente l’importo dell’adeguata remunerazione implichi per lo Stato membro anche l’obbligo di mantenere nel tempo tale adeguatezza, discrezionalmente determinata, quando la remunerazione abbia visto il suo potere di acquisto sostanzialmente eroso dalla svalutazione monetaria e sia stata esclusa dal generalizzato aumento dei redditi collegato all’aumento del PIL reale; con il secondo motivo i ricorrenti denunciano, in relazione all’art. 360 nn. 3 e 4 c.p.c., «violazione e falsa applicazione delle norme e dei principi in materia di risarcimento del danno derivante da omesso e/o tardivo recepimento di direttive comunitarie nonché degli artt. 5 e 189 del Trattato CEE, delle Direttive 75/362/CEE, 75/363/CEE, 82/76/CEE, 93/16/CEE e 05/36/CE, dell’art. 10 Cost., degli artt. 1, 10, 11 e 12 delle Preleggi c.c., dell’art. 6 del Decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, dell’art. 11 della Legge n. 370/99, degli artt. 37, 38, 39, 40, 41, 45 e 46 del decreto legislativo del 17 agosto 1999, n. 368, dell’art. 8, d.lgs. 21 dicembre 1999, n. 517 e dell'art. 1, L. 23 dicembre 2005, n. 266, nonché violazione dell’art. 112 c.p.c.»; lamentano che erroneamente la Corte d’appello abbia rigettato le domande di indicizzazione annuale e rideterminazione triennale delle borse di studio, previste dall’art. 6 d.lgs. 8 agosto 1991, n. 257; sostengono che il blocco disposto dalle leggi finanziarie (1992- 2005) ha compromesso l’adeguatezza della remunerazione, in contrasto con i principi comunitari e con la ratio della normativa nazionale, che aveva introdotto tali meccanismi proprio per garantire la conformità alle direttive; evidenzianoche la Corte costituzionale (sent. n. 432/1997) aveva ritenuto legittimo il blocco solo in quanto temporaneo ed eccezionale, mentre nella specie esso è durato oltre tredici anni, senza alcun correttivo, determinando una sostanziale erosione del potere d’acquisto e la perdita di proporzione rispetto agli stipendi del personale medico del SSN; contesta no , inoltre, la tesi secondo cui il consolidamento della spesa avrebbe giustificato il mancato aggiornamento, sostenendo che la legge imponeva comunque la rideterminazione triennale, anche a costo di ridurre il numero delle borse; secondo i ricorrenti, il blocco ha determinato un inadempimento agli obblighi comunitari, con conseguente diritto al risarcimento del danno, da liquidarsi nella misura corrispondente alla differenza tra quanto percepito e quanto sarebbe spettato in base ai meccanismi di adeguamento previsti dalla normativa nazionale e dalle direttive europee, oltre interessi e rivalutazione monetaria; il primo motivo è inammissibile, ai sensi dell'art. 360-bis, n. 1, cod. proc. civ.; la Corte di merito ha deciso le questioni rimesse al suo esame in esame in modo conforme alla più recente e ormai consolidata giurisprudenza di questa Corte; la decisione impugnata è, infatti, conforme ai seguenti principi di diritto, già enunciati da questa Corte e del resto ormai oggetto di indirizzi consolidati, che la difesa dei ricorrenti ─ che già li conosce per aver patrocinato diversi ricorsi analoghi in relazione ai quali sono state emesse pronunce negli stessi termini ─ non offre argomenti idonei a rimeditare: ─ l’attività svolta dai medici iscritti alle scuole di specializzazione universitarie non è inquadrabile nell’ambito del rapporto di lavoro subordinato, né del lavoro autonomo, ma costituisce una particolare ipotesi di contratto di formazione–lavoro, oggetto di specifica disciplina, rispetto alla quale non può essere ravvisata una relazione sinallagmatica di scambio tra la suddetta attività e la remunerazione prevista dalla legge a favore degli specializzandi, in quanto tali emolumenti sono destinati a sopperire alle esigenze materiali per l’impegno a tempo pieno degli interessati nell’attività rivolta alla loro formazione e non costituiscono, quindi, il corrispettivo delle prestazioni svolte, le quali non sono rivolte ad un vantaggio per l’università, ma alla formazione teorica e pratica degli stessi specializzandi e al conseguimento, a fine corso, di un titolo abilitante, sicché è inapplicabile l’art. 36 Cost. ed il principio di adeguatezza della retribuzione ivi contenuto; ─ gli obblighi di attuazione della normativa comunitaria in tema di adeguata remunerazione per la frequenza delle scuole universitarie di specializzazione in medicina e chirurgia derivanti dalle direttive CE n. 75/362, n. 75/363 e n. 82/76 – che non prevedono una precisa misura del compenso minimo spettante agli specializzandi – devono ritenersi adempiuti dallo Stato italiano con la borsa di studio introdotta dal decreto legislativo n. 257 del 1991, nella sua misura originaria; la direttiva comunitaria n. 93/16 non introduce alcun nuovo ed ulteriore obbligo con riguardo alla misura della suddetta adeguata remunerazione; ─ la previsione di un trattamento economico più elevato per i medici specializzandi, a decorrere dall’anno accademico 2006/2007, in coincidenza con la riorganizzazione dell’ordinamento delle scuole di specializzazione e con l’introduzione del contratto di formazione specialistica operate nell’ordinamento interno con il decreto legislativo n. 368 del 1999, non costituisce il primo atto di adempimento dei suddetti obblighi comunitari in relazione all’adeguatezza della remunerazione, e non comporta alcun obbligo dello Stato di estendere il nuovo trattamento economico ai medici che hanno frequentato le scuole di specializzazione negli anni accademici anteriori al 2006/2007(v. ex multis Cass. n. 15636 del 20 20; n. 5712 del 2019; n. 13445 del 2018; n. 6335 del 2018; Cass. n. 4449 del 2018); come desumibile dai rilievi appena fatti, non vi è alcuna incertezza, sulla questione qui in scrutinio, che imponga il rinvio pregiudiziale chei ricorrenti sollecitano; il secondo motivo è infondato; l'importo delle borse di studio dei medici specializzandi iscritti ai corsi di specializzazione negli anni accademici in questione non è soggetto né ad incremento in relazione alla variazione del costo della vita, né all'adeguamento triennale previsto dall'art. 6 d.lgs. n. 257 del 1991; in tal senso si sono da ultimo pronunciate ─ come ricordano anche i ricorrenti con la memoria ─ le Sezioni Unite di questa Corte con sentenza 19/07/2024, n. 20006, alle cui ampie motivazioni è sufficiente in questa sede fare rimando; investite dalla Sezione Lavoro, con ordinanza interlocutoria n. 6928/2024 del 14/03/2024, della questione di massima di particolare importanza «se l’importo delle borse di studio dei medici specializzandi iscritti ai corsi di specializzazione sia soggetto, per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 31 dicembre 1997, all’adeguamento triennale previsto dall’art. 6, comma 1, del d.lgs. n. 257 del 1991», le S.U. hanno infatti affermato il principio di diritto secondo cui «l'importo delle borse di studio dei medici specializzandi iscritti ai corsi di specializzazione negli anni accademici compresi tra il 1992/1993 e il 2005/2006 non è soggetto, né ad incremento in relazione alla variazione del costo della vita, né all'adeguamento triennale previsto dall'art. 6, comma 1, d.lgs. n. 257 del 1991; ciò per effetto del blocco di tali aggiornamenti previsto, con effetti convergenti e senza soluzione di continuità, dall’art. 7, comma 5, d.l. n. 384 del 1992, convertito nella l. n. 438 del 1992, come interpretato dall’art. 1, comma 33, l. n. 549 del 1995; dall’art. 3, comma 36, l. n. 537 del 1993; dall’art. 1, comma 66, l. n. 662 del 1996; dall’art. 32, comma 12, l. n. 449 del 1997; dall’art. 22 l. n. 488 del 1999; dall’art. 36 l. n. 289 del 2002»; il ricorso deve essere pertanto rigettato; alla soccombenza segue la condanna dei ricorrenti, in solido, alla rifusione, in favore delle amministrazioni controricorrenti, delle spese processuali, liquidate come da dispositivo, con applicazione dell’aumento previsto dall’art. 4, comma 2, d.m. 10 marzo 2014, n. poiché la parte vittoriosa è una amministrazione dello Stato, nei confronti della quale vige il sistema della prenotazione a debito dell'imposta di bollo dovuta sugli atti giudiziari e dei diritti di cancelleria e di ufficiale giudiziario, la condanna alla rifusione delle spese vive deve essere limitata al rimborso delle spese prenotate a debito, come già ritenuto più volte da questa Corte (v. ex aliis Cass.18/04/2000, n. 5028; Cass. n. 1058 del 2019); considerata la ravvisata esigenza dell’intervento nomofilattico delle Sezioni Unite (sebbene, negli esiti, confermativo di orientamento già prima in larghissima prevalenza invalso nella giurisprudenza delle Sezioni semplici), non possono ravvisarsi i presupposti per la condanna dei ricorrenti , sollecitata nel controricorso dalle Amministrazioni resistenti, al pagamento di somma ex art. 96, terzo comma, c.p.c.; va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrent i , ai sensi dell’art. 13, comma 1 - quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1-bisdello stesso art. 13; P.Q.M rigettail ricorso. Condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento, in favore dei controricorrenti, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in euro 13.000,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da