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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 40708/2021

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/12/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del 14 novembre 2018, con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di mesi sei di reclusione ed euro duecento di multa in ordine al reato di cui agli artt. 624 e 625, comma 1, n. 2, cod. pen. (impos- sessamento di energia elettrica mediante manomissione del gruppo misuratore).

2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello, proponendo tre motivi di impugnazione.

2.1. Vizio di motivazione per insussistenza della contestata aggravante prevista dall'art. 625, comma primo, n. 2, cod. pen., con conseguente necessità di dichiarare l'improcedibilità per difetto di querela.

2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'affermazione di responsabilità dell'imputato.

2.3. Vizio di motivazione in ordine alla mancata formulazione di giudizio di pre- valenza delle circostanze attenuanti generiche sulla contestata aggravante. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è manifestamente infondato.

Quanto al secondo motivo di ricorso, da trattare preliminarmente per ragioni di ordine logico, i giudici di merito hanno valutato correttamente il materiale probatorio, evidenziando le plurime ragioni a sostegno della tesi dell'accusa: a) la disponibilità della chiave di accesso al vano in cui era custodito il misuratore; b) il collegamento alla fornitura della quale fruiva il bar pasticceria dell'imputato; c) l'ammissione degli addebiti ai tecnici dell'Enel, dipendenti di una società privata e - come tali - legittimati a documentare o a riferire quanto appreso de relato quanto appreso dall'imputato.

I rilievi, le deduzioni e le doglianze espressi dal ricorrente, benché inscenati sotto la prospettazione di vizi della motivazione e del travisamento dei fatti, si sviluppano tutti nell'orbita delle censure di merito: a fronte della ricostruzione e della valutazione delle emergenze investigative, operata dal giudice a quo, il difensore non offre la compiuta rappresentazione e dimostrazione di alcuna evidenza (infedelmente rap- presentata dal giudicante) di per sé dotata di univoca, oggettiva e immediata valenza esplicativa, tale, cioè, da disarticolare, a prescindere da ogni soggettiva valutazione, il costrutto argonnentativo della decisione impugnata, per l'intrinseca incompatibilità ciLvdegli enunciati, bensì oppone la propria valutazione e la propria ricostruzione dei fatti di causa e del merito del procedimento (Sez. 1, n. 47499 del 29/11/2007, Chialli, Rv. 238333; Sez.

F, n. 37368 del 13/09/2007, Torino, Rv. 237302).Il ricorrente si limita a sminuire la valenza probatoria dei predetti plurimi ele- menti di fatto, non fornendo elementi utili a contrastare la tesi accusatoria, basata su argomentazioni immuni da censure o da vizi logici, e a dimostrare la fondatezza della tesi difensiva.

2. Con riferimento al primo motivo di ricorso, va premesso che, secondo la con- solidata giurisprudenza di questa Corte, in tema di furto di energia elettrica, la collo- cazione di un magnete sul misuratore dei consumi, al fine di alterarne la registra- zione, integra la circostanza aggravante del mezzo fraudolento, in quanto espediente o malizioso accorgimento diretto a superare la naturale custodia e protezione predi- sposta dall'ente fornitore (Sez. 5, n. 19937 del 15/04/2021, Masucci, Rv. 281108).

La sentenza impugnata si è posta in linea con tale principio, in quanto l'apposi- zione del magnete si risolve in un espediente o malizioso accorgimento diretto a su- perare la naturale custodia e protezione delle cose predisposta dall'ente fornitore del bene.

Al riguardo appare opportuno ricordare l'insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte, secondo cui il "mezzo fraudolento" nel furto va identificato in qualsiasi azione dotata di marcata efficienza offensiva e caratterizzata da insidiosità, astuzia, scaltrezza, idonea, quindi, a sorprendere la contraria volontà del detentore e a vani- ficare le misure che questi ha apprestato a difesa dei beni di cui ha la disponibilità (Sez.

U, n. 40354 del 18/07/2013, Sciuscio, Rv. 255974; Sez. 5, n. 32847 del 03/04/2019, Lazzari, Rv. 276924; Sez. 4, n. 8128 del 31/01/2019, Canzian, Rv. 275215).

2. In relazione al terzo motivo di ricorso, va premesso che le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione di- screzionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da suffi- ciente motivazione (Sez. 2, n. 31543 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Pennelli, Rv. 270450).

In tema di concorso di circostanze, peraltro, il giudizio di comparazione risulta sufficientemente motivato, quando il giudice, nell'esercizio del potere discrezionale previsto dall'art. 69 cod. pen. scelga la soluzione dell'equivalenza, anziché della pre- valenza delle attenuanti, ritenendola quella più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. 2, n. 31531 del 16/05/2017, Pistilli, Rv. 270481).

Ciò posto, nella fattispecie, la Corte di appello ha logicamente ritenuto di formu- lare un giudizio di equivalenza tra le circostanze aggravanti contestate e le attenuanti generiche, alla luce della gravità del fatto e della ritenuta adeguatezza della pena irrogata, coincidente col minimo edittale della fattispecie di furto semplice.4.

Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile con conse- guente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non sussi- stendo ragioni di esonero - al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle am- mende.

Così deciso in Roma il 29 settembre 2021.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/12/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del 14 novembre 2018, con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di mesi sei di reclusione ed euro duecento di multa in ordine al reato di cui agli artt. 624 e 625, comma 1, n. 2, cod. pen. (impos- sessamento di energia elettrica mediante manomissione del gruppo misuratore). 2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello, proponendo tre motivi di impugnazione. 2.1. Vizio di motivazione per insussistenza della contestata aggravante prevista dall'art. 625, comma primo, n. 2, cod. pen., con conseguente necessità di dichiarare l'improcedibilità per difetto di querela. 2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'affermazione di responsabilità dell'imputato. 2.3. Vizio di motivazione in ordine alla mancata formulazione di giudizio di pre- valenza delle circostanze attenuanti generiche sulla contestata aggravante. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è manifestamente infondato. Quanto al secondo motivo di ricorso, da trattare preliminarmente per ragioni di ordine logico, i giudici di merito hanno valutato correttamente il materiale probatorio, evidenziando le plurime ragioni a sostegno della tesi dell'accusa: a) la disponibilità della chiave di accesso al vano in cui era custodito il misuratore; b) il collegamento alla fornitura della quale fruiva il bar pasticceria dell'imputato; c) l'ammissione degli addebiti ai tecnici dell'Enel, dipendenti di una società privata e - come tali - legittimati a documentare o a riferire quanto appreso de relato quanto appreso dall'imputato. I rilievi, le deduzioni e le doglianze espressi dal ricorrente, benché inscenati sotto la prospettazione di vizi della motivazione e del travisamento dei fatti, si sviluppano tutti nell'orbita delle censure di merito: a fronte della ricostruzione e della valutazione delle emergenze investigative, operata dal giudice a quo, il difensore non offre la compiuta rappresentazione e dimostrazione di alcuna evidenza (infedelmente rap- presentata dal giudicante) di per sé dotata di univoca, oggettiva e immediata valenza esplicativa, tale, cioè, da disarticolare, a prescindere da ogni soggettiva valutazione, il costrutto argonnentativo della decisione impugnata, per l'intrinseca incompatibilità ciLvdegli enunciati, bensì oppone la propria valutazione e la propria ricostruzione dei fatti di causa e del merito del procedimento (Sez. 1, n. 47499 del 29/11/2007, Chialli, Rv. 238333; Sez. F, n. 37368 del 13/09/2007, Torino, Rv. 237302).Il ricorrente si limita a sminuire la valenza probatoria dei predetti plurimi ele- menti di fatto, non fornendo elementi utili a contrastare la tesi accusatoria, basata su argomentazioni immuni da censure o da vizi logici, e a dimostrare la fondatezza della tesi difensiva. 2. Con riferimento al primo motivo di ricorso, va premesso che, secondo la con- solidata giurisprudenza di questa Corte, in tema di furto di energia elettrica, la collo- cazione di un magnete sul misuratore dei consumi, al fine di alterarne la registra- zione, integra la circostanza aggravante del mezzo fraudolento, in quanto espediente o malizioso accorgimento diretto a superare la naturale custodia e protezione predi- sposta dall'ente fornitore (Sez. 5, n. 19937 del 15/04/2021, Masucci, Rv. 281108). La sentenza impugnata si è posta in linea con tale principio, in quanto l'apposi- zione del magnete si risolve in un espediente o malizioso accorgimento diretto a su- perare la naturale custodia e protezione delle cose predisposta dall'ente fornitore del bene. Al riguardo appare opportuno ricordare l'insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte, secondo cui il "mezzo fraudolento" nel furto va identificato in qualsiasi azione dotata di marcata efficienza offensiva e caratterizzata da insidiosità, astuzia, scaltrezza, idonea, quindi, a sorprendere la contraria volontà del detentore e a vani- ficare le misure che questi ha apprestato a difesa dei beni di cui ha la disponibilità (Sez. U, n. 40354 del 18/07/2013, Sciuscio, Rv. 255974; Sez. 5, n. 32847 del 03/04/2019, Lazzari, Rv. 276924; Sez. 4, n. 8128 del 31/01/2019, Canzian, Rv. 275215). 2. In relazione al terzo motivo di ricorso, va premesso che le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione di- screzionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da suffi- ciente motivazione (Sez. 2, n. 31543 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Pennelli, Rv. 270450). In tema di concorso di circostanze, peraltro, il giudizio di comparazione risulta sufficientemente motivato, quando il giudice, nell'esercizio del potere discrezionale previsto dall'art. 69 cod. pen. scelga la soluzione dell'equivalenza, anziché della pre- valenza delle attenuanti, ritenendola quella più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. 2, n. 31531 del 16/05/2017, Pistilli, Rv. 270481). Ciò posto, nella fattispecie, la Corte di appello ha logicamente ritenuto di formu- lare un giudizio di equivalenza tra le circostanze aggravanti contestate e le attenuanti generiche, alla luce della gravità del fatto e della ritenuta adeguatezza della pena irrogata, coincidente col minimo edittale della fattispecie di furto semplice.4. Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile con conse- guente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non sussi- stendo ragioni di esonero - al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle am- mende. Così deciso in Roma il 29 settembre 2021. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
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