CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 28 gennaio 2026
Cassazione n. 27517/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la rettifica della sentenza impugnata, con l'individuazione del reato più grave in quello contestato al capo B), e l'applicazione della pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici per cinque anni. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 28 gennaio 2026 il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni quattro, mesi uno, giorni dieci direclusione ed euro 18.000,00 di multa per due reati di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309/90. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Brescia, che ha censurato l'omessa applicazione della pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici, conseguente alla pena detentiva irrogata, superiore a tre anni di reclusione, e ha anche chiesto di correggere l'errore materiale commesso dal Tribunale nell'individuare come reato più grave quello di cui al capo A), anziché quello contestato al capo B). 3. Il ricorso è fondato. 3.1. Secondo il consolidato insegnamento di questa Corte, l'omessa applicazione della pena accessoria integra un vizio della sentenza di condanna, priva di una statuizione imposta dalla legge. Tale vizio non può essere sanato mediante rettificazione, istituto destinato esclusivamente a correggere meri errori materiali e alternativo all'ordinario rimedio dell'annullamento della sentenza impugnata (Sez. U, n. 47502 del 29/09/2022, Galdini, Rv. 283754 - 02). Nel caso di specie, il Tribunale, pur avendo irrogato una pena superiore a tre anni di reclusione, ha omesso ogni statuizione sulla pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici, incorrendo così in una violazione di legge. 3.2. Ricorre altresì l'erronea individuazione del reato più grave. Nel determinare la pena base, il Tribunale ha stimato equa, per il reato di cui al capo A), quella minima di legge pari ad anni sei di reclusione ed euro 26.000,00 di multa. Ha quindi indicato, come più grave, il reato di cui al capo A), relativo alla fattispecie prevista dall'art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. n. 309 del 1990, richiamando, però, la pena minima di anni sei di reclusione, propria del diverso reato contestato al capo B), ossia di quello di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. cit. Per il capo A), invece, le pene previste dal primo comma dell'art. 73 sono diminuite della metà. Il richiamo al minimo edittale di anni sei di reclusione consente dunque di ritenere che l'indicazione del capo A) come reato più grave, anziché del capo B), sia frutto di mero errore materiale. 3.3. Ne consegue l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in diversa composizione, perché provveda ad emendare gli errori rilevati. 2 P.Q.M