Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 13 giugno 2025

Cassazione n. 40753/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

re - ORDINANZA [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/06/2025 della Corte di appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; uditalarelazionesvoltadalConsigliereAlessandroLeopizzi; a seguito di procedura de plano [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Roma, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Roma in data 25 novembre 2024, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati di cui agli artt. 110-628, 110-337 e 110-582 cod. pen., ha rideterminato la pena, in accoglimento del concordato intercorso tra le parti, confermando nel resto.

2. Ricorre per cassazione il suddetto imputato, deducendo un unico motivo di ricorso con cui lamenta la mancata concessione della sospensione condizionale della pena.

3. Il ricorso è inammissibile, perché proposto con motivi non consentiti.

L’esame del verbale dell’udienza di discussione davanti alla Corte territoriale in data 13 giugno 2025 (a cui il Collegio ha accesso, quale giudice del fatto processuale) evidenzia che la sospensione condizionale non è stata richiesta (il difensore «si riporta alla proposta di concordato già depositata al PG che oggi rinnova il suo consenso.

Il Presidente, esaurita la discussione, dichiara chiuso il dibattimento e la Corte alle ore 10:30 si ritira in Camera di Consiglio per deliberare»).

È ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen. solo qualora deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato in appello, al consenso del Procuratore generale sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice.

Il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere concesso soltanto ove facente parte integrante dell’accordo pattizio o nel caso in cui la questione relativa sia devoluta, esplicitamente e specificamente, da entrambe le parti, al potere discrezionale del giudice (Sez. 2, Ord. n. 7076 del 11/02/2025, Frizieri, non mass.; Sez. 2, Ord. n. 23908 del 06/06/2024, Serra, non mass.; Sez. 7, Ord. n. 46053 del 08/10/2019, Gesualdo, Rv. 277416- 01) ovvero, secondo altro orientamento, su richiesta anche del solo imputato (Sez. 3, n. 3690 del 07/10/2022, Padolini, Rv. 284132-01).

L’accordo nel giudizio di appello sulla pena, infatti, comporta la rinuncia a fare valere ogni altra questione di merito, di modo che il giudice non può concedere di ufficio la sospensione condizionale della pena, quand’anche ne sussistano i presupposti, perché verrebbe ad incidere sul patto negoziale intervenuto tra le parti (Sez. 7, Ord. n. 49562 del 23/11/2023, [OSCURATO:PERSONA], non mass.; Sez. 4, n. 13066 del 18/11/1994, Bravi, Rv. 200734-01).

4. Il procedimento deve pertanto essere definito senza formalità di procedura, ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.

Il ricorrente deve essere condannato, ex art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e, a titolo di sanzione pecuniaria, di una somma in favore della Cassa delle ammende, da liquidarsi equitativamente, valutati i profili di colpa emergenti dall’impugnazione (Corte cost., 13 giugno 2000, n. 186), come da dispositivo.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle am

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
re - ORDINANZA [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/06/2025 della Corte di appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; uditalarelazionesvoltadalConsigliereAlessandroLeopizzi; a seguito di procedura de plano [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Roma, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Roma in data 25 novembre 2024, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati di cui agli artt. 110-628, 110-337 e 110-582 cod. pen., ha rideterminato la pena, in accoglimento del concordato intercorso tra le parti, confermando nel resto. 2. Ricorre per cassazione il suddetto imputato, deducendo un unico motivo di ricorso con cui lamenta la mancata concessione della sospensione condizionale della pena. 3. Il ricorso è inammissibile, perché proposto con motivi non consentiti. L’esame del verbale dell’udienza di discussione davanti alla Corte territoriale in data 13 giugno 2025 (a cui il Collegio ha accesso, quale giudice del fatto processuale) evidenzia che la sospensione condizionale non è stata richiesta (il difensore «si riporta alla proposta di concordato già depositata al PG che oggi rinnova il suo consenso. Il Presidente, esaurita la discussione, dichiara chiuso il dibattimento e la Corte alle ore 10:30 si ritira in Camera di Consiglio per deliberare»). È ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen. solo qualora deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato in appello, al consenso del Procuratore generale sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice. Il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere concesso soltanto ove facente parte integrante dell’accordo pattizio o nel caso in cui la questione relativa sia devoluta, esplicitamente e specificamente, da entrambe le parti, al potere discrezionale del giudice (Sez. 2, Ord. n. 7076 del 11/02/2025, Frizieri, non mass.; Sez. 2, Ord. n. 23908 del 06/06/2024, Serra, non mass.; Sez. 7, Ord. n. 46053 del 08/10/2019, Gesualdo, Rv. 277416- 01) ovvero, secondo altro orientamento, su richiesta anche del solo imputato (Sez. 3, n. 3690 del 07/10/2022, Padolini, Rv. 284132-01). L’accordo nel giudizio di appello sulla pena, infatti, comporta la rinuncia a fare valere ogni altra questione di merito, di modo che il giudice non può concedere di ufficio la sospensione condizionale della pena, quand’anche ne sussistano i presupposti, perché verrebbe ad incidere sul patto negoziale intervenuto tra le parti (Sez. 7, Ord. n. 49562 del 23/11/2023, [OSCURATO:PERSONA], non mass.; Sez. 4, n. 13066 del 18/11/1994, Bravi, Rv. 200734-01). 4. Il procedimento deve pertanto essere definito senza formalità di procedura, ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. Il ricorrente deve essere condannato, ex art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e, a titolo di sanzione pecuniaria, di una somma in favore della Cassa delle ammende, da liquidarsi equitativamente, valutati i profili di colpa emergenti dall’impugnazione (Corte cost., 13 giugno 2000, n. 186), come da dispositivo. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle am
Sentenza Cassazione n. 40753/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris