CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 26445/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/11/2022 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Considerato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza in preambolo, con la quale la Corte di appello di Cagliari, in riforma della sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Cagliari, lo ha ritenuto responsabile per la contravvenzione di cui all'art. 75, comma 2, D. Igs. n. 159 del 2011, e affida le sue censure a due motivi; ritenuto manifestamente infondato il primo motivo, con il quale deduce erronea applicazione dell'art. 75, comma 2, D. Lgs. 159/11 in punto di corretta qualificazione della condotta illecita del prevenuto, correttamente sussunta in detta fattispecie delittuosa, nessuna possibile incertezza essendo consentita dal tenore letterale di tale disposizione, siccome riferibile alle prescrizioni imposte con la sorveglianza speciale con connesso obbligo di soggiorno. Alcun dato normativo, infatti, autorizza a supporre che le violazioni degli obblighi o delle prescrizioni connotanti la misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo o divieto di soggiorno non ricadano nell'ipotesi delittuosa contestata al ricorrente, al pari di quanto previsto (come novellato dal D.L. 144/05 convertito in L. 155/05) dal previgente art. 9 co. 2 L. 1423/56, così sanzionandosi qualunque tipo d'inosservanza sia degli obblighi che delle prescrizioni inerenti alla sorveglianza speciale con obbligo o divieto di soggiorno, differenziando tale ipotesi da quella, meno grave, di cui al 1 0 comma, relativa alla violazione degli obblighi riguardanti la sola sorveglianza speciale (Sez. 1, n. 12889 del 26/02/2018, Tagliapietra, Rv. 272612; Sez. 2, n. 27022 del 27/03/2012, Cozzella, Rv. 253410; Sez. 1, n. 8412 del 27/01/2009, Iuorio, Rv. 242975); considerato che non a miglior sorte è destinato il secondo motivo di ricorso, che attinge al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, giusta la tesi difensiva spettanti all'imputato in ragione «delle precarie condizioni di vita e dell'eccellente percorso di affrancamento dalle sostanze stupefacenti»; ritenuto, invero, che in materia di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è parimenti insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/4/2017, Pettinelli, Rv. 271269; Sez. 2, n. 3896 del 20/1/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265826; Sez. 3, n. 28535 del 19/3/2014, Lule, Rv. 259899) e che, nel caso che ci occupa, la sentenza impugnata ineccepibilmente argomenta, mediante puntuale richiamo alla personalità del ricorrente, gravato da numerosi precedenti penali a tal fine valorizzabili, alla spregiudicatezza nella commissione del fatto oggetto di condanna, infine nell'assenza di prova della decisione di intraprendere un percorso riabilitativo, circostanza dedotta, ma non documentata; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle a