Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 novembre 2022

Cassazione n. 09112/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/04/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Firenze, con sentenza in data 7 aprile 2022, ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale della stessa città il 3 maggio 2019, con cui [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alla pena ritenuta di giustizia in relazione al reato continuato di utilizzo indebito di carte di credito (art. 55, comma 9, D.Igs. 231/2007, attuale art. 493-ter cod. pen.).

Rilevato che entrambi i motivi di ricorso, con cui si deducono sia la carenza di motivazione nella determinazione della pena base e degli aumenti in continuazione sia la violazione di legge per la mancata esclusione della recidiva contestata, non risultano essere stati previamente dedotti come motivi di appello, secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art.606 comma 3 cod. proc. pen., essendo stata nel gravame solo genericamente contestata l'eccessività della pena, inflitta dal primo giudice; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 29 novembre 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/04/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Firenze, con sentenza in data 7 aprile 2022, ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale della stessa città il 3 maggio 2019, con cui [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alla pena ritenuta di giustizia in relazione al reato continuato di utilizzo indebito di carte di credito (art. 55, comma 9, D.Igs. 231/2007, attuale art. 493-ter cod. pen.). Rilevato che entrambi i motivi di ricorso, con cui si deducono sia la carenza di motivazione nella determinazione della pena base e degli aumenti in continuazione sia la violazione di legge per la mancata esclusione della recidiva contestata, non risultano essere stati previamente dedotti come motivi di appello, secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art.606 comma 3 cod. proc. pen., essendo stata nel gravame solo genericamente contestata l'eccessività della pena, inflitta dal primo giudice; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 29 novembre 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 09112/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris