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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 17496/2026

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del TRIBUNALE di MILANO, Sezione per ilriesame dei provvedimenti cautelari;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Publico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] ProcuratoreGenerale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto emettersi declaratoria diinammissibilità del ricorso;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con ordinanza resa in data 29 settembre 2025 il Tribunale di Milano,sezione per il riesame dei provvedimenti cautelari, dichiarava inammissibile percarenza d’interesse l’appello proposto ex art. 310 cod. proc. pen. per LibydElsayed [OSCURATO:PERSONA] avverso l’ordinanza emessa il 23 giugno 2025 dallaCorte d’Appello di Milano con la quale era stata rigettata la richiesta di revocadella misura cautelare degli arresti domiciliari applicata al Libyd in relazione alreato di rapina pluriaggravata in concorso.Il Tribunale considerava che prima della fissazione dell’udienza per latrattazione dell’appello cautelare, tenuta in data 29 settembre 2025, lasentenza di condanna nei confronti del ricorrente era passata in giudicato, comeda attestazione della Corte d’Appello datata 25 settembre 2025, così chel’impugnazione avente ad oggetto la misura cautelare doveva essere dichiaratainammissibile.2.

Avverso detta ordinanza proponeva ricorso per cassazione il Libyd, per iltramite del proprio difensore, chiedendone l’annullamento e articolando ununico motivo di doglianza con il quale deduceva mancanza e manifesta illogicitàdella motivazione, assumendo che l’imputato aveva proposto ricorso percassazione avverso la sentenza resa dalla Corte d’Appello di Milano in data 10luglio 2025 e che, a fronte di ciò, la sentenza era stata erroneamente dichiaratairrevocabile.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è inammissibile in quanto proposto per un motivomanifestamente infondato.La consultazione del fascicolo processuale, al quale la Corte ha accesso inragione della natura processuale della doglianza, consente di apprezzare che èagli atti la rinuncia al ricorso per cassazione proposto in data 7 luglio 2025 daldifensore del Libyd, munito di procura speciale, avverso la sentenza della Corted’Appello emessa il 29 maggio 2025 (e non, come erroneamente indicato inricorso, il 10 luglio 2025), rinuncia che è stata depositata in data 1 settembre2025 e in relazione alla quale il Presidente della Corte d’Appello ha emesso, indata 25 settembre 2025, il provvedimento del seguente tenore: “Sia accoltal’istanza e si disponga sulla definitività”.2.

Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve, dunque, essere dichiaratoinammissibile.

Il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell’art.616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento.

In virtù dellestatuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186,e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentatosenza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”,deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in viaequitativa, di tremila euro in favore della cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così deciso il 12/12/2025Il Consigliere estensore Il PresidenteMichele [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
del TRIBUNALE di MILANO, Sezione per ilriesame dei provvedimenti cautelari;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Publico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] ProcuratoreGenerale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto emettersi declaratoria diinammissibilità del ricorso;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza resa in data 29 settembre 2025 il Tribunale di Milano,sezione per il riesame dei provvedimenti cautelari, dichiarava inammissibile percarenza d’interesse l’appello proposto ex art. 310 cod. proc. pen. per LibydElsayed [OSCURATO:PERSONA] avverso l’ordinanza emessa il 23 giugno 2025 dallaCorte d’Appello di Milano con la quale era stata rigettata la richiesta di revocadella misura cautelare degli arresti domiciliari applicata al Libyd in relazione alreato di rapina pluriaggravata in concorso.Il Tribunale considerava che prima della fissazione dell’udienza per latrattazione dell’appello cautelare, tenuta in data 29 settembre 2025, lasentenza di condanna nei confronti del ricorrente era passata in giudicato, comeda attestazione della Corte d’Appello datata 25 settembre 2025, così chel’impugnazione avente ad oggetto la misura cautelare doveva essere dichiaratainammissibile.2. Avverso detta ordinanza proponeva ricorso per cassazione il Libyd, per iltramite del proprio difensore, chiedendone l’annullamento e articolando ununico motivo di doglianza con il quale deduceva mancanza e manifesta illogicitàdella motivazione, assumendo che l’imputato aveva proposto ricorso percassazione avverso la sentenza resa dalla Corte d’Appello di Milano in data 10luglio 2025 e che, a fronte di ciò, la sentenza era stata erroneamente dichiaratairrevocabile.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile in quanto proposto per un motivomanifestamente infondato.La consultazione del fascicolo processuale, al quale la Corte ha accesso inragione della natura processuale della doglianza, consente di apprezzare che èagli atti la rinuncia al ricorso per cassazione proposto in data 7 luglio 2025 daldifensore del Libyd, munito di procura speciale, avverso la sentenza della Corted’Appello emessa il 29 maggio 2025 (e non, come erroneamente indicato inricorso, il 10 luglio 2025), rinuncia che è stata depositata in data 1 settembre2025 e in relazione alla quale il Presidente della Corte d’Appello ha emesso, indata 25 settembre 2025, il provvedimento del seguente tenore: “Sia accoltal’istanza e si disponga sulla definitività”.2. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve, dunque, essere dichiaratoinammissibile. Il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell’art.616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento. In virtù dellestatuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186,e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentatosenza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”,deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in viaequitativa, di tremila euro in favore della cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così deciso il 12/12/2025Il Consigliere estensore Il PresidenteMichele [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 17496/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris