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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 14787/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti.

Esaminati il ricorso e la ordinanza impugnata.

Rilevato che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] sollecita apprezzamenti di merito estranei al giudizio di legittimità e, laddove denuncia violazione di legge e vizi motivazionali, è comunque manifestamente infondato; [OSCURATO:PERSONA] che il Tribunale di sorveglianza di Roma, con motivazione adeguata e non manifestamente illogica, ha respinto la domanda di detenzione domiciliare presentata dall'odierno ricorrente in quanto ultrasettantenne ritenendo di non potere formulare, allo stato, una prognosi di non pericolosità nei suoi confronti alla luce dei suoi precedenti penali, del periodo di latitanza trascorso in Brasile una volta che le condanne pronunciate a suo carico erano divenute irrevocabili e, soprattutto, delle risultanze della osservazione inframuraria sin qui effettuata / dalla quale è stato possibile desumere soltanto la regolarità comportamentale, ma non già anche significativi progressi nel processo di risocializzazione; Rilevato che il condannato, rispetto a tale compiuto e coerente ragionamento svolto dal Tribunale di sorveglianza, pur lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione, sollecita in realtà una differente (ed inammissibile) valutazione degli elementi di merito, rispetto a quella razionalmente svolta dal giudice a quo per respingere la sua richiesta ex art. 47-ter Ord. pen.; [OSCURATO:PERSONA], pertanto, che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammi P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la ordinanza impugnata. Rilevato che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] sollecita apprezzamenti di merito estranei al giudizio di legittimità e, laddove denuncia violazione di legge e vizi motivazionali, è comunque manifestamente infondato; [OSCURATO:PERSONA] che il Tribunale di sorveglianza di Roma, con motivazione adeguata e non manifestamente illogica, ha respinto la domanda di detenzione domiciliare presentata dall'odierno ricorrente in quanto ultrasettantenne ritenendo di non potere formulare, allo stato, una prognosi di non pericolosità nei suoi confronti alla luce dei suoi precedenti penali, del periodo di latitanza trascorso in Brasile una volta che le condanne pronunciate a suo carico erano divenute irrevocabili e, soprattutto, delle risultanze della osservazione inframuraria sin qui effettuata / dalla quale è stato possibile desumere soltanto la regolarità comportamentale, ma non già anche significativi progressi nel processo di risocializzazione; Rilevato che il condannato, rispetto a tale compiuto e coerente ragionamento svolto dal Tribunale di sorveglianza, pur lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione, sollecita in realtà una differente (ed inammissibile) valutazione degli elementi di merito, rispetto a quella razionalmente svolta dal giudice a quo per respingere la sua richiesta ex art. 47-ter Ord. pen.; [OSCURATO:PERSONA], pertanto, che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammi P.Q.M
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