CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 17 aprile 2026
Cassazione n. 09965/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa ope legisdall’Avvocatura Generale dello Stato- controricorrente –avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di secondo gradodella Campania n. 5035/2023, depositata il 7/9/2023;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/4/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Con sentenza n. 5035/2023, depositata il 7/9/2023, la Corte diGiustizia Tributaria di secondo grado della Campania ha respinto l’appellodella [OSCURATO:SOCIETA]. avverso la decisione della Commissione TributariaProvinciale di Caserta di rigettare il ricorso della contribuente control'avviso di accertamento in rettifica n. CE0028092/2020, con cui l’ufficio,Numero registro generale 5936/2024Numero sezionale 3172/2026Numero di raccolta generale 9965/2026Data pubblicazione 17/04/2026ferma la categoria catastale (D/1), aveva variato la rendita dell’immobiledi proprietà della società, sito nel comune di Vitulazio, portandola da euro20.661,56 ad euro 36.900,00.Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione la [OSCURATO:SOCIETA].,sulla base di due motivi, mentre l’Agenzia delle Entrate resiste mediantecontroricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Col primo motivo di ricorso si censura la nullità della sentenza peromessa e/o apparente motivazione, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 4, cod. proc. civ., deducendo che la Corte di Giustizia Tributariadi secondo grado ha respinto l’appello della contribuente in acriticorecepimento della difesa erariale, quindi in violazione dell’art. 36 d.lgs n.546/1992, dell’art. 132 cod. proc. civ. e dell’art. 111 Cost.1.1. La doglianza è infondata.1.2. Secondo giurisprudenza unanime di questa Corte, il sindacato dilegittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica del rispettodel "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, sesto comma, Cost.(Cass., n. 13248/2020; n. 17196/2020), che viene violato qualora lamotivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero sifondi su un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili o risultiperplessa ed obiettivamente incomprensibile, purché il vizio emerga daltesto della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con lerisultanze processuali (Cass., n. 23580/2025; n. 23577/2025; n.7090/2022; n. 22598/2018; Sez. Un., n. 8053/2014).1.3. Resta, invece, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto disufficienza della motivazione: non è, cioè, consentito alla ricorrenteimpugnare la sentenza per criticare la sufficienza del discorsoargomentativo a giustificazione della decisione adottata sulla base deglielementi fattuali acquisiti e ritenuti dal giudice di merito determinantiNumero registro generale 5936/2024Numero sezionale 3172/2026Numero di raccolta generale 9965/2026Data pubblicazione 17/04/2026ovvero scartati in quanto non pertinenti o recessivi (ex multis: Cass., n.22748/2025, che cita Cass., n. 13366/2016).1.4. Né può - in senso contrario - obiettarsi che il giudice del meritosia tenuto a dar conto di ogni argomento difensivo sviluppato dalla parte,cioè a discutere ogni singolo elemento o ad argomentare sullacondivisibilità o confutazione di tutte le deduzioni difensive, essendo,invece, necessario e sufficiente, in base all'art. 132, secondo comma, n. 4,cod. proc. civ., che esponga gli elementi in fatto e di diritto posti afondamento della sua decisione, dovendo in tal modo ritenersi disattesi,per implicito, tutti gli argomenti non espressamente esaminati, maconsiderati subvalenti rispetto alle ragioni della decisione (cfr. Cass.12732/2024; 3108/2022, che richiama Cass. 12652/2020; 18103/2021;10937/2016).1.5. Infine, non rileva che la sentenza riporti le deduzioni difensive diuna delle parti.1.6. In tema di motivazione, l’indirizzo interpretativo di questa Corte,a partire da Cass., Sez. Un., n. 642/2015, è consolidato nel senso che lasentenza la cui motivazione si limiti a riprodurre il contenuto di un atto diparte o di altri atti processuali o provvedimenti giudiziari, senza nienteaggiungervi, non è nulla qualora le ragioni della decisione siano, come nelcaso di specie, attribuibili all'organo giudicante e risultino in modo chiaro,univoco ed esaustivo.1.7. Tale tecnica di redazione, infatti, in base alle disposizionicostituzionali e processuali, non può ritenersi, di per sé, sintomatica di undifetto d'imparzialità del giudice, al quale non è imposta l'originalità né deicontenuti né delle modalità espositive, tanto più che la validità degli attiprocessuali si pone su un piano diverso rispetto alla valutazioneprofessionale o disciplinare del magistrato (conf. Cass., n. 29028/2022; n.12901/2019; n. 22562/2016).Numero registro generale 5936/2024Numero sezionale 3172/2026Numero di raccolta generale 9965/2026Data pubblicazione 17/04/20261.8. Ebbene, alla stregua dei su richiamati principi, non può ritenersiche la sentenza impugnata offra una motivazione apparente, contenendoun'adeguata esposizione delle ragioni sottese al rigetto dell’appello, che èstato idoneamente giustificato dalla ritenuta correttezza dell’accertamentoin rettifica compiuto dall’ufficio.1.9. La motivazione, dunque, raggiunge appieno la soglia del minimocostituzionale, sicché si impone il rigetto della censura.2. Col secondo motivo di ricorso si espone il vizio di violazione e falsaapplicazione dell’art. 1, comma 21, legge n. 208/2015, in relazione all’art.360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per aver la Corte di GiustiziaTributaria di secondo grado ritenuto corretto l’accertamento operatodall’ufficio, nonostante l’erronea inclusione nel computo della rendita delvalore della “piattaforma di pesa”, che, invece, costituendo unacomponente impiantistica, avrebbe dovuto escludersi per legge.2.1. La censura è infondata.2.2. Non è in discussione che, ai sensi dell’art. 1, comma 21, legge n.208/2015, “a decorrere dal 1° gennaio 2016, la determinazione dellarendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare,censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, è effettuata, tramitestima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché deglielementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità el'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento. Sono esclusi dalla stessastima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti,funzionali allo specifico processo produttivo”.2.3. In base al dettato normativo, quindi, l’esclusione dalla stima nonriguarda tutti gli impianti, ma solo quelli “funzionali allo specifico processoproduttivo”.2.4. Ebbene, che, nel caso di specie, la “piattaforma di pesa” avessetale funzionalità resta una mera affermazione della ricorrente, che nontrova riscontro nell’accertamento del giudice di merito, né tanto menoNumero registro generale 5936/2024Numero sezionale 3172/2026Numero di raccolta generale 9965/2026Data pubblicazione 17/04/2026nelle deduzioni della società, che tale componente di stima aveva,peraltro, dichiarato nel Docfa.2.5. Non ricorre, pertanto, il dedotto vizio di violazione di legge, ilquale "postula che l'accertamento in fatto operato dal giudice di merito siaconsiderato fermo ed indiscusso, sicché è estranea alla denuncia del viziodi sussunzione ogni critica che investa la ricostruzione del fatto materiale,esclusivamente riservata al potere del giudice di merito" (Cass., n.6035/2018, richiamata da più recente da Cass., n. 19651/2024).2.6. Mentre il vizio di violazione di legge consiste nella “deduzione diun'erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, dellafattispecie astratta recata da una norma di legge e implicanecessariamente un problema interpretativo della stessa”, l'allegazione diun'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanzedi causa è “esterna all'esatta interpretazione della norma e inerisce allatipica valutazione del Giudice di merito, sottratta al sindacato dilegittimità" (ex multis: Cass., n. 24155/2017; n. 640/2019; n.3340/2019),2.7. Ne consegue, quindi, che "il discrimine tra l'ipotesi di violazione dilegge in senso proprio a causa dell'erronea ricognizione della fattispecieastratta normativa e l'ipotesi della erronea applicazione della legge inragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecieconcreta è segnato, in modo evidente, dal fatto che solo quest'ultimacensura, e non anche la prima, è mediata dalla contestata valutazionedelle risultanze di causa" (così, in motivazione, Cass. Sez., Un., n.5442/2021).2.8. In conclusione, restando nei confini del prospettato vizio diviolazione di legge, se ne impone il rigetto, perché manca l’accertamentodel fatto (funzionalità produttiva della piattaforma di pesa) alla base delladedotta violazione dell’art. 1, comma 21, legge n. 208/2015.Numero registro generale 5936/2024Numero sezionale 3172/2026Numero di raccolta generale 9965/2026Data pubblicazione 17/04/20262.9. Diversa l’ipotesi in cui la censura fosse stata formulata in terminidi omesso accertamento di un fatto decisivo oggetto di discussione tra leparti, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., ma non è ilcaso di specie e, comunque, tale mezzo avrebbe incontrato la preclusionedella cd. doppia conforme.3. La regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità, daliquidarsi in dispositivo, segue la soccombenza. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione, infavore della controricorrente, delle spese del presente giudizio dilegittimità, liquidate in euro 5.500,00, oltre a spese prenotate a debito.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater d.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da partedella ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, paria quello previsto per il ricorso stesso, a norma del comma 1 bis dellostesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributariadella Corte Suprema di Cassazione, in data 15/4/2026.Il PresidenteGIUSEPPE [OSCURATO:PERSONA]