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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 21 maggio 2024

Cassazione n. 22680/2024

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[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e presso lo studio di quest’ultima in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 31, elettivamente domiciliato; -ricorrente – [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 26, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente– avverso la sentenza n. 862/2018 della Corte d’Appello di Milano, depositata il 12.7.2018, N.R.G. 1482/2015.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21.5.2024 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ha agito davanti al Tribunale di Milano per sentir riconoscere la natura subordinata dei rapporti formalmente intercorsi con il [OSCURATO:PERSONA] nelle forme del co.co.pro. dall’ottobre 2009 al dicembre 2013 e per il pagamento delle conseguenti differenze retributive; la domanda è stata integralmente accolta in primo grado, ma la Corte d’Appello di Milano, pur confermando il riconoscimento della subordinazione, ha limitato l’accoglimento, in parziale riforma della sentenza del Tribunale, soltanto all’ultimo rapporto, ritenendo che per i precedenti fosse maturata decadenza ai sensi dell’art. 32 della L. 183/2010; [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi, cui il Parco ha opposto difese con controricorso pacificamente tardivo rispetto al termine di cui all’art. 370 c.p.c.; sono in atti memorie di ambo le parti; [OSCURATO:PERSONA]

1. è preliminare la disamina del secondo motivo di ricorso, con cui il ricorrente assume la violazione e falsa applicazione (art. 360 n. 3 c.p.c.) dell’art. 32 della L. n. 183/2010, sostenendo che - al di là della genericità della riconduzione operata dalla Corte territoriale alle decadenze di cui a tale disposizione, operata senza specificazione di quale, tra le varie ipotesi regolate dalla norma, fosse quella integrata nella specie – comunque mancassero i presupposti per l’operatività di essa nella fattispecie; il motivo è fondato; è indubbio che quelli intercorsi tra le parti siano stati rapporti riportati alla fattispecie del lavoro autonomo (a progetto) e che essi siano spirati per maturare dei termini finali, senza alcun recesso del datore o committente; vale dunque il principio sancito da questa S.C. e qui condiviso, secondo cui «quando un rapporto di collaborazione autonoma ... cessi per la sua naturale scadenza, l'azione per l'accertamento della subordinazione ... è esercitabile nei termini di prescrizione, senza essere assoggettata al regime decadenziale di cui all'art. 32, comma 3, lett. b) della l. n. 183 del 2010, poiché il regime in questione si applica al solo caso di "recesso del committente" e non è estensibile alle ipotesi in cui manchi del tutto un atto che il lavoratore abbia interesse a contestare o confutare» (Cass. 10 dicembre 2019, n. 32254; Cass 19 gennaio 2023, n. 1701); non risulta integrata alcuna altra delle fattispecie decadenziali di cui all’art. 32e dunque il ricorso va accolto;

2. restano assorbiti i restanti motivi con cui si ribadisce (primo motivo) l’applicabilità dell’art. 2126 c.c. rispetto alle differenze retributive – in realtà giustamente non messa in discussione dalla Corte di merito, che ne ha riconosciuto gli effetti, pur se relativamente all’ultimo contratto - e si adduce, al fine di far decorrere il termine solo dopo l’ultimo contratto, l’unitarietà di fatto del rapporto (terzo motivo);

3. la Corte di merito, in ragione della ritenuta decadenza ha finito per esaminare solo quanto avvenuto in relazione all’ultimo contratto e rapporto; ciò comporta la cassazione della sentenza con rinvio, al fine di accertare se, anche rispetto ai precedenti contratti, rispetto ai quali è da escludere ogni decadenza ex art. 32 cit. per la domanda azionata, si sia avuto svolgimento di fatto in forme subordinate; ciò sul presupposto, correttamente indicato dalla Corte territoriale, che l’inapplicabilità delle regole di cui al d. lgs. n. 276/2003 (art.1, co. 2) e dunque anche dell’art. 69 di essa, in tanto consente il riconoscimento delle differenze retributive ai sensi dell’art. 2126 c.c., in quanto si accerti in concreto lo svolgimento del rapporto in forme di lavoro dipendente; l’accoglimento del ricorso supera la comunque sussistente tardività del controricorso (v. i principi consolidati a partire da Cass. 29 ottobre 2020, n. 23921) e la conseguente inammissibilità della memoria difensiva finale del Parco; P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, assorbito il primo ed il terzo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte d’Appello di Milano, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e presso lo studio di quest’ultima in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 31, elettivamente domiciliato; -ricorrente – [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 26, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente– avverso la sentenza n. 862/2018 della Corte d’Appello di Milano, depositata il 12.7.2018, N.R.G. 1482/2015. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21.5.2024 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ha agito davanti al Tribunale di Milano per sentir riconoscere la natura subordinata dei rapporti formalmente intercorsi con il [OSCURATO:PERSONA] nelle forme del co.co.pro. dall’ottobre 2009 al dicembre 2013 e per il pagamento delle conseguenti differenze retributive; la domanda è stata integralmente accolta in primo grado, ma la Corte d’Appello di Milano, pur confermando il riconoscimento della subordinazione, ha limitato l’accoglimento, in parziale riforma della sentenza del Tribunale, soltanto all’ultimo rapporto, ritenendo che per i precedenti fosse maturata decadenza ai sensi dell’art. 32 della L. 183/2010; [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi, cui il Parco ha opposto difese con controricorso pacificamente tardivo rispetto al termine di cui all’art. 370 c.p.c.; sono in atti memorie di ambo le parti; [OSCURATO:PERSONA] 1. è preliminare la disamina del secondo motivo di ricorso, con cui il ricorrente assume la violazione e falsa applicazione (art. 360 n. 3 c.p.c.) dell’art. 32 della L. n. 183/2010, sostenendo che - al di là della genericità della riconduzione operata dalla Corte territoriale alle decadenze di cui a tale disposizione, operata senza specificazione di quale, tra le varie ipotesi regolate dalla norma, fosse quella integrata nella specie – comunque mancassero i presupposti per l’operatività di essa nella fattispecie; il motivo è fondato; è indubbio che quelli intercorsi tra le parti siano stati rapporti riportati alla fattispecie del lavoro autonomo (a progetto) e che essi siano spirati per maturare dei termini finali, senza alcun recesso del datore o committente; vale dunque il principio sancito da questa S.C. e qui condiviso, secondo cui «quando un rapporto di collaborazione autonoma ... cessi per la sua naturale scadenza, l'azione per l'accertamento della subordinazione ... è esercitabile nei termini di prescrizione, senza essere assoggettata al regime decadenziale di cui all'art. 32, comma 3, lett. b) della l. n. 183 del 2010, poiché il regime in questione si applica al solo caso di "recesso del committente" e non è estensibile alle ipotesi in cui manchi del tutto un atto che il lavoratore abbia interesse a contestare o confutare» (Cass. 10 dicembre 2019, n. 32254; Cass 19 gennaio 2023, n. 1701); non risulta integrata alcuna altra delle fattispecie decadenziali di cui all’art. 32e dunque il ricorso va accolto; 2. restano assorbiti i restanti motivi con cui si ribadisce (primo motivo) l’applicabilità dell’art. 2126 c.c. rispetto alle differenze retributive – in realtà giustamente non messa in discussione dalla Corte di merito, che ne ha riconosciuto gli effetti, pur se relativamente all’ultimo contratto - e si adduce, al fine di far decorrere il termine solo dopo l’ultimo contratto, l’unitarietà di fatto del rapporto (terzo motivo); 3. la Corte di merito, in ragione della ritenuta decadenza ha finito per esaminare solo quanto avvenuto in relazione all’ultimo contratto e rapporto; ciò comporta la cassazione della sentenza con rinvio, al fine di accertare se, anche rispetto ai precedenti contratti, rispetto ai quali è da escludere ogni decadenza ex art. 32 cit. per la domanda azionata, si sia avuto svolgimento di fatto in forme subordinate; ciò sul presupposto, correttamente indicato dalla Corte territoriale, che l’inapplicabilità delle regole di cui al d. lgs. n. 276/2003 (art.1, co. 2) e dunque anche dell’art. 69 di essa, in tanto consente il riconoscimento delle differenze retributive ai sensi dell’art. 2126 c.c., in quanto si accerti in concreto lo svolgimento del rapporto in forme di lavoro dipendente; l’accoglimento del ricorso supera la comunque sussistente tardività del controricorso (v. i principi consolidati a partire da Cass. 29 ottobre 2020, n. 23921) e la conseguente inammissibilità della memoria difensiva finale del Parco; P.Q.M. La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, assorbito il primo ed il terzo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte d’Appello di Milano, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del
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