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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 30214/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 15178/2022R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], in difetto di domicilio eletto in ROMA, tutti domiciliat i per legge ivi presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentatie difesi dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA]’ [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]’ [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], in persona del Curatore protempore, elettivamente domiciliato in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 287, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] –controricorrente – Avverso l a sentenza n. 666 /202 2 del la [OSCURATO:PERSONA] L’AQUILA, pubblicata il 9 maggio2022 . [OSCURATO:PERSONA] r.g. n. 15178/2022 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta nella camera di consiglio tenuta il giorno 19 giugno2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA]

1. Nel giudizio iscritto al R.G.A.C. n. 376/2014 del Tribunale di Avezzano, la [OSCURATO:SOCIETA]. propose azione revocatoria ordinaria dell’atto di donazione stipulato il 1° febbraio 2012 per notar [OSCURATO:PERSONA] con cui [OSCURATO:PERSONA], debitore dell’istituto di credito, aveva trasferito alla moglie [OSCURATO:PERSONA] la quota de l 50% del diritto di abitazione ed ai figli Francesca e [OSCURATO:PERSONA] la intera nuda proprietà su un compendio immobiliare sito in Avezzano.

Nel giudizio iscritto al R.G.A.C. n. 472/2015 del medesimo ufficio, la [OSCURATO:SOCIETA]. in ordine alla stessa donazione domandò in via principale l’accertamento della nullità per simulazione assoluta e, in via gradata, la declaratoria di inefficacia ex art. 2901 cod. civ..

2. Le due controversie vennero dichiarate interrotte in conseguenza del fallimento di [OSCURATO:PERSONA], quale socio illimitatamente responsabile della s.n.c. [OSCURATO:PERSONA] da [OSCURATO:SOCIETA].

3. Il giudizio iscritto al R.G.A.C n. 376/2014 venne riassunto dalla [OSCURATO:SOCIETA]. ed in esso si costituì la Curatela del menzionato fallimento formulando domanda di estensione della declaratoria di inefficacia dell’atto nei confronti della massa dei creditori concorsuali.

Il giudizio iscritto al R.G.A.C. n. 472/2015 venne invece riassunto dalla Curatela fallimentare la quale chiese l’accoglimento delle domande dell’originario attore, a questi sostituendosi.

4. Riunite le controversie, il Tribunale di Avezzano dichiarò l’inefficacia dell’atto di donazione nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] da [OSCURATO:SOCIETA]. nonché dei soci illimitatamente responsabili [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA].

5. La decisione in epigrafe indicata ha rigettato i contrapposti appelli, dispiegati in via principale dai donatari ed in via incidentale (in r.g. n. 15178/2022 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] relazione alla asserita omessa pronuncia sulla domanda di nullità per simulazione assoluta) dalla Curatela fallimentare.

6. Ricorrono uno actu per cassazione [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a tre motivi, cui resiste, con controricorso illustrato da memoria, la Curatela fallimentare.

7. All’esito dell’adunanza camerale sopra indicata, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di cui al secondo comma dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo denuncia,in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4, cod. proc. civ.,nullità della sentenza o del procedimento « per contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili».

Si deduce, in particolare, che, nel valutare l’appello incidentale e quello principale, la Corte territoriale ha « valutato differentemente » l’animus delle parti «a seconda dell’istituto giuridico», ritenendo detto animus non configurante « i profili della simulazione » ma idoneo « a fondare l’azione ex art. 2901 cod. civ.»: in tale « palese incongruenza logica» parte ricorrente ravvisa vizio di motivazione apparente e contraddittoria della sentenza.

1.1. La doglianza è manifestamente infondata.

In un’operazione negoziale, gli stati soggettivi integranti la simulazione e la frode alla legge sono ben differenti: nel primo caso, la volontà delle parti (o della parte, se negozio unilaterale) mira a creare un’apparenza negoziale non corrispondente al vero, intendendo le parti (o la parte)concludere alcun negozio (simulazione assoluta) oppure un negozio diverso da quello simulato (simulazione relativa); nel secondo caso, invece, la conclusione del negozio corrisponde alla effettiva determinazione volitiva dei contraenti maè finalizzata, in via mediata, a pregiudicare la soddisfazione dei creditori di una delle parti. r.g. n. 15178/2022 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA], pertanto, il giudice territoriale, nel delibare sulle domande formulate nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] (nullità dell’atto di donazione per simulazione assoluta e revocabilità dello stesso ai sensi dell’art. 2901 cod. civ.) ha apprezzato in maniera diversa il contegno soggettivodel donante nei differenti negozi.

Alcuna anomalia motivazionale (tampoco assurgente ad apparenza o intrinseca contraddittorietà) inficia siffatto percorso argomentativo.

2. Il secondo m ezzo lamenta « violazione e falsa applicazione ex art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., in relazione all’art. 66 l.fall. e all’art. 303 cod. proc. civ., riassunzione del fallimento nei procedimenti in corso di causa, in relazione agli artt. 2901 e 2903 cod. civ.».

Affastellando censure riferite alla controversia in parola a disorganici richiami giurisprudenziali di natura generale, l’impugnante assume l’inesistenza, sotto plurimi profili, dell’elemento soggettivo giustificante l’accoglimento dell’azione revocatoria: al fondo perché i crediti degli originari attori erano stati giudizialmente accertati successivamente alla donazione, sicché difetterebbe, da un lato, la volontà fraudolenta di [OSCURATO:PERSONA] (il quale «nell’agosto 2012 non poteva sapere cosa sarebbeaccaduto nei due anni successivi») e, dall’altro, l’animus dei donatari di «voler sottrarre beni ai creditori». 2.1.Il motivo è inammissibile.

L’intero ragionamento sviluppato dall’impugnante muove da (e si fonda su) un postulato (l’accertamento dei crediti in epoca posteriore all’atto di donazione) negato dalla sentenza impugnata, la quale ha considerato rilevante, ai fini della verifica dei presupposti di esperibilità dell’azione revocatoria, il momento genetico del credito (non quello del suo giudiziale accertamento) per stabilire l’anteriorità o la posteriorità dell’atto di disposizione oggetto della richiesta di inefficacia ed apprezzare altresì la ricorrenza dell’elemento psicologico. r.g. n. 15178/2022 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA], siffatta argomentazione non è attinta criticamente dal motivo in esame, costituente mera e pedissequa riproduzione di quanto dedotto in sede di appello; essa, in ogni caso, è conforme a diritto, ponendosi in linea con consolidato indirizzo ermeneutico di questa Corte espresso con riferimento ad azioni revocatorie esperite – come nella specie -nei riguardi di fideiussore (da ultimo, Cass. 03/06/2020, n. 10522; Cass. 19/01/2016, n. 762).

Del tutto generica ed anapodittica è, poi, la contestazione sollevata circa la ricorrenza dell’elemento soggettivo, inidonea a scalfire la diffusa ed articolata motivazione sul punto della gravata sentenza.

3. Il terzo motivo, per violazione degli artt. 1939, 1945 e 2901 cod. civ., censura l’impugnata pronuncia nella parte in cui ha «r itenuto raggiunta la prova dell’azione di revocazione di un credito da recuperare a carico del fideiussore», cioè «in relazione al profilo di responsabilità patrimoniale del fideiussore socio di società di persone»: si sostiene, in senso contrario, che «i debiti assunti da società di persone non possono essere considerati debiti personali dei suoi soci illimitatamente responsabili».

3.1. Anche questo motivo è inammissibile, poiché non coglie la ratio decidendi giustificante la statuizione della Corte d’appello.

Nell’apprezzare la potenziale lesività dell’atto di disposizione verso i creditori individuali di [OSCURATO:PERSONA], il giudice territoriale ha, con univoca chiarezza e con concetto più volte ripetuto nel corpo del provvedimento,considerato la posizione del donante quale fideiussore ex contractu- e non già come socio illimitatamente responsabile - della s.n.c. [OSCURATO:PERSONA] da [OSCURATO:SOCIETA].

Inconferente, quindi, si appalesa il rilievo di parte ricorrente.

4. Il ricorso è rigettato.

5. Il regolamento delle spese del grado segue la soccombenza. r.g. n. 15178/2022 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]

6. Atteso l’esito del ricorso, va poi dato atto della sussistenza dei presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questa Corte: Cass., Sez.

U, 20/02/2020, n. 4315) per il versamento da parte del ricorrente - ai sensi dell’art. 13, comma 1 - quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 - di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1-bisdello stesso art. 13.

P. Q.M.

Rigetta il ricorso.

Condanna i ricorrenti, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in solido tra loro, alla refusione in favore della parte controricorrente, Curatela del fallimento della società [OSCURATO:PERSONA] da [OSCURATO:SOCIETA]. nonché dei soci illimitatamente responsabili [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 7.200 per compensi professionali, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori, fiscali e previdenziali, di legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, pre

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 15178/2022R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], in difetto di domicilio eletto in ROMA, tutti domiciliat i per legge ivi presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentatie difesi dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA]’ [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]’ [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], in persona del Curatore protempore, elettivamente domiciliato in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 287, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] –controricorrente – Avverso l a sentenza n. 666 /202 2 del la [OSCURATO:PERSONA] L’AQUILA, pubblicata il 9 maggio2022 . [OSCURATO:PERSONA] r.g. n. 15178/2022 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta nella camera di consiglio tenuta il giorno 19 giugno2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA] 1. Nel giudizio iscritto al R.G.A.C. n. 376/2014 del Tribunale di Avezzano, la [OSCURATO:SOCIETA]. propose azione revocatoria ordinaria dell’atto di donazione stipulato il 1° febbraio 2012 per notar [OSCURATO:PERSONA] con cui [OSCURATO:PERSONA], debitore dell’istituto di credito, aveva trasferito alla moglie [OSCURATO:PERSONA] la quota de l 50% del diritto di abitazione ed ai figli Francesca e [OSCURATO:PERSONA] la intera nuda proprietà su un compendio immobiliare sito in Avezzano. Nel giudizio iscritto al R.G.A.C. n. 472/2015 del medesimo ufficio, la [OSCURATO:SOCIETA]. in ordine alla stessa donazione domandò in via principale l’accertamento della nullità per simulazione assoluta e, in via gradata, la declaratoria di inefficacia ex art. 2901 cod. civ.. 2. Le due controversie vennero dichiarate interrotte in conseguenza del fallimento di [OSCURATO:PERSONA], quale socio illimitatamente responsabile della s.n.c. [OSCURATO:PERSONA] da [OSCURATO:SOCIETA]. 3. Il giudizio iscritto al R.G.A.C n. 376/2014 venne riassunto dalla [OSCURATO:SOCIETA]. ed in esso si costituì la Curatela del menzionato fallimento formulando domanda di estensione della declaratoria di inefficacia dell’atto nei confronti della massa dei creditori concorsuali. Il giudizio iscritto al R.G.A.C. n. 472/2015 venne invece riassunto dalla Curatela fallimentare la quale chiese l’accoglimento delle domande dell’originario attore, a questi sostituendosi. 4. Riunite le controversie, il Tribunale di Avezzano dichiarò l’inefficacia dell’atto di donazione nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] da [OSCURATO:SOCIETA]. nonché dei soci illimitatamente responsabili [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA]. 5. La decisione in epigrafe indicata ha rigettato i contrapposti appelli, dispiegati in via principale dai donatari ed in via incidentale (in r.g. n. 15178/2022 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] relazione alla asserita omessa pronuncia sulla domanda di nullità per simulazione assoluta) dalla Curatela fallimentare. 6. Ricorrono uno actu per cassazione [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a tre motivi, cui resiste, con controricorso illustrato da memoria, la Curatela fallimentare. 7. All’esito dell’adunanza camerale sopra indicata, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di cui al secondo comma dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo denuncia,in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4, cod. proc. civ.,nullità della sentenza o del procedimento « per contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili». Si deduce, in particolare, che, nel valutare l’appello incidentale e quello principale, la Corte territoriale ha « valutato differentemente » l’animus delle parti «a seconda dell’istituto giuridico», ritenendo detto animus non configurante « i profili della simulazione » ma idoneo « a fondare l’azione ex art. 2901 cod. civ.»: in tale « palese incongruenza logica» parte ricorrente ravvisa vizio di motivazione apparente e contraddittoria della sentenza. 1.1. La doglianza è manifestamente infondata. In un’operazione negoziale, gli stati soggettivi integranti la simulazione e la frode alla legge sono ben differenti: nel primo caso, la volontà delle parti (o della parte, se negozio unilaterale) mira a creare un’apparenza negoziale non corrispondente al vero, intendendo le parti (o la parte)concludere alcun negozio (simulazione assoluta) oppure un negozio diverso da quello simulato (simulazione relativa); nel secondo caso, invece, la conclusione del negozio corrisponde alla effettiva determinazione volitiva dei contraenti maè finalizzata, in via mediata, a pregiudicare la soddisfazione dei creditori di una delle parti. r.g. n. 15178/2022 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA], pertanto, il giudice territoriale, nel delibare sulle domande formulate nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] (nullità dell’atto di donazione per simulazione assoluta e revocabilità dello stesso ai sensi dell’art. 2901 cod. civ.) ha apprezzato in maniera diversa il contegno soggettivodel donante nei differenti negozi. Alcuna anomalia motivazionale (tampoco assurgente ad apparenza o intrinseca contraddittorietà) inficia siffatto percorso argomentativo. 2. Il secondo m ezzo lamenta « violazione e falsa applicazione ex art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., in relazione all’art. 66 l.fall. e all’art. 303 cod. proc. civ., riassunzione del fallimento nei procedimenti in corso di causa, in relazione agli artt. 2901 e 2903 cod. civ.». Affastellando censure riferite alla controversia in parola a disorganici richiami giurisprudenziali di natura generale, l’impugnante assume l’inesistenza, sotto plurimi profili, dell’elemento soggettivo giustificante l’accoglimento dell’azione revocatoria: al fondo perché i crediti degli originari attori erano stati giudizialmente accertati successivamente alla donazione, sicché difetterebbe, da un lato, la volontà fraudolenta di [OSCURATO:PERSONA] (il quale «nell’agosto 2012 non poteva sapere cosa sarebbeaccaduto nei due anni successivi») e, dall’altro, l’animus dei donatari di «voler sottrarre beni ai creditori». 2.1.Il motivo è inammissibile. L’intero ragionamento sviluppato dall’impugnante muove da (e si fonda su) un postulato (l’accertamento dei crediti in epoca posteriore all’atto di donazione) negato dalla sentenza impugnata, la quale ha considerato rilevante, ai fini della verifica dei presupposti di esperibilità dell’azione revocatoria, il momento genetico del credito (non quello del suo giudiziale accertamento) per stabilire l’anteriorità o la posteriorità dell’atto di disposizione oggetto della richiesta di inefficacia ed apprezzare altresì la ricorrenza dell’elemento psicologico. r.g. n. 15178/2022 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA], siffatta argomentazione non è attinta criticamente dal motivo in esame, costituente mera e pedissequa riproduzione di quanto dedotto in sede di appello; essa, in ogni caso, è conforme a diritto, ponendosi in linea con consolidato indirizzo ermeneutico di questa Corte espresso con riferimento ad azioni revocatorie esperite – come nella specie -nei riguardi di fideiussore (da ultimo, Cass. 03/06/2020, n. 10522; Cass. 19/01/2016, n. 762). Del tutto generica ed anapodittica è, poi, la contestazione sollevata circa la ricorrenza dell’elemento soggettivo, inidonea a scalfire la diffusa ed articolata motivazione sul punto della gravata sentenza. 3. Il terzo motivo, per violazione degli artt. 1939, 1945 e 2901 cod. civ., censura l’impugnata pronuncia nella parte in cui ha «r itenuto raggiunta la prova dell’azione di revocazione di un credito da recuperare a carico del fideiussore», cioè «in relazione al profilo di responsabilità patrimoniale del fideiussore socio di società di persone»: si sostiene, in senso contrario, che «i debiti assunti da società di persone non possono essere considerati debiti personali dei suoi soci illimitatamente responsabili». 3.1. Anche questo motivo è inammissibile, poiché non coglie la ratio decidendi giustificante la statuizione della Corte d’appello. Nell’apprezzare la potenziale lesività dell’atto di disposizione verso i creditori individuali di [OSCURATO:PERSONA], il giudice territoriale ha, con univoca chiarezza e con concetto più volte ripetuto nel corpo del provvedimento,considerato la posizione del donante quale fideiussore ex contractu- e non già come socio illimitatamente responsabile - della s.n.c. [OSCURATO:PERSONA] da [OSCURATO:SOCIETA]. Inconferente, quindi, si appalesa il rilievo di parte ricorrente. 4. Il ricorso è rigettato. 5. Il regolamento delle spese del grado segue la soccombenza. r.g. n. 15178/2022 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 6. Atteso l’esito del ricorso, va poi dato atto della sussistenza dei presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questa Corte: Cass., Sez. U, 20/02/2020, n. 4315) per il versamento da parte del ricorrente - ai sensi dell’art. 13, comma 1 - quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 - di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1-bisdello stesso art. 13. P. Q.M. Rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in solido tra loro, alla refusione in favore della parte controricorrente, Curatela del fallimento della società [OSCURATO:PERSONA] da [OSCURATO:SOCIETA]. nonché dei soci illimitatamente responsabili [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 7.200 per compensi professionali, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori, fiscali e previdenziali, di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, pre
Sentenza Cassazione n. 30214/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris