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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 18 marzo 2026

Cassazione n. 06417/2026

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PDFBox: [OSCURATO:PERSONA] CIVILEIl Consigliere [OSCURATO:PERSONA] ex art. 380-bis c.p.c. ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 18862/2025 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso la sentenza della Corte d'Appello di Ancona n.551/2025 depositata il 10/04/2025 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; Numero registro generale 18862/2025 Numero sezionale 264/2026 Numero di raccolta generale 6417/2026 Data pubblicazione 18/03/2026 Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo, a carico della parte ricorrente che ha dato causa al giudizio; Dato infine atto che i compensi a favore del controricorrente sono liquidati soltanto per la fase di studio e per la fase introduttiva, escluso il compenso per l’attività riferita al deposito di memoria, in quanto attività non prevista in caso di proposta ex art. 380-bis c.p.c.; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.

Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.100,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 13/03/2026 Consigliere delegato [OSCURATO:PERSONA] registro generale 18862/2025 Numero sezionale 264/2026 Numero di raccolta generale 6417/2026 Data pubblicazione 18/03/2026

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: [OSCURATO:PERSONA] CIVILEIl Consigliere [OSCURATO:PERSONA] ex art. 380-bis c.p.c. ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 18862/2025 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso la sentenza della Corte d'Appello di Ancona n.551/2025 depositata il 10/04/2025 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; Numero registro generale 18862/2025 Numero sezionale 264/2026 Numero di raccolta generale 6417/2026 Data pubblicazione 18/03/2026 Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo, a carico della parte ricorrente che ha dato causa al giudizio; Dato infine atto che i compensi a favore del controricorrente sono liquidati soltanto per la fase di studio e per la fase introduttiva, escluso il compenso per l’attività riferita al deposito di memoria, in quanto attività non prevista in caso di proposta ex art. 380-bis c.p.c.; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.100,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge. Così deciso in Roma, il 13/03/2026 Consigliere delegato [OSCURATO:PERSONA] registro generale 18862/2025 Numero sezionale 264/2026 Numero di raccolta generale 6417/2026 Data pubblicazione 18/03/2026