Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 11714/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/02/2025 della CORTE APPELLO di MILANO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];R.G. n. 28377/2025 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990); Esaminato il motivo di ricorso, relativo al mancato proscioglimento ai sensi dell'art. 129 c.p.p.; Ritenuto il motivo inammissibile perché del tutto generico, non essendo stato dedotto alcunchè; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna delit ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; 714-26 [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE SETTIMA SEZIONE PENALE Composta da: [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Ord. n. sez. 2701/2026 [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - R.G.N. 28377/2025 [OSCURATO:PERSONA] D'ARCANGELO ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/02/2025 della CORTE APPELLO di MILANO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];R.G. n. 28377/2025 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990); Esaminato il motivo di ricorso, relativo al mancato proscioglimento ai sensi dell'art. 129 c.p.p.; Ritenuto il motivo inammissibile perché del tutto generico, non essendo stato dedotto alcunchè; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna delit ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.MP.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
         ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/02/2025 della CORTE APPELLO di MILANO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];R.G. n. 28377/2025    [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990); Esaminato il motivo di ricorso, relativo al mancato proscioglimento ai sensi dell'art. 129 c.p.p.; Ritenuto il motivo inammissibile perché del tutto generico, non essendo stato dedotto alcunchè; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna delit ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;                    714-26 [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE SETTIMA SEZIONE PENALE Composta da: [OSCURATO:PERSONA]                -  Presidente -        Ord. n. sez. 2701/2026 [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA]                  -  Relatore -          R.G.N. 28377/2025 [OSCURATO:PERSONA] D'ARCANGELO ha pronunciato la seguente         ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/02/2025 della CORTE APPELLO di MILANO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];R.G. n. 28377/2025    [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990); Esaminato il motivo di ricorso, relativo al mancato proscioglimento ai sensi dell'art. 129 c.p.p.; Ritenuto il motivo inammissibile perché del tutto generico, non essendo stato dedotto alcunchè; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna delit ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;                     P.Q.MP.Q.M