CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 gennaio 2023
Cassazione n. 06086/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/05/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Napoli, con sentenza del 30 maggio 2022, ha confermato la sentenza del GUP del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], pronunciata il 22 settembre 2021, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia per il reato di tentata estorsione. Ritenuto che il primo e il secondo motivo di ricorso, con i quali si lamenta la violazione di legge e il difetto della motivazione in ordine alla prova dell'identificazione nell'odierno imputato dell'autore del delitto contestato, tende a prefigurare, peraltro mediante doglianze già adeguatamente vagliate e disattese con argomentazione esente da vizi logici e giuridici dal giudice del merito, un'alternativa rilettura delle fonti probatorie estranea al sindacato di legittimità e avulsa da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici del merito; considerato che, a pagine 6 e 7, la Corte territoriale ha puntualmente evidenziato come la certa riferibilità della condotta delittuosa all'imputato si potesse desumere da numerosi elementi probatori, e difatti, oltre al riconoscimento fonico da parte dei poliziotti, che aveva portato gli stessi a compiere ulteriori accertamenti presso la sua abitazione, il prevenuto era stato visto lanciare dalla finestra il cellulare da cui erano state fatte le chiamate a contenuto estorsivo, puntualmente documentate dall'analisi del traffico telefonico; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 24 gennaio 2023 [OSCURATO:PERSONA]