CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 18235/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/06/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che con sentenza in data 22/06/2023 la Corte di appello di Venezia 21 0€ ,i-zazdvA confermava la sentenza in data t3-773/2022 dal Tribunale di ll/Legnzsl, con la quale gli attuali ricorrenti, all'esito di giudizio abbreviato, erano stati dichiarati responsabili, la prima, del reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 e, il secondo, del reato di cui all'art. 699 cod.pen., e condannati alla pena ritenuta di giustizia. Rilevato che entrambi i ricorrenti, con due motivi di ricorso, deducono vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio. Considerato che i motivi sono inammissibili perché generici e volti a sollecitare una rivalutazione del trattamento punitivo, benchè sorretto da motivazione congrua e non manifestamente illogica, insindacabile in sede di legittimità (cfr. p.5 con riferimento alle ragioni di congruità della pena irrogata dal primo giudice). Ritenuto che, pertanto, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa dette Ammende, non potendosi esdudere profili di colpa nella proposizione del ricorso. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec