CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 18200/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 22680-2018 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente avverso la sentenza n. 344/6/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA delle MARCHE, depositata il 15/06/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2018 n. 22680 sez. MT - ud. 13-04-2022 -2- Premesso e considerato che: 1. l'Agenzia delle entrate ricorreva per la cassazione della sentenza in epigrafe; 2. la contribuente, [OSCURATO:SOCIETA], si costituiva con controricorso; 3. la contribuente, con atto in data 4 giugno 2019 chiedeva la sospensione del giudizio ai sensi dell'art. 6, comma 10 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito dalla 1.136/2018, dando conto di aver presentato istanza di definizione della controversia ai sensi del predetto articolo e documentando di aver versato la prima rata di quanto dovuto per la definizione della vertenza; 4. la contribuente ha presentato memoria nella quale insiste per la dichiarazione di estinzione del giudizio; 5. in ragione di quanto precede, considerato che l'ufficio non ha opposto diniego ex art. 6, comma 12, d.l. cit., deve essere dichiarata l'estinzione del giudizio con spese a carico di chi le ha sostenute. pqm la Corte dichiara l'estinzione del giudizio con spese a carico di chi le ha sostenute. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio svolta il 13 aprile 2022, con modalità da remot