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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 febbraio 2022

Cassazione n. 10576/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/07/2020 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di Appello di L'Aquila ha integralmente confermato la sentenza di prime cure quanto alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], riconosciuto colpevole dei delitti di lesioni personali aggravate e di minaccia in danno dei coniugi D'[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e, per l'effetto, condannato alla pena di giustizia; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando un solo motivo; [OSCURATO:PERSONA] - che il motivo di ricorso, che contesta il diniego della circostanza attenuante della provocazione, è affidato a doglianze generiche, in quanto meramente riproduttive di censure in fatto già adeguatamente vagliate e correttamente disattese dai giudici di merito (cfr. pag. 6, primo e secondo capoverso della sentenza impugnata), che hanno mostrato di essersi fedelmente attenuti al pacifico insegnamento impartito da questa Corte in tema di requisiti d'integrazione dell'invocata attenuante (Sez. 1, n. 21409 del 27/03/2019, Rv. 275894; Sez. 5, n. 604 del 14/11/2013 - dep. 09/01/2014, Rv. 258678; Sez. 1, n. 5056 del 08/11/2011, Rv. 251833); - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 16 febbraio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA],Palla wAA 1,i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/07/2020 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di Appello di L'Aquila ha integralmente confermato la sentenza di prime cure quanto alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], riconosciuto colpevole dei delitti di lesioni personali aggravate e di minaccia in danno dei coniugi D'[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e, per l'effetto, condannato alla pena di giustizia; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando un solo motivo; [OSCURATO:PERSONA] - che il motivo di ricorso, che contesta il diniego della circostanza attenuante della provocazione, è affidato a doglianze generiche, in quanto meramente riproduttive di censure in fatto già adeguatamente vagliate e correttamente disattese dai giudici di merito (cfr. pag. 6, primo e secondo capoverso della sentenza impugnata), che hanno mostrato di essersi fedelmente attenuti al pacifico insegnamento impartito da questa Corte in tema di requisiti d'integrazione dell'invocata attenuante (Sez. 1, n. 21409 del 27/03/2019, Rv. 275894; Sez. 5, n. 604 del 14/11/2013 - dep. 09/01/2014, Rv. 258678; Sez. 1, n. 5056 del 08/11/2011, Rv. 251833); - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16 febbraio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA],Palla wAA 1,i
Sentenza Cassazione n. 10576/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris