CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 00644/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/11/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 24 novembre 2020, la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] il 7 maggio 2018, quanto all'affermazione di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per i delitti di cui ai capi A) e C) della rubrica commessi in danno di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], riformando la decisione menzionata esclusivamente in punto di trattamento sanzionatorio. 2. Nell'interesse del Papa ricorre il difensore con due motivi e denuncia i vizi di mancanza e di contraddittorietà della motivazione in punto di prova del fatto, dovendosi dubitare dell'attendibilità delle dichiarazioni dei fratelli Zampone (tanto più perché costituitisi in giudizio per ottenere il risarcimento del danno), le quali non potevano dirsi neppure adeguatamente riscontrate dal teste di [OSCURATO:PERSONA] che aveva raccolto una loro denuncia per fatti pregressi, analogamente commessi ai loro danni dall'imputato. 3. Con memoria trasmessa tramite PEC in data 28 ottobre 2021, il difensore delle parti civili [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ha fatto pervenire nota con la quale, chiedendo la declaratoria d'inammissibilità del ricorso, ha instato per la liquidazione delle spese di rappresentanza e difesa nel presente grado. 4. Il ricorso è inammissibile. 3.1. I formulati motivi constano di rilievi non consentiti nel giudizio di legittimità, in quanto declinati in spregio al principio secondo cui il vizio di motivazione, per essere denunciabile in Cassazione, deve essere evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile "ictu oculi", dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794). Le censure spiegate si traducono, quindi, in doglianze volte a sollecitare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, al di fuori dell'allegazione di specifici travisamenti di emergenze processuali, come tali estranee al sindacato di legittimità (Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260; Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone e altri, Rv. 207944). L'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha, infatti, un orizzonte circoscritto, perché è limitato a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794). 3.2. In particolare, le deduzioni articolate richiamando il contenuto delle prove dichiarative, dimenticano che non è sindacabile in sede di legittimità, salvo il controllo sulla congruità e logicità della motivazione, la valutazione del giudice di merito, cui spetta il giudizio sulla rilevanza e attendibilità delle fonti di prova, circa contrasti testimoniali o la scelta tra divergenti versioni e interpretazioni dei fatti (Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippeddico, Rv. 271623). 4. S'impone, pertanto, la declaratoria d'inammissibilità del ricorso, cui consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle Ammende. 5. Nulla è dovuto per le spese di parte civile, essendosi la difesa di quest'ultima limitata a chiedere la dichiarazione d'inammissibilità del ricorso senza addure ragioni a sostegno: tanto in applicazione del principio di diritto secondo il quale, nel procedimento che si svolge dinanzi alla Corte di cassazione in camera di consiglio nelle forme previste dagli artt. 610 e 611 cod. proc. pen., quando il ricorso dell'imputato viene dichiarato, per qualsiasi causa, inammissibile, ne va disposta la condanna al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile, anche se i motivi di ricorso da lui proposti riguardino esclusivamente la pena inflitta, purché la domanda di restituzione o risarcimento del danno sia stata accolta in sede di merito e, in sede di legittimità, la stessa parte civile abbia effettivamente esplicato, nei modi e nei limiti consentiti, un'attività diretta a contrastare la pretesa dell'imputato per la tutela dei propri interessi (Sez. U, n. 5466 del 28/01/2004, Rv. 226716). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle Ammende. Nulla per le spese di parte civile. Così deciso il 14 dicembre 20