CassazionedecretoSezione 3
Cassazione n. 22706/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iata alla trattazione in udienza pubblica. 5. - Riferisce, in punto di fatto, l'odierno ricorrente che: - nel luglio 2003 risultava primo dei non eletti, nella categoria studenti, al [OSCURATO:PERSONA] dell'Università degli Studi di Palermo; - l'ultimo degli eletti si laureava durante la sessione estiva e in conseguenza di ciò non risultava più legittimato a ricoprire la carica elettiva per la categoria studenti; - il Rettore provvedeva a sostituirlo immediatamente, con una delibera adottata nel mese di agosto, senza previa convocazione del Senato accademico, con un terzo studente, tale Panzica, collocato in graduatoria dopo lo Spartì, che nel frattempo aveva anch'egli conseguito la laurea e non risultava più -in quel momento - titolare del requisito di eleggibilità nella categoria studenti; - il ricorrente a settembre si iscriveva ad una altra facoltà riacquistando la condizione di studente presso l'Università di Palermo e si attendeva di essere nominato, in sostituzione del collega decaduto, quando si avvedeva che al suo posto era stato nominato il successivo avente diritto in graduatoria, nella pausa di agosto, unica frazione di tempo in cui non risultava più studente, con decreto adottato dal Rettore e non dal Senato accademico, organo competente; - impugnava per questo il decreto rettorale al T.A.R.; - il [OSCURATO:PERSONA], nel settembre dello stesso anno, si riuniva e provvedeva a deliberare, confermando la nomina del Panzica; - il T.A.R. rigettava il ricorso, precisando che "la perdita dello status di studente, oltre a comportare direttamente la decadenza dall'organo di che trattasi, segna altresì il momento temporale per individuare il soggetto titolato alla surroga"; - il Consiglio di giustizia amministrativa della Regione Siciliana (CGA) rigettava l'appello dello Sparti, confermando la decisione di primo grado; - il ricorrente impugnava per revocazione la sentenza del Consiglio di giustizia amministrativa, segnalando che questi aveva commesso un errore, sulla base di un documento da lui stesso prodotto: aveva esaminato la bozza della delibera del Senato accademico, da lui acquisita in via confidenziale e depositata nel giudizio amministrativo, in cui si attribuiva alla delibera valore di ratifica ex tunc della nomina del Panzica, mentre nella delibera ufficiale ed effettiva, successivamente prodotta dallo stesso Sparti, non compariva alcun riferimento alla ratifica e quindi la stessa poteva spiegare effetto solo ex nunc. Sosteneva lo Spartì che il giudice amministrativo per errore avesse attribuito valore di delibera ufficiale a quella che era una mera bozza interna, e il cui contenuto era diverso da quello della delibera effettivamente adottata perché faceva riferimento ad una ratifica inesistente nel provvedimento ufficiale. Così formulava la corretta ricostruzione dei fatti, emendata dall'errore revocatorio in cui sarebbe incorso il Consiglio di giustizia amministrativa: il Senato accademico non avrebbe ratificato la delibera precedente, ma adottato una nuova e diversa delibera, in favore del Panzica, pertanto con effetto ex nunc e non ex tunc, e senza tener conto del fatto che, nel settembre 2005, lo Sparti, che precedeva il Panzica in graduatoria, era tornato in possesso dei requisiti di eleggibilità; - il CGA dichiarava inammissibile il ricorso per revocazione affermando che il ricorrente non avesse idoneamente evidenziato uno specifico errore sulla ricostruzione dei fatti, ma piuttosto censurato l'interpretazione data dal CGA alla volontà del Senato accademico espressa nella delibera in atti. 6. - Dopo aver subito anche il rigetto del ricorso per revocazione, l'avv. [OSCURATO:PERSONA] introduceva la causa di responsabilità civile, nella quale addebita ai magistrati amministrativi siciliani che hanno giudicato della sua vicenda anche in sede di revocazione di aver agito con negligenza inescusabile, procurandogli un danno, consistente nell'avergli negato il diritto ad essere surrogato al candidato decaduto, e la conseguente perdita economica, pari alle indennità che avrebbe conseguito quale componente del senato accademico. 7. - Il Tribunale di Caltanisetta rigettava la domanda risarcitoria, ritenendo accertata la negligenza inescusabile dei magistrati ma escludendo la configurabilità del danno, atteso che, se anche il CGA avesse tenuto in conto la delibera ufficiale, il gravame dello Sparti sarebbe stato ugualmente respinto. 8. - La Corte d'appello di Caltanisetta, con la sentenza qui impugnata, rigettava l'appello principale dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] e, in accoglimento dell'appello incidentale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, riformava la sentenza di primo grado laddove aveva affermato la negligenza inescusabile dei giudici amministrativi, rigettando quindi integralmente la domanda dello Sparti. 8.1 - La sentenza di appello esclude, in applicazione dei principi di diritto di recente esplicitati da questa Corte a Sezioni unite con sentenza n. 11747 del 2019, che il primo giudice abbia fatto buon uso dei principi ermeneutici in materia di perimetrazione della negligenza inescusabile, da intendersi come una negligenza inesplicabile, priva di razionalità, sindacabile solo laddove l'interpretazione sconfini nell'abnormità, nell'invenzione, nel diritto libero. Esclude tale sconfinamento, evidenzia che entrambi i documenti, la delibera ufficiale e la bozza priva di valore, introdotti nel giudizio dallo stesso ricorrente, sono stati valutati dal collegio giudicante, e che l'attività di valutazione di quei documenti e dei fatti rientrava nel processo interpretativo dei giudici, come tale inidonea, di per sé, a dar luogo a responsabilità in quanto coperta dalla clausola di salvaguardia, non applicabile per i soli casi di dolo. 8.2 - Osserva poi la sentenza impugnata che i due documenti sono sostanzialmente sovrapponibili nel loro effettivo contenuto, risultano identici nella parte motiva esprimendo, al di là del dispositivo, deliberazioni sostanzialmente sovrapponibili quanto alla necessità di provvedere alla surroga al momento stesso della vacanza del seggio, laddove lo Sparti era carente dei requisiti soggettivi. Afferma che quindi non rilevi la natura o meno ratificatoria del provvedimento ma la chiara volontà del Senato, che emerge identica in entrambe le versioni, di far retroagire gli effetti della propria deliberazione al mese di luglio, allorché lo Sparli non risultava studente dell'ateneo, facendo propria la soluzione adottata dal Rettore. Per cui, conclude la Corte d'appello, la valutazione dell'uno o dell'altro documento non avrebbe comunque modificato il percorso decisorio dei giudici amministrativi, quindi la condotta dei magistrati non appare censurabile, emergendo anche la correttezza argomentativa della decisione per quanto ovviamente opinabile, a fronte della medesimezza del contenuto della bozza di delibera e della delibera effettiva. Ritiene anche corretta la decisione di inammissibilità emessa dal giudice della revocazione. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo di ricorso l'avv. [OSCURATO:PERSONA] deduce la violazione e falsa applicazione dell'articolo 2, comma 3, lettera b) della legge n. 117 del 1988 e dei principi regolanti l'istituto della ratifica o convalida e della surroga amministrativa. Sostiene il ricorrente che la Corte d'appello sarebbe incorsa in un errore di diritto in quanto la sua doglianza, affidata in prime cure, come il ricorrente stesso riconosce, a tutte e tre le ipotesi contemplate dalle lettere a), b) e c) dell'articolo 2 della legge n. 117 del 1988, vedeva sostanzialmente sulla denuncia di violazione della lettera b), avente ad oggetto l'affermazione, determinata pur sempre da negligenza inescusabile, di un fatto la cui esistenza risultava esclusa dagli atti del procedimento, mentre la Corte d'appello avrebbe preso in considerazione ed escluso le ipotesi delle lettere a) e c) cioè l'esistenza dì una grave violazione di legge determinata da negligenza inescusabile.Il motivo è infondato se non radicalmente inammissibile: lo stesso ricorrente afferma di aver prospettato la violazione in relazione a tutte e tre le ipotesi prese in considerazione dalla legge. La Corte d'appello si concentra su una sola ipotesi, ritenendo che sia quella astrattamente predicabile a quella fattispecie concreta. Rientra nel potere-dovere dei giudice adito, allorchè provvede alla motivazione, la costruzione del percorso argomentativo selezionando i profili di denuncia che ritiene pertinenti, rilevanti o compatibili con la fattispecie concreta, per poi verificarne la fondatezza in concreto e, se del caso, motivarne l'infondatezza. Come espressamente chiarito dalla corte d'appello, essa ha escluso che il giudice a quo abbia compiuto un errore di fatto, presupposto legittimante la revocazione, quindi il profilo di cui alla lettera b) è stato preso in considerazione e rigettato. Come osservato dalla controricorrente, la Corte d'appello, muovendo dalle prospettazioni e deduzioni dell'attore, ha correttamente vagliato la fattispecie posta alla sua attenzione anche sotto il profilo dell'avvenuto esame dei documenti di causa, in particolar modo in riferimento al giudizio di revocazione, escludendo che il documento ufficiale proveniente dal Senato accademico non fosse stato esaminato dal CGA (o che fosse stato esaminato in luogo dell'altro, avendo il giudice confuso la bozza con il documento ufficiale). Inoltre, il ricorrente insiste a qualificare la presenza o assenza di ratifica, all'interno del documento finale, come un fatto storico : diversamente, è stato già affermato, prima dal giudice della revocazione, e poi dalla corte d'appello che ha giudicato sulla domanda risarcitoria, che non rilevi una volontà di ratifica. La corte d'appello ha ritenuto che il Senato accademico abbia comunque condiviso la decisione adottata dal Rettore nell'agosto, confermando l'elezione del Panzica, in quel momento primo dei non eletti in possesso dei requisiti di eleggibilità, in luogo dello studente decaduto, ritenendo di far riferimento al momento della vacanza del seggio per la verifica dei requisiti soggettivi. Il tutto a mezzo di un processo interpretativo che sottrae la valutazione dei giudici amministrativi, in quanto frutto della loro valutazione della quale non si evoca neppure l'abnormità, alla sindacabilità in sede di azione per la responsabilità civile del magistrato. Tale valutazione è frutto del processo interpretativo e come tale, coperta dalla clausola di salvaguardia di cui all'art. 2, comma 2, della legge n. 117 del 1988. Il ricorrente diffusamente (v. in part. p.14 del ricorso) si dilunga sulla interpretazione da dare alla delibera ufficiale del Senato accademico, ne esamina il testo, ed esclude che esso presenti gli elementi costitutivi di un atto di ratifica: compie cioè a sua volta una diretta interpretazione dell'atto, ricavandone un risultato contrapposto a quanto affermato dai giudici amministrativi: un sindacato interpretativo in ogni caso inammissibile, ed assolutamente inidoneo a provocare un giudizio di responsabilità, in quanto invoca una diversa, corretta interpretazione di quell'atto che avrebbe condotto ad un risultato per lui favorevole. Il motivo è quindi infondato, in quanto le doglianze del ricorrente si risolvono sostanzialmente in una critica al complessivo accertamento operato dalla Corte territoriale cui il ricorrente intenderebbe opporre inammissibilmente, sotto la rubrica del vizio di violazione di legge, una propria diversa valutazione, quindi si traducono in una contestazione sulla valutazione dei fatti e delle prove, esclusa in sede di giudizio di legittimità e che non tiene in alcun conto, a monte, i limiti entro i quali può essere ritenuta la responsabilità civile del magistrato : entro quei limiti va puntata comunque la censura per violazione di legge, e non certo pretendendo di ripercorrere tutta la vicenda giudiziaria a monte, per verificare se il giudice adito ha ben valutato, o ha errato, nel rigettare la domanda del ricorrente. I limiti dell'accertamento della responsabilità civile del magistrato sono circoscritti alla verifica dell'accertamento di una negligenza inescusabile nell'adottare la decisione in tesi pregiudizievole, negligenza in questo caso esclusa: la decisione non è neppure idoneamente posta in contestazione sotto il profilo di violazione di legge sul punto. Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente deduce la nullità della sentenza per violazione degli articoli 111 della Costituzione, 132 comma 2 numero 4 CPC e 118 delle disposizioni di attuazione, sotto il profilo della cosiddetta motivazione apparente, obiettivamente incomprensibile, illogica, perplessa e contraddittoria in relazione quindi l'articolo 360 numero 4 c pc. Anche questo motivo è infondato, perché la critica della motivazione si pone fuori dai ristretti limiti dell'odierno controllo sulla motivazione, che critica nei suoi esiti e non per la sostanziale mancanza o nell'inintelligibilità del percorso motivazionale. Il ricorrente sottolinea un passaggio contenuto nella motivazione della corte d'appello in cui si evidenzia che il documento privo di valore sul quale si sarebbero basati i giudici amministrativi è stato introdotto nel giudizio scorrettamente e proprio dallo stesso Sparti, e sostiene che sia stato attribuito al comportamento processuale dello Sparti un disvalore che condizionerebbe la valutazione della Corte sullo stesso documento. L'eventuale stigmatizzazione del comportamento poco corretto della parte, in questo caso per aver introdotto in giudizio un documento privo di valore ufficiale e confidenziale, non è di per sé indice di una di una mera apparenza della motivazione, in quanto precondizionata in via esclusiva dal comportamento evidenziata .Manca ogni elemento di riscontro di tale eventuale condizionamento: nel caso di specie, il ragionamento del provvedimento impugnato è esclusivamente volto a ricostruire e valutare il comportamento del giudice amministrativo, che è stato ritenuto legittimo. Il ricorso va pertanto rigettato. La particolarità della vicenda induce a compensare le spese del presente giudizio tra le parti. Il ricorso per cassazione è stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013, e la parte ricorrente risulta soccombente, pertanto è gravata dall'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dei comma 1 bis dell' art. 13, comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Spese compensate. r•Ifv51".• Dà atto dellaussistenza dei presupposti per