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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 25 marzo 2026

Cassazione n. 07188/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

ORDINANZAsul ricorso 14302-2025 proposto da:[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante protempore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocatoAGOSTINO [OSCURATO:PERSONA];2026 - controricorrente –570 nonché controCOMUNE [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] N. 5;- intimati -avverso l'ordinanza n. 32773/2024 della CORTE SUPREMA DICASSAZIONE di ROMA, depositata il 16/12/2024 R.G.N.6643/2020;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del04/02/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 14302/2025RILEVATO CHE Numero sezionale 570/2026Numero di raccolta generale 7188/20261. con ordinanza n. 32773/2024, questa Corte, per quantDoat a pubblicazione 25/03/2026qui rileva, respingeva il ricorso della società [OSCURATO:SOCIETA] avversola sentenza della Corte d’appello di Caltanissetta che avevaconfermato l’accertamento del diritto di [OSCURATO:PERSONA], giàdipendente del Comune di Nicosia, alla prosecuzione del rapportodi lavoro con detta società senza soluzione di continuità dal 1°gennaio 2014, con conservazione dei diritti acquisiti emantenimento dello status giuridico e economico maturatopresso l’ente di provenienza, e condannato la società alrisarcimento del danno richiesto con il ricorso introduttivo; inparticolare, questa Corte dichiarava l’inammissibilità del motivodi ricorso riguardante la ritenuta non rilevanza, ai fini(dell’esclusione) della pretesa risarcitoria, della circostanza chela società avesse offerto l’assunzione il 24 luglio 2013,evidenziando che la censura non aveva colto l’effettiva ratiodecidendi della pronuncia impugnata, e aggiungendo che “lacontestazione di parte ricorrente principale è assolutamentegenerica, consistendo nella mera rappresentazione delladecisività del rifiuto del dipendente, nella specie assolutamenteda escludere”;2. con il presente ricorso la società [OSCURATO:SOCIETA] chiede larevocazione dell’ordinanza di questa Corte ai sensi degli artt.391-bis e 395, n. 4, c.p.c., con due motivi;3. [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso, illustrato damemoria.CONSIDERATO CHE1. parte ricorrente sostiene che questa Corte è incorsa inerrore di fatto denunciabile ex art. 395, n. 4, c.p.c., consistentenell’erronea presupposizione dell’inesistenza di attività lavorativaNumero registro generale 14302/2025del dipendente [OSCURATO:PERSONA] presso la [OSCURATO:SOCIETA] alla data delN umero sezionale 570/2026Numero di raccolta generale 7188/202624.7.2013 (di notifica dell’offerta di assunzione e trasferimento)Data pubblicazione 25/03/2026mentre, in fatto, il lavoratore già dall'anno 2006 e ancora in data31.12.2013 svolgeva attività lavorativa, in posizione di comando,presso il Gestore privato [OSCURATO:SOCIETA] in forza dellaConvenzione di Gestione del 2004 ed in ottemperanza all'obbligodi legge disposto dalla normativa di settore indicata dalla Corteal punto 6 dell’ordinanza revocanda, in quanto circostanza difatto certa e non contestata risultante dagli atti di causa e nelgiudizio innanzi la Corte di Cassazione (controricorso delComune) e non oggetto di contestazione, e nell’avere valorizzatola data dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] come data di esistenza del diritto dellavoratore al trasferimento, invece che la data del 2006, cosìerroneamente valutando il fatto decisivo per la decisionedell’esclusione del principio limitativo di cui all'art. 1227 c.c.;2. il ricorso per revocazione è inammissibile;3. questa Corte ha chiarito (cfr. Cass.

S.U. n. 20013/2024)che, in tema di revocazione delle pronunce della Corte dicassazione, l'errore rilevante ai sensi dell'art. 395, n. 4, c.p.c.:a) consiste nell'erronea percezione dei fatti di causa che abbiaindotto la supposizione dell'esistenza o dell'inesistenza di unfatto, la cui verità è incontestabilmente esclusa o accertata dagliabbia costituito terreno di discussione delle parti); b) non puòconcernere l'attività interpretativa e valutativa; c) devepossedere i caratteri dell'evidenza assoluta e dell'immediatarilevabilità sulla base del solo raffronto tra la sentenza impugnatae gli atti di causa; d) deve essere essenziale e decisivo; e) deveriguardare solo gli atti interni al giudizio di cassazione e incidereunicamente sulla pronuncia della Corte; e che costituisce erroredi fatto deducibile come motivo di revocazione della sentenza exart. 395, n. 4, c.p.c. quello che si verifica in presenza non già diNumero registro generale 14302/2025sviste di giudizio ma della percezione, in contrasto con gli atti eN umero sezionale 570/2026Numero di raccolta generale 7188/2026le risultanze di causa, di una falsa realtà documentale, inData pubblicazione 25/03/2026conseguenza della quale il giudice sia stato indotto ad affermarel'esistenza o l'inesistenza di un fatto o di una dichiarazione che,invece, incontrastabilmente non risulta o risulta dai documenti dicausa;4. ora, la lettura del motivo di revocazione in rapportoall’ordinanza evidenzia l’assenza, quanto meno, dei requisiti subc) ed e) di cui sopra, risolvendosi il ricorso per revocazione in unanon consentita impugnazione dell’ordinanza perché noncondivisa in diritto;5. il risarcimento del danno del lavoratore è stato ancoratoa periodo in cui egli era rimasto senza retribuzione dopo l’iniziodel 2014, mentre la società ricorrente per revocazione sembrariferirsi al periodo precedente; i relativi accertamenti in fattosono stati valutati nei gradi di merito, e non sono interni algiudizio di cassazione, incentrato sulla disciplina legale delpassaggio del rapporto di lavoro e sull’esclusione di ipotesi dideterminazione del danno da parte del lavoratore stesso (o diconcorso nella determinazione);6. in sostanza, viene in questa sede riproposto il secondomotivo del ricorso per cassazione, dichiarato inammissibilenell’ordinanza qui impugnata, in una sorta di quarto grado digiudizio al di fuori del sistema delle impugnazioni;7. l’ordinanza n. 32773/2024 ha affermato il principio didiritto che, nel settore del servizio idrico integrato, l'art. 173 deld.lgs. n. 152/2006 ha previsto - quanto al personaleappartenente alle amministrazioni comunali, alle aziende exmunicipalizzate o consortili e alle imprese private, anchecooperative, del settore idrico - una fattispecie legale tipica dipassaggio di attività da ente pubblico a gestore privato, contrasferimento ope legis, immediato e diretto del personale, ai cuiNumero registro generale 14302/2025effetti il consenso del lavoratore è irrilevante, stante il suoN umero sezionale 570/2026Numero di raccolta generale 7188/2026carattere necessitato, e l'ente gestore resta vincolato al rispettoData pubblicazione 25/03/2026della garanzia di continuità occupazionale del personaletrasferito, in applicazione della disciplina del trasferimento diramo d'azienda ex art. 2112 c.c., a cui l'art. 31 del d.lgs. n.165/2001 fa rinvio.8. a fronte di tale principio, il ricorso per revocazione muoveda una lettura parziale dell’ordinanza che, quanto al comando ealla data del trasferimento dell’attività, non è incorsa in nessunasvista, avendo dato atto, nello svolgimento del processo, che “ilcomando in origine fissato al 30 giugno 2006 era stato prorogatosino al 31 dicembre 2014; il 24 luglio 2013 [OSCURATO:SOCIETA] avevanotificato un’offerta formale di assunzione alla quale avevariposto negativamente; [OSCURATO:SOCIETA] dato atto del rifiuto avevadisposto la cessazione del comando alla data del 31 dicembre2013; il 6 giugno 2014 il Comune di Nicosia aveva deliberato exart. 31 d.lgs. n. 165/2001 il trasferimento definitivo pressoAcquaenna del personale indicato dal 1° gennaio 2014, dando9. la Corte, pertanto, non è incorsa in alcun errore di fattoe il ricorso, con il quale si sostiene che sulla base del principioenunciato (trasferimento avvenuto ope legis) il passaggio eraavvenuto già in epoca antecedente (dal 2006) e non dal 1°gennaio 2014 (con la conseguenza che sarebbe stato rilevante ilrifiuto del lavoratore di rendere la prestazione), sollecita unadiversa valutazione giuridica dei fatti, che, tra l’altro, sono statiaccertati nei medesimi termini, quanto alla data deltrasferimento, dai giudici di merito (e quindi, come detto, noninternamente al giudizio di cassazione);10. stante l’inammissibilità del ricorso per revocazione, partericorrente deve essere condannata alla rifusione in favore di partecontroricorrente delle spese del presente giudizio secondo laregola della soccombenza, liquidate come da dispositivoN,u mceoron re gistro generale 14302/2025Numero sezionale 570/2026distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.Numero di raccolta generale 7188/2026Data pubblicazione 25/03/2026Numero registro generale 14302/2025Numero sezionale 570/2026Numero di raccolta generale 7188/2026Data pubblicazione 25/03/2026AULA 'B'OggettoL A C O R T E S U P R E M A D I C A S S A Z I O N E Ricorso perrevocazioneSEZIONE LAVOROR.G.N.14302/2025Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:Cron.[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Rep.Ud [OSCURATO:DATA_NASCITA]Dott. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere- CCDott. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere-[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere -[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] -Rel.

Consigliere -ha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso 14302-2025 proposto da:[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante protempore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocatoAGOSTINO [OSCURATO:PERSONA];2026 - controricorrente –570 nonché controCOMUNE [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] N. 5;- intimati -avverso l'ordinanza n. 32773/2024 della CORTE SUPREMA DICASSAZIONE di ROMA, depositata il 16/12/2024 R.G.N.6643/2020;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del04/02/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 14302/2025RILEVATO CHE Numero sezionale 570/2026Numero di raccolta generale 7188/20261. con ordinanza n. 32773/2024, questa Corte, per quantDoat a pubblicazione 25/03/2026qui rileva, respingeva il ricorso della società [OSCURATO:SOCIETA] avversola sentenza della Corte d’appello di Caltanissetta che avevaconfermato l’accertamento del diritto di [OSCURATO:PERSONA], giàdipendente del Comune di Nicosia, alla prosecuzione del rapportodi lavoro con detta società senza soluzione di continuità dal 1°gennaio 2014, con conservazione dei diritti acquisiti emantenimento dello status giuridico e economico maturatopresso l’ente di provenienza, e condannato la società alrisarcimento del danno richiesto con il ricorso introduttivo; inparticolare, questa Corte dichiarava l’inammissibilità del motivodi ricorso riguardante la ritenuta non rilevanza, ai fini(dell’esclusione) della pretesa risarcitoria, della circostanza chela società avesse offerto l’assunzione il 24 luglio 2013,evidenziando che la censura non aveva colto l’effettiva ratiodecidendi della pronuncia impugnata, e aggiungendo che “lacontestazione di parte ricorrente principale è assolutamentegenerica, consistendo nella mera rappresentazione delladecisività del rifiuto del dipendente, nella specie assolutamenteda escludere”;2. con il presente ricorso la società [OSCURATO:SOCIETA] chiede larevocazione dell’ordinanza di questa Corte ai sensi degli artt.391-bis e 395, n. 4, c.p.c., con due motivi;3. [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso, illustrato damemoria.CONSIDERATO CHE1. parte ricorrente sostiene che questa Corte è incorsa inerrore di fatto denunciabile ex art. 395, n. 4, c.p.c., consistentenell’erronea presupposizione dell’inesistenza di attività lavorativaNumero registro generale 14302/2025del dipendente [OSCURATO:PERSONA] presso la [OSCURATO:SOCIETA] alla data delN umero sezionale 570/2026Numero di raccolta generale 7188/202624.7.2013 (di notifica dell’offerta di assunzione e trasferimento)Data pubblicazione 25/03/2026mentre, in fatto, il lavoratore già dall'anno 2006 e ancora in data31.12.2013 svolgeva attività lavorativa, in posizione di comando,presso il Gestore privato [OSCURATO:SOCIETA] in forza dellaConvenzione di Gestione del 2004 ed in ottemperanza all'obbligodi legge disposto dalla normativa di settore indicata dalla Corteal punto 6 dell’ordinanza revocanda, in quanto circostanza difatto certa e non contestata risultante dagli atti di causa e nelgiudizio innanzi la Corte di Cassazione (controricorso delComune) e non oggetto di contestazione, e nell’avere valorizzatola data dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] come data di esistenza del diritto dellavoratore al trasferimento, invece che la data del 2006, cosìerroneamente valutando il fatto decisivo per la decisionedell’esclusione del principio limitativo di cui all'art. 1227 c.c.;2. il ricorso per revocazione è inammissibile;3. questa Corte ha chiarito (cfr. Cass.

S.U. n. 20013/2024)che, in tema di revocazione delle pronunce della Corte dicassazione, l'errore rilevante ai sensi dell'art. 395, n. 4, c.p.c.:a) consiste nell'erronea percezione dei fatti di causa che abbiaindotto la supposizione dell'esistenza o dell'inesistenza di unfatto, la cui verità è incontestabilmente esclusa o accertata dagliabbia costituito terreno di discussione delle parti); b) non puòconcernere l'attività interpretativa e valutativa; c) devepossedere i caratteri dell'evidenza assoluta e dell'immediatarilevabilità sulla base del solo raffronto tra la sentenza impugnatae gli atti di causa; d) deve essere essenziale e decisivo; e) deveriguardare solo gli atti interni al giudizio di cassazione e incidereunicamente sulla pronuncia della Corte; e che costituisce erroredi fatto deducibile come motivo di revocazione della sentenza exart. 395, n. 4, c.p.c. quello che si verifica in presenza non già diNumero registro generale 14302/2025sviste di giudizio ma della percezione, in contrasto con gli atti eN umero sezionale 570/2026Numero di raccolta generale 7188/2026le risultanze di causa, di una falsa realtà documentale, inData pubblicazione 25/03/2026conseguenza della quale il giudice sia stato indotto ad affermarel'esistenza o l'inesistenza di un fatto o di una dichiarazione che,invece, incontrastabilmente non risulta o risulta dai documenti dicausa;4. ora, la lettura del motivo di revocazione in rapportoall’ordinanza evidenzia l’assenza, quanto meno, dei requisiti subc) ed e) di cui sopra, risolvendosi il ricorso per revocazione in unanon consentita impugnazione dell’ordinanza perché noncondivisa in diritto;5. il risarcimento del danno del lavoratore è stato ancoratoa periodo in cui egli era rimasto senza retribuzione dopo l’iniziodel 2014, mentre la società ricorrente per revocazione sembrariferirsi al periodo precedente; i relativi accertamenti in fattosono stati valutati nei gradi di merito, e non sono interni algiudizio di cassazione, incentrato sulla disciplina legale delpassaggio del rapporto di lavoro e sull’esclusione di ipotesi dideterminazione del danno da parte del lavoratore stesso (o diconcorso nella determinazione);6. in sostanza, viene in questa sede riproposto il secondomotivo del ricorso per cassazione, dichiarato inammissibilenell’ordinanza qui impugnata, in una sorta di quarto grado digiudizio al di fuori del sistema delle impugnazioni;7. l’ordinanza n. 32773/2024 ha affermato il principio didiritto che, nel settore del servizio idrico integrato, l'art. 173 deld.lgs. n. 152/2006 ha previsto - quanto al personaleappartenente alle amministrazioni comunali, alle aziende exmunicipalizzate o consortili e alle imprese private, anchecooperative, del settore idrico - una fattispecie legale tipica dipassaggio di attività da ente pubblico a gestore privato, contrasferimento ope legis, immediato e diretto del personale, ai cuiNumero registro generale 14302/2025effetti il consenso del lavoratore è irrilevante, stante il suoN umero sezionale 570/2026Numero di raccolta generale 7188/2026carattere necessitato, e l'ente gestore resta vincolato al rispettoData pubblicazione 25/03/2026della garanzia di continuità occupazionale del personaletrasferito, in applicazione della disciplina del trasferimento diramo d'azienda ex art. 2112 c.c., a cui l'art. 31 del d.lgs. n.165/2001 fa rinvio.8. a fronte di tale principio, il ricorso per revocazione muoveda una lettura parziale dell’ordinanza che, quanto al comando ealla data del trasferimento dell’attività, non è incorsa in nessunasvista, avendo dato atto, nello svolgimento del processo, che “ilcomando in origine fissato al 30 giugno 2006 era stato prorogatosino al 31 dicembre 2014; il 24 luglio 2013 [OSCURATO:SOCIETA] avevanotificato un’offerta formale di assunzione alla quale avevariposto negativamente; [OSCURATO:SOCIETA] dato atto del rifiuto avevadisposto la cessazione del comando alla data del 31 dicembre2013; il 6 giugno 2014 il Comune di Nicosia aveva deliberato exart. 31 d.lgs. n. 165/2001 il trasferimento definitivo pressoAcquaenna del personale indicato dal 1° gennaio 2014, dando9. la Corte, pertanto, non è incorsa in alcun errore di fattoe il ricorso, con il quale si sostiene che sulla base del principioenunciato (trasferimento avvenuto ope legis) il passaggio eraavvenuto già in epoca antecedente (dal 2006) e non dal 1°gennaio 2014 (con la conseguenza che sarebbe stato rilevante ilrifiuto del lavoratore di rendere la prestazione), sollecita unadiversa valutazione giuridica dei fatti, che, tra l’altro, sono statiaccertati nei medesimi termini, quanto alla data deltrasferimento, dai giudici di merito (e quindi, come detto, noninternamente al giudizio di cassazione);10. stante l’inammissibilità del ricorso per revocazione, partericorrente deve essere condannata alla rifusione in favore di partecontroricorrente delle spese del presente giudizio secondo laregola della soccombenza, liquidate come da dispositivoN,u mceoron re gistro generale 14302/2025Numero sezionale 570/2026distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.Numero di raccolta generale 7188/2026Data pubblicazione 25/03/2026 P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso.Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del presentegiudizio, che liquida in € 5.000 per compensi, € 200 per esborsi,spese generali al 15%, accessori di legge, da distrarsi.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 del 2002,dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso,a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerale del 4 febbraio2026.La PresidenteAnnalisa Di PaolantonioP.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso.Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del presentegiudizio, che liquida in € 5.000 per compensi, € 200 per esborsi,spese generali al 15%, accessori di legge, da distrarsi.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 del 2002,dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso,a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerale del 4 febbraio2026.La PresidenteAnnalisa [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZAsul ricorso 14302-2025 proposto da:[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante protempore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocatoAGOSTINO [OSCURATO:PERSONA];2026    - controricorrente –570 nonché controCOMUNE [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] N. 5;- intimati -avverso l'ordinanza n. 32773/2024 della CORTE SUPREMA DICASSAZIONE di ROMA, depositata il 16/12/2024 R.G.N.6643/2020;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del04/02/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 14302/2025RILEVATO CHE Numero sezionale 570/2026Numero di raccolta generale 7188/20261. con ordinanza n. 32773/2024, questa Corte, per quantDoat a pubblicazione 25/03/2026qui rileva, respingeva il ricorso della società [OSCURATO:SOCIETA] avversola sentenza della Corte d’appello di Caltanissetta che avevaconfermato l’accertamento del diritto di [OSCURATO:PERSONA], giàdipendente del Comune di Nicosia, alla prosecuzione del rapportodi lavoro con detta società senza soluzione di continuità dal 1°gennaio 2014, con conservazione dei diritti acquisiti emantenimento dello status giuridico e economico maturatopresso l’ente di provenienza, e condannato la società alrisarcimento del danno richiesto con il ricorso introduttivo; inparticolare, questa Corte dichiarava l’inammissibilità del motivodi ricorso riguardante la ritenuta non rilevanza, ai fini(dell’esclusione) della pretesa risarcitoria, della circostanza chela società avesse offerto l’assunzione il 24 luglio 2013,evidenziando che la censura non aveva colto l’effettiva ratiodecidendi della pronuncia impugnata, e aggiungendo che “lacontestazione di parte ricorrente principale è assolutamentegenerica, consistendo nella mera rappresentazione delladecisività del rifiuto del dipendente, nella specie assolutamenteda escludere”;2. con il presente ricorso la società [OSCURATO:SOCIETA] chiede larevocazione dell’ordinanza di questa Corte ai sensi degli artt.391-bis e 395, n. 4, c.p.c., con due motivi;3. [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso, illustrato damemoria.CONSIDERATO CHE1. parte ricorrente sostiene che questa Corte è incorsa inerrore di fatto denunciabile ex art. 395, n. 4, c.p.c., consistentenell’erronea presupposizione dell’inesistenza di attività lavorativaNumero registro generale 14302/2025del dipendente [OSCURATO:PERSONA] presso la [OSCURATO:SOCIETA] alla data delN umero sezionale 570/2026Numero di raccolta generale 7188/202624.7.2013 (di notifica dell’offerta di assunzione e trasferimento)Data pubblicazione 25/03/2026mentre, in fatto, il lavoratore già dall'anno 2006 e ancora in data31.12.2013 svolgeva attività lavorativa, in posizione di comando,presso il Gestore privato [OSCURATO:SOCIETA] in forza dellaConvenzione di Gestione del 2004 ed in ottemperanza all'obbligodi legge disposto dalla normativa di settore indicata dalla Corteal punto 6 dell’ordinanza revocanda, in quanto circostanza difatto certa e non contestata risultante dagli atti di causa e nelgiudizio innanzi la Corte di Cassazione (controricorso delComune) e non oggetto di contestazione, e nell’avere valorizzatola data dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] come data di esistenza del diritto dellavoratore al trasferimento, invece che la data del 2006, cosìerroneamente valutando il fatto decisivo per la decisionedell’esclusione del principio limitativo di cui all'art. 1227 c.c.;2. il ricorso per revocazione è inammissibile;3. questa Corte ha chiarito (cfr. Cass. S.U. n. 20013/2024)che, in tema di revocazione delle pronunce della Corte dicassazione, l'errore rilevante ai sensi dell'art. 395, n. 4, c.p.c.:a) consiste nell'erronea percezione dei fatti di causa che abbiaindotto la supposizione dell'esistenza o dell'inesistenza di unfatto, la cui verità è incontestabilmente esclusa o accertata dagliabbia costituito terreno di discussione delle parti); b) non puòconcernere l'attività interpretativa e valutativa; c) devepossedere i caratteri dell'evidenza assoluta e dell'immediatarilevabilità sulla base del solo raffronto tra la sentenza impugnatae gli atti di causa; d) deve essere essenziale e decisivo; e) deveriguardare solo gli atti interni al giudizio di cassazione e incidereunicamente sulla pronuncia della Corte; e che costituisce erroredi fatto deducibile come motivo di revocazione della sentenza exart. 395, n. 4, c.p.c. quello che si verifica in presenza non già diNumero registro generale 14302/2025sviste di giudizio ma della percezione, in contrasto con gli atti eN umero sezionale 570/2026Numero di raccolta generale 7188/2026le risultanze di causa, di una falsa realtà documentale, inData pubblicazione 25/03/2026conseguenza della quale il giudice sia stato indotto ad affermarel'esistenza o l'inesistenza di un fatto o di una dichiarazione che,invece, incontrastabilmente non risulta o risulta dai documenti dicausa;4. ora, la lettura del motivo di revocazione in rapportoall’ordinanza evidenzia l’assenza, quanto meno, dei requisiti subc) ed e) di cui sopra, risolvendosi il ricorso per revocazione in unanon consentita impugnazione dell’ordinanza perché noncondivisa in diritto;5. il risarcimento del danno del lavoratore è stato ancoratoa periodo in cui egli era rimasto senza retribuzione dopo l’iniziodel 2014, mentre la società ricorrente per revocazione sembrariferirsi al periodo precedente; i relativi accertamenti in fattosono stati valutati nei gradi di merito, e non sono interni algiudizio di cassazione, incentrato sulla disciplina legale delpassaggio del rapporto di lavoro e sull’esclusione di ipotesi dideterminazione del danno da parte del lavoratore stesso (o diconcorso nella determinazione);6. in sostanza, viene in questa sede riproposto il secondomotivo del ricorso per cassazione, dichiarato inammissibilenell’ordinanza qui impugnata, in una sorta di quarto grado digiudizio al di fuori del sistema delle impugnazioni;7. l’ordinanza n. 32773/2024 ha affermato il principio didiritto che, nel settore del servizio idrico integrato, l'art. 173 deld.lgs. n. 152/2006 ha previsto - quanto al personaleappartenente alle amministrazioni comunali, alle aziende exmunicipalizzate o consortili e alle imprese private, anchecooperative, del settore idrico - una fattispecie legale tipica dipassaggio di attività da ente pubblico a gestore privato, contrasferimento ope legis, immediato e diretto del personale, ai cuiNumero registro generale 14302/2025effetti il consenso del lavoratore è irrilevante, stante il suoN umero sezionale 570/2026Numero di raccolta generale 7188/2026carattere necessitato, e l'ente gestore resta vincolato al rispettoData pubblicazione 25/03/2026della garanzia di continuità occupazionale del personaletrasferito, in applicazione della disciplina del trasferimento diramo d'azienda ex art. 2112 c.c., a cui l'art. 31 del d.lgs. n.165/2001 fa rinvio.8. a fronte di tale principio, il ricorso per revocazione muoveda una lettura parziale dell’ordinanza che, quanto al comando ealla data del trasferimento dell’attività, non è incorsa in nessunasvista, avendo dato atto, nello svolgimento del processo, che “ilcomando in origine fissato al 30 giugno 2006 era stato prorogatosino al 31 dicembre 2014; il 24 luglio 2013 [OSCURATO:SOCIETA] avevanotificato un’offerta formale di assunzione alla quale avevariposto negativamente; [OSCURATO:SOCIETA] dato atto del rifiuto avevadisposto la cessazione del comando alla data del 31 dicembre2013; il 6 giugno 2014 il Comune di Nicosia aveva deliberato exart. 31 d.lgs. n. 165/2001 il trasferimento definitivo pressoAcquaenna del personale indicato dal 1° gennaio 2014, dando9. la Corte, pertanto, non è incorsa in alcun errore di fattoe il ricorso, con il quale si sostiene che sulla base del principioenunciato (trasferimento avvenuto ope legis) il passaggio eraavvenuto  già in epoca antecedente (dal 2006)  e non dal 1°gennaio 2014 (con la conseguenza che sarebbe stato rilevante ilrifiuto del lavoratore di rendere la prestazione), sollecita unadiversa valutazione giuridica dei fatti, che, tra l’altro, sono statiaccertati nei medesimi termini, quanto alla data deltrasferimento, dai giudici di merito (e quindi, come detto, noninternamente al giudizio di cassazione);10. stante l’inammissibilità del ricorso per revocazione, partericorrente deve essere condannata alla rifusione in favore di partecontroricorrente delle spese del presente giudizio secondo laregola della soccombenza, liquidate come da dispositivoN,u mceoron re gistro generale 14302/2025Numero sezionale 570/2026distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.Numero di raccolta generale 7188/2026Data pubblicazione 25/03/2026Numero registro generale 14302/2025Numero sezionale 570/2026Numero di raccolta generale 7188/2026Data pubblicazione 25/03/2026AULA 'B'OggettoL A  C O R T E  S U P R E M A  D I  C A S S A Z I O N E  Ricorso perrevocazioneSEZIONE LAVOROR.G.N.14302/2025Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:Cron.[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Rep.Ud [OSCURATO:DATA_NASCITA]Dott. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere- CCDott. [OSCURATO:PERSONA] -  Consigliere-[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere -[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]   -Rel. Consigliere -ha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso 14302-2025 proposto da:[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante protempore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocatoAGOSTINO [OSCURATO:PERSONA];2026    - controricorrente –570 nonché controCOMUNE [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] N. 5;- intimati -avverso l'ordinanza n. 32773/2024 della CORTE SUPREMA DICASSAZIONE di ROMA, depositata il 16/12/2024 R.G.N.6643/2020;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del04/02/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 14302/2025RILEVATO CHE Numero sezionale 570/2026Numero di raccolta generale 7188/20261. con ordinanza n. 32773/2024, questa Corte, per quantDoat a pubblicazione 25/03/2026qui rileva, respingeva il ricorso della società [OSCURATO:SOCIETA] avversola sentenza della Corte d’appello di Caltanissetta che avevaconfermato l’accertamento del diritto di [OSCURATO:PERSONA], giàdipendente del Comune di Nicosia, alla prosecuzione del rapportodi lavoro con detta società senza soluzione di continuità dal 1°gennaio 2014, con conservazione dei diritti acquisiti emantenimento dello status giuridico e economico maturatopresso l’ente di provenienza, e condannato la società alrisarcimento del danno richiesto con il ricorso introduttivo; inparticolare, questa Corte dichiarava l’inammissibilità del motivodi ricorso riguardante la ritenuta non rilevanza, ai fini(dell’esclusione) della pretesa risarcitoria, della circostanza chela società avesse offerto l’assunzione il 24 luglio 2013,evidenziando che la censura non aveva colto l’effettiva ratiodecidendi della pronuncia impugnata, e aggiungendo che “lacontestazione di parte ricorrente principale è assolutamentegenerica, consistendo nella mera rappresentazione delladecisività del rifiuto del dipendente, nella specie assolutamenteda escludere”;2. con il presente ricorso la società [OSCURATO:SOCIETA] chiede larevocazione dell’ordinanza di questa Corte ai sensi degli artt.391-bis e 395, n. 4, c.p.c., con due motivi;3. [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso, illustrato damemoria.CONSIDERATO CHE1. parte ricorrente sostiene che questa Corte è incorsa inerrore di fatto denunciabile ex art. 395, n. 4, c.p.c., consistentenell’erronea presupposizione dell’inesistenza di attività lavorativaNumero registro generale 14302/2025del dipendente [OSCURATO:PERSONA] presso la [OSCURATO:SOCIETA] alla data delN umero sezionale 570/2026Numero di raccolta generale 7188/202624.7.2013 (di notifica dell’offerta di assunzione e trasferimento)Data pubblicazione 25/03/2026mentre, in fatto, il lavoratore già dall'anno 2006 e ancora in data31.12.2013 svolgeva attività lavorativa, in posizione di comando,presso il Gestore privato [OSCURATO:SOCIETA] in forza dellaConvenzione di Gestione del 2004 ed in ottemperanza all'obbligodi legge disposto dalla normativa di settore indicata dalla Corteal punto 6 dell’ordinanza revocanda, in quanto circostanza difatto certa e non contestata risultante dagli atti di causa e nelgiudizio innanzi la Corte di Cassazione (controricorso delComune) e non oggetto di contestazione, e nell’avere valorizzatola data dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] come data di esistenza del diritto dellavoratore al trasferimento, invece che la data del 2006, cosìerroneamente valutando il fatto decisivo per la decisionedell’esclusione del principio limitativo di cui all'art. 1227 c.c.;2. il ricorso per revocazione è inammissibile;3. questa Corte ha chiarito (cfr. Cass. S.U. n. 20013/2024)che, in tema di revocazione delle pronunce della Corte dicassazione, l'errore rilevante ai sensi dell'art. 395, n. 4, c.p.c.:a) consiste nell'erronea percezione dei fatti di causa che abbiaindotto la supposizione dell'esistenza o dell'inesistenza di unfatto, la cui verità è incontestabilmente esclusa o accertata dagliabbia costituito terreno di discussione delle parti); b) non puòconcernere l'attività interpretativa e valutativa; c) devepossedere i caratteri dell'evidenza assoluta e dell'immediatarilevabilità sulla base del solo raffronto tra la sentenza impugnatae gli atti di causa; d) deve essere essenziale e decisivo; e) deveriguardare solo gli atti interni al giudizio di cassazione e incidereunicamente sulla pronuncia della Corte; e che costituisce erroredi fatto deducibile come motivo di revocazione della sentenza exart. 395, n. 4, c.p.c. quello che si verifica in presenza non già diNumero registro generale 14302/2025sviste di giudizio ma della percezione, in contrasto con gli atti eN umero sezionale 570/2026Numero di raccolta generale 7188/2026le risultanze di causa, di una falsa realtà documentale, inData pubblicazione 25/03/2026conseguenza della quale il giudice sia stato indotto ad affermarel'esistenza o l'inesistenza di un fatto o di una dichiarazione che,invece, incontrastabilmente non risulta o risulta dai documenti dicausa;4. ora, la lettura del motivo di revocazione in rapportoall’ordinanza evidenzia l’assenza, quanto meno, dei requisiti subc) ed e) di cui sopra, risolvendosi il ricorso per revocazione in unanon consentita impugnazione dell’ordinanza perché noncondivisa in diritto;5. il risarcimento del danno del lavoratore è stato ancoratoa periodo in cui egli era rimasto senza retribuzione dopo l’iniziodel 2014, mentre la società ricorrente per revocazione sembrariferirsi al periodo precedente; i relativi accertamenti in fattosono stati valutati nei gradi di merito, e non sono interni algiudizio di cassazione, incentrato sulla disciplina legale delpassaggio del rapporto di lavoro e sull’esclusione di ipotesi dideterminazione del danno da parte del lavoratore stesso (o diconcorso nella determinazione);6. in sostanza, viene in questa sede riproposto il secondomotivo del ricorso per cassazione, dichiarato inammissibilenell’ordinanza qui impugnata, in una sorta di quarto grado digiudizio al di fuori del sistema delle impugnazioni;7. l’ordinanza n. 32773/2024 ha affermato il principio didiritto che, nel settore del servizio idrico integrato, l'art. 173 deld.lgs. n. 152/2006 ha previsto - quanto al personaleappartenente alle amministrazioni comunali, alle aziende exmunicipalizzate o consortili e alle imprese private, anchecooperative, del settore idrico - una fattispecie legale tipica dipassaggio di attività da ente pubblico a gestore privato, contrasferimento ope legis, immediato e diretto del personale, ai cuiNumero registro generale 14302/2025effetti il consenso del lavoratore è irrilevante, stante il suoN umero sezionale 570/2026Numero di raccolta generale 7188/2026carattere necessitato, e l'ente gestore resta vincolato al rispettoData pubblicazione 25/03/2026della garanzia di continuità occupazionale del personaletrasferito, in applicazione della disciplina del trasferimento diramo d'azienda ex art. 2112 c.c., a cui l'art. 31 del d.lgs. n.165/2001 fa rinvio.8. a fronte di tale principio, il ricorso per revocazione muoveda una lettura parziale dell’ordinanza che, quanto al comando ealla data del trasferimento dell’attività, non è incorsa in nessunasvista, avendo dato atto, nello svolgimento del processo, che “ilcomando in origine fissato al 30 giugno 2006 era stato prorogatosino al 31 dicembre 2014; il 24 luglio 2013 [OSCURATO:SOCIETA] avevanotificato un’offerta formale di assunzione alla quale avevariposto negativamente; [OSCURATO:SOCIETA] dato atto del rifiuto avevadisposto la cessazione del comando alla data del 31 dicembre2013; il 6 giugno 2014 il Comune di Nicosia aveva deliberato exart. 31 d.lgs. n. 165/2001 il trasferimento definitivo pressoAcquaenna del personale indicato dal 1° gennaio 2014, dando9. la Corte, pertanto, non è incorsa in alcun errore di fattoe il ricorso, con il quale si sostiene che sulla base del principioenunciato (trasferimento avvenuto ope legis) il passaggio eraavvenuto  già in epoca antecedente (dal 2006)  e non dal 1°gennaio 2014 (con la conseguenza che sarebbe stato rilevante ilrifiuto del lavoratore di rendere la prestazione), sollecita unadiversa valutazione giuridica dei fatti, che, tra l’altro, sono statiaccertati nei medesimi termini, quanto alla data deltrasferimento, dai giudici di merito (e quindi, come detto, noninternamente al giudizio di cassazione);10. stante l’inammissibilità del ricorso per revocazione, partericorrente deve essere condannata alla rifusione in favore di partecontroricorrente delle spese del presente giudizio secondo laregola della soccombenza, liquidate come da dispositivoN,u mceoron re gistro generale 14302/2025Numero sezionale 570/2026distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.Numero di raccolta generale 7188/2026Data pubblicazione 25/03/2026 P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso.Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del presentegiudizio, che liquida in € 5.000 per compensi, € 200 per esborsi,spese generali al 15%, accessori di legge, da distrarsi.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 del 2002,dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso,a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerale del 4 febbraio2026.La PresidenteAnnalisa Di PaolantonioP.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso.Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del presentegiudizio, che liquida in € 5.000 per compensi, € 200 per esborsi,spese generali al 15%, accessori di legge, da distrarsi.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 del 2002,dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso,a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerale del 4 febbraio2026.La PresidenteAnnalisa [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 07188/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris