CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 5 aprile 2024
Cassazione n. 39579/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/04/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibili entrambi i ricorsi. udito il difensore avv.to Guerriero in sostituzione dell'avv.to [OSCURATO:PERSONA] la quale si è riportata ai motivi del ricorso e ne ha chiesto l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di Appello di Napoli, con sentenza in data 5 aprile 2024, in parziale riforma della pronuncia del G.U.P. del Tribunale di Napoli datata 20-10-2023, rideterminava la pena inflitta ad [OSCURATO:PERSONA] in anni 2 di reclusione ed C 667,00 di multa, con la già concessa circostanza attenuante di cui all'art. 416 bis1 comma terzo cod.pen., ed, in accoglimento dell'appello del RM., esclusa la continuazione esterna già riconosciuta in primo grado, rideterminava la pena inflitta ad [OSCURATO:PERSONA] in anni 4 di reclusione ed C 2.000,00 di multa, in quanto ritenuti entrambi colpevoli di concorso in tentata estorsione aggravata dal metodo e dalla agevolazione mafiosa.2. Avverso detta sentenza proponevano ricorso per cassazione i difensori degli imputati; l'avv.to [OSCURATO:PERSONA] per l'Alfano deduceva con unico motivo violazione dell'art. 606 lett. b) ed e) cod.proc.pen. quanto alla omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche. 2.1 L'avv.to [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse dell'Arcane, deduceva, con distinti motivi qui riassunti ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.: - nullità della sentenza impugnata per essere stata ritenuta l'ammissibilità dell'appello del pubblico ministero con il quale si era chiesta l'esclusione della continuazione c.d. esterna; si deduceva, in particolare, che avendo il P.M. proposto ricorso avverso sentenza di condanna emessa a seguito di rito abbreviato, unico mezzo di impugnazione esperibile, poi convertito in appello a seguito dell'impugnazione dell'imputato, lo stesso doveva ritenersi inammissibile per essere stato fondato esclusivamente su elementi di fatto quanto al riconoscimento della continuazione tra i fatti giudicati nel procedimento e quelli oggetto della sentenza definitiva del G.U.P. di Napoli del 28 maggio 2019, essendosi fatto riferimento esclusivamente ad un dato cronologico senza l'indicazione dello specifico vizio di motivazione; - nullità della sentenza per omessa od apparente motivazione quanto alla esclusione della continuazione esterna, essendo stato valorizzato quale elemento decisivo il solo dato temporale intercorso tra i due distinti episodi criminosi (anni 3 e mesi 5), dovendo invece tenersi conto dello stato di detenzione tra i distinti fatti che aveva rafforzato la volontà dell'Arcane di riprendere immediatamente le attività delittuose in favore del clan Longobardi una volta rimesso in libertà; posto, infatti, che l'unicità del disegno criminoso va valutata quale elemento unificante le diverse attività delittuose, il periodo di detenzione doveva considerarsi quale mera sospensione delle stesse e non anche interruzione della messa a disposizione, come dimostrato dalla circostanza che subito dopo la scarcerazione il ricorrente riprendeva le attività quale emissario del clan. [OSCURATO:PERSONA] 1. L'unico motivo del ricorso Alfano è manifestamente infondato e deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile. Ed invero, quanto alla doglianza in punto omessa concessione delle attenuanti generiche va ricordato come secondo il costante orientamento di questa Corte di legittimità la sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai sensi dell'art. 62-bis cod. pen. è oggetto di un giudizio di fatto, e può essere esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, di talchè la stessa motivazione, purchè congrua e non contraddittoria, non può essere sindacata in cassazione neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato (Sez. 6, n. 7707 del 04/12/2003 Ud. (dep. 23/02/2004 ) Rv. 229768 — 01). Nel caso di specie alcun vizio si rileva nella impugnata sentenza che, con le specifiche osservazioni svolte a pagina 7, ha fatto riferimento a plurimi aspetti del fatto e della personalità valutati in assenz di qualsiasi illogicità tanto più manifesta. Non sussiste pertanto né la violazione di legge né il denunciato vizio di motivazione. 2. Quanto al ricorso Arcone, deve in primo luogo essere escluso che l'impugnazione proposta originariamente dal pubblico ministero avverso la sentenza di condanna in abbreviato emessa in primo grado fosse inammissibile essendo fondata su mere circostanze di fatto; il pubblico ministero, nell'esposizione del primo motivo, aveva fatto riferimento esplicito sia alla erronea applicazione della disciplina dettata dal capoverso dell'art. 81 cod.pen., e così espressamente invocando una violazione della normativa applicabile, che al difetto di motivazione sotto i profili della mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità dell'apparato argomentativo del primo giudice in punto riconoscimento della c.d. continuazione esterna. A fondamento di tale doglianza l'organo dell'accusa aveva rappresentato che l'unitaria deliberazione delle distinte richieste estorsive doveva essere esclusa sulla base di due precisi elementi: - la rilevante distanza temporale tra i due episodi (anni 3 e mesi 5); - lo stato di detenzione patito dall'Arcone tra il primo fatto ed il secondo oggetto del presente procedimento. Ne deriva pertanto affermare che l'erronea applicazione dell'istituto della continuazione risultava eccepita in relazione a plurime circostanze di fatto costituenti non la ragione dell'impugnazione bensì il presupposto della doglianza che deduceva una precisa violazione di legge in relazione alla insussistenza dei presupposti di cui all'art. 81 cpv cod.pen.. 2.1 Anche il secondo motivo non è fondato; in tema di riconoscimento ovvero esclusione del vincolo della continuazione costituisce affermazione costante della Corte di legittimità quella secondo cui la unicità del disegno criminoso richiesto per la configurabilità del reato continuato non si identifica con una scelta di vita che implica la reiterazione di determinate condotte criminose, essendo invece necessario che le singole violazioni, concepite almeno nelle loro caratteristiche essenziali, costituiscano parte integrante di un unico programma deliberato per conseguire un determinato fine (Sez. 5, n. 5599 del 03/10/2013 Cc. (dep. 04/02/2014 ) Rv. 258862 - 01). Anche le Sezioni Unite sono intervenute sul punto affermando come il riconoscimento della continuazione, necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Rv. 270074 - 01). Alla luce dei predetti principi può pertanto affermarsi che l'istituto della continuazione deve essere riconosciuto soltanto quando sulla base di specifici parametri, tra cui quello temporale assume certamente rilievo primario, risulti possibile ricostruire che al momento della consumazione del primo fatto l'esecuzione di quelli successivi sia già stata programmata; ne consegue che per affermare la sussistenza dell'unicità del disegno criminoso non basta rilevare l'assunzione del medesimo ruolo di esattore della richiesta estorsiva per conto di un clan camorristico, dovendo sussistere invece elementi specifici per stabilire che al momento della prima attività estorsiva la seconda fosse già stata non genericamente programmata bensì precisamente ideata e stabilita. Così che in tema di estorsione in danno di attività commerciali ed economiche per riconoscere l'istituto dell'unicità del disegno criminoso non è sufficiente che sia stata programmata l'esecuzione indeterminata di attività estorsive mediante le richieste di "pizzo" a diversi operatori ovvero che il reo abbia assunto sempre il medesimo ruolo nell'ambito delle dinamiche criminali mafiose, essendo necessario che al momento della prima richiesta sussistano elementi per stabilire che la successiva nei confronti di un determinato operatore fosse già stata deliberata e programmata. L'applicazione dei sopra esposti principi al caso in esame ha portato correttamente il giudice di appello ad escludere la continuazione c.d. esterna applicata in primo grado poiché si è ritenuto non sussistere elementi specifici per affermare che al momento della consumazione dei primi fatti per i quali ha riportato condanna, l'Arcone avesse già programmato l'esecuzione futura dell'estorsione ai danni dell'impresa funebre Tammaro, attuata 3 anni e 5 mesi dopo. Ed invero sebbene un dato temporale così rilevante non può ex se portare ad escludere l'unicità del disegno criminoso, certamente però, più ampio è lo stesso, maggiore deve essere la capacità dimostrativa della sussistenza della precisa programmazione anche del secondo fatto al momento della commissione del primo, dimostrazione nel caso di specie assente. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in € 3.000,00 ciascuno. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. DEPOSMITO M