CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 02833/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 9507-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, C.[OSCURATO:PERSONA], 90, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - resistente - avverso la sentenza n. 5605/9/2018 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/12/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2019 n. 09507 sez. MT - ud. 15-12-2021 -2- Rg 9507/2019 [OSCURATO:PERSONA] c/ Agenzia delle entrate Ritenuto che: [OSCURATO:PERSONA] ricorre per l'annullamento della sentenza della CTR della Lombardia, che su impugnazione del diniego di rimborso per Irpef anno 2008, accolto in primo grado, ha accolto l'appello dell'Ufficio. La CTR, premesso che oggetto del contendere è il diritto al rimborso della maggiore imposta sostitutiva in caso di seconda rivalutazione di un terreno per un valore inferiore a quello della precedente rivalutazione, ha escluso il diritto al rimborso in relazione alla ratio della norma, che non può consentire al contribuente di beneficiare per il periodo fra le due rivalutazioni di un valore su cui non avrebbe versato la corrispondente imposta sostitutiva. L'Agenzia si costituisce ex art 378 c.p.c. Considerato che: 1. Con unico motivo si deduce violazione di norme di diritto ex art. 360 n. 3 c.p.c. 2. Il motivo è infondato. A parte la proposizione del motivo in modo del tutto generico (violazione di norme di diritto), con esso il ricorrente assume che l'importo richiesto al rimborso (in base all'art. 7 comma 2 let. Ff del dl 106/2011) non era superiore all'ultima rideterminazione del valore effettuato: ma tale doglianza avrebbe dovuto essere semmai proposta per omesso esame di un fatto decisivo ovvero per nullità della sentenza, non già per violazione di legge. La violazione di legge invero non sussiste. Va premesso che l'art. 7 del d.l. 70/2011 (semplificazione fiscale) dispone al comma 2 lettera ee) che "i soggetti che si avvalgono della rideterminazione dei valori di acquisto di partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati, ovvero dei valori di acquisto dei terreni edificabili e con destinazione agricola, di cui agli articoli 5 e 7 della legge 28 dicembre 2001, numero 448, qualora abbiano già effettuato una precedente rideterminazione del valore dei medesimi beni, possono detrarre dall'imposta sostitutiva dovuta per la nuova rivalutazione l'importo relativo all'imposta sostitutiva già versata". Al comma 2 lettera ff) si precisa che "i soggetti che non effettuano la detrazione di cui alla lettera ee) possono chiedere il rimborso dell'imposta sostitutiva già pagata, ai sensi dell'articolo 38 del decreto del presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e il termine di decadenza per la richiesta di rimborso decorre dalla data del versamento dell'intera imposta o della prima rata relativa all'ultima rideterminazione effettuata", con la precisazione che " l'importo del rimborso non può essere comunque superiore all'importo dovuto in base all'ultima rideterminazione del valore effettuata". L'art. 7 comma 2 lettera gg) chiarisce che "Le disposizioni di cui alla lettera ff) si applicano anche ai versamenti effettuati entro la data di entrata in vigore del presente decreto". Pertanto, con l'art. 7 comma 2 lettera ee) si è consentito per la prima volta ai soggetti che si avvalgono della rideterminazione delle partecipazioni e dei terreni posseduti alla data del 1 luglio 2011 di scomputare dall'imposta sostitutiva dovuta l'imposta sostitutiva eventualmente già versata in occasione di precedenti procedure di rideterminazione effettuate con riferimento ai medesimi beni. In tal caso il contribuente non è tenuto al versamento delle rate "ancora pendenti" della precedente procedura di rideterminazione e detrae l'imposta già versata dall'imposta dovuta per effetto della nuova rideterminazione (in tal senso anche circolare n. 47/E del 24-10-2011 della Agenzia delle entrate). L'art. 7 comma 2 lettera ff), poi, disciplina l'ipotesi in cui il contribuente che, in passato, abbia già rideterminato il valore delle partecipazioni e dei terreni posseduti, in sede del nuovo versamento non effettua lo scomputo dell'imposta già versata come indicato nella lettera ce). È prevista, quindi, la possibilità di chiedere il rimborso dell'imposta sostitutiva pagata in passato, ai sensi dell'articolo 38 del d.p.r., 29 settembre 73, n. 602. Il termine di decadenza per la richiesta del suddetto rimborso decorre dalla data in cui si verifica la duplicazione del versamento e cioè dalla data di pagamento dell'intera imposta sostitutiva dovuta per effetto dell'ultima rideterminazione effettuata ovvero dalla data di versamento della prima rata (cfr. anche circolare della Agenzia delle entrate 47/E cit.). La norma specifica anche che l'importo del rimborso non può essere superiore all'importo dovuto in base all'ultima rideterminazione del valore effettuata, fino alla concorrenza dei due importi (Cass., 13 luglio 2018, n. 18712; Cass. 05 settembre 2019, n. 22212). La ctr della Lombardia ha pertanto correttamente statuito che il diritto al rimborso della maggiore imposta sostitutiva in caso di maggiore rivalutazione del terreno per un valore inferiore a quello della precedente rivalutazione non sussiste. Ciò in quanto la ratio dell'art. 7 comma 2 lett. f dl 106 2011 chiaramente prevede che l'importo del rimborso non può essere superiore in base all'ultima rideterminazione del valore effettuata . una volta effettuata la rivalutazione il bene assume il nuovo valore fiscale che rimane cristallizzato. In conclusione il ricorso, in parte inammissibile in parte infondato, va respinto. Nulla sulle spese in mancanza di costituzione dell'intimata. Ai sensi dell'art.13, comma 1-quater del d.P.R. n.115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto. P.Q.M. Rigetta il ricorso. Ai sensi dell'art.13, comma 1-quater del d.P.R. n.115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello st