CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 06340/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.5930/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] L'ITALIA, elettivamente domiciliata in ROMA V.[OSCURATO:PERSONA] 278 , presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], nonché [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] quali [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso la SENTENZA di CORTE D'APPELLO L'AQUILA n. 1805/2021 depositata il 13/12/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/09/2024dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Europa immobiliare S.r.l. evocava in giudizio, davanti al Tribunale di Chieti, il notaio [OSCURATO:PERSONA] per sentir dichiarare la nullità del contratto di compravendita del 30 marzo 2009, con condanna del professionista al risarcimento dei danni da inadempimento, stimati in complessivi euro 255.000, poiché lo stesso non avrebbe effettuato le verifiche catastali e, quindi, non avrebbe accertato l’esistenza di trascrizioni pregiudizievoli sugli immobili oggetto della compravendita. Aggiungeva che le due unità immobiliari oggetto dell’atto pubblico erano state acquistate da [OSCURATO:PERSONA] e dai figli Lucio e [OSCURATO:PERSONA], ma che nell’anno 2014 tali beni erano stati pignorati. I precedenti atti traslativi erano stati oggetto di due sentenze del Tribunale di Pescara che avevano accolto le azioni revocatorie proposte da un istituto di credito. Si costituiva il professionista deducendo l’infondatezza nel merito della domanda, non ricorrendo l’ipotesi di nullità, non potendosi considerare la controparte quale sub-acquirente degli immobili rispetto all’azione revocatoria e per insussistenza, sia del nesso di causa, che della prova del danno. Si costituiva anche l’assicuratrice AIG [OSCURATO:PERSONA], chiamata in causa dal notaio, contestando la fondatezza della domanda e ritenendo sussistenti i presupposti per esercitare il diritto di rivalsa nei confronti dei venditori. Per tale motivo il GI autorizzava la chiamata in causa dei germani Brandetti e della madre, affinché fosse riconosciuta l’esclusiva responsabilità degli stessi. Il Tribunale di Chieti, in parziale accoglimento della domanda principale, condannava il notaio al pagamento della somma di euro 125.000, corrispondente ai pagamenti effettuati in favore dei venditori. Accoglieva la domanda di garanzia nei limiti di euro 25.000, detratto quanto dovuto alla compagnia di assicurazione a titolo di rivalsa. Accertava la responsabilità concorsuale, nella misura il 50%, dei venditori, condannati a tenere indenne la sola compagnia per la somma di euro 12.500. Contro tale decisione proponeva appello [OSCURATO:PERSONA], con atto notificato il 19 luglio 2018, deducendo l’insussistenza dell’inadempimento, avendo il professionista effettuato le visure ipotecarie e contestando la quantificazione del danno, in difetto di prova dell’avvenuto pagamento da parte della società delle rate di mutuo acceso per ottenere parte della provvista necessaria per l’acquisto dell’immobile. Si costituiva tardivamente [OSCURATO:PERSONA] insistendo per il rigetto del gravame e chiedendo la condanna del notaio al risarcimento dei danni. Si costituiva, altresì, la compagnia di assicurazione rilevando l’infondatezza dell’impugnazione. Rimanevano contumaci anche nel giudizio di appello [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nonché gli eredi di [OSCURATO:PERSONA], Lorenzo, Merope, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. La Corte d’appello dell’Aquila con sentenza n. 1805 del 2021, in parziale accoglimento dell’appello, tra l’altro, condannava il notaio al pagamento della somma di euro 80.000, oltre interessi e rivalutazione, in favore di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. e dichiarava inammissibile l’appello incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] tale decisione propone ricorso per cassazione AIG Europe SA affidandosi a due motivi. Nessuno si costituisce per gli intimati. La ricorrente deposita memoria ex art. 380 bis c.p.c. Motivi della decisione 1.Con il primo motivo di ricorso si deduce la nullità della sentenza per violazione degli articoli 329, 342, 346, 347 e 112 c.p.c., ai sensi dell’articolo 360, n. 4 c.p.c. La Corte territoriale ha escluso il risarcimento dei danni con riferimento alla somma di euro 125.000, riconosciuta dal giudice di primo grado e corrispondente ai pagamenti effettuati in favore dei germani Brandetti e pari al mutuo contratto da [OSCURATO:PERSONA] S.r.l, ciò in quanto le risultanze processuali non dimostrerebbero l’ammontare delle rate di mutuo effettivamente corrisposte e costituenti un esborso, per l’immobiliare. Al contrario non sarebbe contestato l’avvenuto pagamento, ad opera di [OSCURATO:PERSONA], della somma di euro 80.000 che costituiva la caparra per l’acquisto dei due appartamenti. Sotto tale profilo la Corte territoriale avrebbe errato per ultra petizione, in quanto l’appello proposto dal notaio riguardava solo la condanna oggetto della sentenza di primo grado al pagamento dell’importo di euro 125.000 a titolo di risarcimento danni, mentre alcuna impugnazione si riferiva alla (pretesa della) somma di euro 80.000 che riguardava importi corrisposti in data antecedente al rogito e quindi non imputabili alla condotta del professionista. In sostanza, secondo la ricorrente, il giudice di appello avrebbe esteso l’esame a parti della decisione di primo grado non censurate dall’appellante. 2. Con il secondo motivo si deduce la violazione delle norme in tema di nesso di causalità, ai sensi dell’articolo 360, n. 3 c.p.c. La Corte territoriale non avrebbe applicato il principio giurisprudenziale consolidato secondo cui, ai fini della risarcibilità del danno da responsabilità contrattuale professionale, occorre “valutare se il cliente avrebbe potuto conseguire, con ragionevole certezza, una situazione economicamente più vantaggiosa, qualora il professionista avesse diligentemente adempiuto la propria prestazione”. Nel caso di specie l’importo di euro 80.000 era stato corrisposto prima della stipula dell’atto notarile e quindi il pregiudizio s’era già prodotto per una serie causale indipendente alla l’attività del notaio (Cass, 13 dicembre 2021, n. 39418). 3. Preliminarmente va rilevato che nei confronti della litisconsorte necessaria [OSCURATO:PERSONA], erede della defunta [OSCURATO:PERSONA], non si è perfezionato il procedimento notificatorio,in quanto agli atti vi è solo la dichiarazione del difensore di avere provveduto ad inviare il plico con lettera raccomandata in data 21.2.2022 e la ricevuta di accettazionedella raccomandata da parte dell’ufficio postale in pari data, ma non è stata prodotta la prova della avvenuta notifica alla destinataria, in quanto non si rinviene in atti l’avviso di ricevimento relativo al procedimento notificatorio. Va ordinato, pertanto, il deposito di tale avviso di ricevimento relativo al procedimento di notifica del ricorso a mezzo posta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] ovvero , in alternativa, va ordinata l’integrazione del contraddittorio nei confronti della predettaentro il termine perentorio di giorni 60 dalla comunicazione della presente ordinanza, con rinvio della causa a nuovo ruolo. P.Q.M. La Corte rinvia a nuovo ruolo, ordinando alla parte ricorrente di depositare l ’avviso di ricevimento relativo al procedimento notificatorio del ricorso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] o, in alternativa, di provvedere all ’integrazione del contraddittorio nei confronti della predetta nel termine di 60 (sessanta) giorni dal deposito