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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 25783/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso 10686-2021 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del ív Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 4, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - ricorso successivo [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 4, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - controricorrente e ricorrente incidentale - avverso la sentenza n. 2291/1/2020 della [OSCURATO:PERSONA] della LOMBARDIA, depositata il 13/10/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/06/2022 dal Co: [OSCURATO:PERSONA]

I. RILEVATO L'Agenzia delle entrate ricorre avverso la sentenza della CTR Lombardia, confermativa della sentenza della [OSCURATO:PERSONA] di Milano, segnatamente per aver disconosciuto la pretesa di ripresa a tassazione in ossequio alla contestata incongruità e sproporzionalità dei costi sostenuti afferenti a un canone di locazione.

Contestualmente, la società contribuente portava a notifica ricorso avverso la stessa pronuncia, per i capi di propria soccombenza, segnatamente per aver respinto l'appello incidentale decidendo Ric. 2021 n. 10686 sez.

MT - ud. 22-06-2022 -2- sull'inammissibilità per la carenza di deduzione di specifiche critiche con riguardo alla propria doglianza, relativa all'inerenza dei costi sostenuti dalla società.

L'impugnazione promossa dal contribuente è stata iscritta come ricorso incidentale autonomo nel medesimo numero di registro generale.

Entrambe le parti hanno spiegato difese con tempestivo controricorso agli atti introduttivi avversari e, l'Avvocatura dello Stato ha altresì contro dedotto inerponendo ricorso incidentale al ricorso incidentale autonomo svolto dal contribuente, ove ha riproposto le medesime doglianze già avanzate con il proprio ricorso principale.

In prossimità dell'adunanza la parte privata ha depositato memoria a sostegno delle proprie ragioni.

CONSIDERATO Va esaminato per primo il ricorso erariale (il cui contenuto è altresì riprodotto nel ricorso erariale incidentale al ricorso autonomo del contribuente), affidato a due motivi.

Con il primo motivo si prospetta violazione e falsa applicazione degli artt. 39 d.P.R. 600/1973, 109 d.P.R. 917/1986 nonché 2727, 2729 e 2697 c.c. in relazione all'art. 360 comma 1, n. 3 c.p.c.

Con il secondo motivo si lamenta violazione degli art. 112 e 277 c.p.c., nonché 2 e 36 del D.Igs. 546/92, in relazione all'art. 360 comma 1, n. 4 c.p.c.

Col primo motivo l'Agenzia delle Entrate si duole del malgoverno del contenuto dell'onere probatorio da parte della Commissione regionale; mentre col secondo motivo lamenta la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato in relazione alla mancata statuizione sulla quantificazione della pretesa fiscale.

Ric. 2021 n. 10686 sez.

MT - ucl. 22-06-2022 -3- Le censure possovuessere trattate congiuntamente e propongono un'inammissibile richiesta di rivalutazione del merito della valutazione operata dai giudici di prime cure in ordine al giudizio sulla congruità del canone di locazione dichiarato e dedotto dalla contribuente.

Come è noto, il ricorso per cassazione conferisce al giudice di legittimità non il potere di riesaminare il merito dell'intera vicenda processuale, ma solo la facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice di merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l'attendibilità e la concludenza e di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamente la prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (Cass. 4 novembre 2013 n. 24679; Cass. 16 novembre 2011 n. 27197; Cass. 6 aprile 2011 n. 7921; Cass. 21 settembre 2006 n. 20455; Cass. 4 aprile 2006 n. 7846; Cass. 9 settembre 2004 n. 18134; Cass. 7 febbraio 2004 n. 2357).

Né il giudice del merito, che attinga il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, è tenuto ad un'esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti (ad es.: Cass. 7 gennaio 2009 n. 42; Cass. 17 luglio 2001 n. 9662).

Per completezza argomentativa, quanto alla denuncia di violazione del disposto di cui all'art. 112 c.p.c. si osserva che i poteri del giudice di merito si esplicano nei limiti dei fatti dedotti dalle parti, potendo soltanto integrare gli elementi probatori dalle medesime offerte, ma non a svolgere un ruolo sostitutivo o supplente.

Anche nel processo tributario, retto dal principio misto acquisitivo — dispositivo, trova piena applicazione l'art. 2697 c.c. relativamente all'onere della Ric. 2021 n. 10686 sez.

MT - ud. 22-06-2022 -4- prova, pertanto, l'[OSCURATO:PERSONA] è tenuta a fornire la prova dei fatti costitutivi della propria pretesa.

L'art. 7 del D.lgs n. 546/1992 sul potere di disporre l'acquisizione d'ufficio di mezzi di prova attribuisce al Giudice soltanto un potere in funzione integrativa e non sostitutiva degli elementi di giudizio (ad es: Cass.

Sentenza 20.01.2016, n. 955 e, da ultimo, Cass.

Sentenza 25 ottobre 2021, n. 29856).

Il ricorso principale (ed incidentale al ricorso del contribuente) dev'essere dichiarato inammissibile.

Si può dunque procedere all'esame del ricorso incidentale autonomo proposto dalla parte contribuente, affidato ad unico motivo.

Con l'unico motivo si censura violazione art. 360 n. 3 c.p.c. in riferimento alla violazione e falsa applicazione dell'art. 53 D.Lgs 546/1992 e dell'art. 342 c.p.c. nonché dell'art. 14 delle preleggi con conseguente ammissibilità dell'appello incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. in relazione all'art. 360 c.p.c. n. 3 In tema di contenzioso tributario, è inammissibile, per difetto di specificità dei motivi, l'atto di appello che, limitandosi a riprodurre le argomentazioni poste a sostegno della domanda disattesa dal giudice di primo grado, senza il minimo riferimento alle statuizioni di cui è chiesta la riforma, non contenga alcuna parte argomentativa che, mediante censura espressa e motivata, miri a contestare il percorso logico-giuridico della sentenza impugnata (Cass., 1461/2017; Cass., 4017/2019; Cass., 20468/2021).

Nella specie, la CTR ha dichiarato l'inammissibilità dell'appello sul presupposto che l'appellante si fosse limitato a richiamare le deduzioni e le eccezioni formulate nel giudizio di prime cure, senza censurare le statuizioni della pronuncia impugnata.

Ric. 2021 n. 10686 sez.

MT - ud. 22-06-2022 -5- Tale statuizione è decisiva, anche senza esprimersi circa la correttezza del ragionamento della CTR, occorre rilevare che il vizio in cui è incorsa la contribuente finisce per tradursi in ulteriore vizio di inammissibilità dell'impugnazione di ultima istanza, tanto più in considerazione del fatto che il contribuente omette di riportare il testo integrale dell'appello (ma uno stralcio a pag. 7 del proprio atto introduttivo), non essendo pertanto possibile la verifica circa la effettiva specificità dei motivi di censura dell'appello.

Nel caso di censure che riguardino la denunciata genericità dei motivi di appello è ritenuta condizione di ammissibilità del ricorso la trascrizione per esteso del contenuto dell'atto di appello (Cass. n. 12664 del 2012) ovvero l'indicazione dell'impianto specifico dei motivi di appello formulati (Cass. n. 9734 del 2004; Cass. n. 86 del 2012; Cass.n. 2143 del 2015), senza che sia sufficiente un mero rinvio all'atto di appello (cfr. Cass. n. 20405 del 2006; Cass. n. 23420 del 2011).

Poiché l'impugnazione non contiene né la trascrizione per esteso del contenuto dell'atto né l'indicazione specifica dei motivi di appello, limitandosi ad esporre, sinteticamente, le doglianze avanzate in sede di secondo grado, il motivo di ricorso avanzato dal contribuente manca di autosufficienza.

Ad ogni modo, anche ove il ricorso incidentale e l'appello del contribuente potessero considerarsi ammissibili vale la pena precisare come le doglianze proposte si risolvano in un riesame del merito, operato dai giudici di primo grado, circa la mancata inerenza di costi sostenuti con riferimento a vari contratti afferenti all'attività della contribuente.

Tale esame nel merito è evidentemente precluso al giudice di legittimità e comporta l'inammissibilità del ricorso incidentale.

Ric. 2021 n. 10686 sez.

MT - ud. 22-06-2022 -6- Pertanto, il ricorso principale ed il ricorso incidentale sono inammissibili e tali debbono essere dichiarati.

La soccombenza reciproca giustifica la compensazione delle spese.

PQM La Corte dichiara inammissibili il ricorso principale ed il ricorso incidentale autonomo.

Compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità in ragione della reciproca soccombenza.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 115/2002 la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente incidentale dell'ulteriore importo a titolo di contribut

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso 10686-2021 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del ív Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 4, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - ricorso successivo [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 4, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - controricorrente e ricorrente incidentale - avverso la sentenza n. 2291/1/2020 della [OSCURATO:PERSONA] della LOMBARDIA, depositata il 13/10/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/06/2022 dal Co: [OSCURATO:PERSONA] I. RILEVATO L'Agenzia delle entrate ricorre avverso la sentenza della CTR Lombardia, confermativa della sentenza della [OSCURATO:PERSONA] di Milano, segnatamente per aver disconosciuto la pretesa di ripresa a tassazione in ossequio alla contestata incongruità e sproporzionalità dei costi sostenuti afferenti a un canone di locazione. Contestualmente, la società contribuente portava a notifica ricorso avverso la stessa pronuncia, per i capi di propria soccombenza, segnatamente per aver respinto l'appello incidentale decidendo Ric. 2021 n. 10686 sez. MT - ud. 22-06-2022 -2- sull'inammissibilità per la carenza di deduzione di specifiche critiche con riguardo alla propria doglianza, relativa all'inerenza dei costi sostenuti dalla società. L'impugnazione promossa dal contribuente è stata iscritta come ricorso incidentale autonomo nel medesimo numero di registro generale. Entrambe le parti hanno spiegato difese con tempestivo controricorso agli atti introduttivi avversari e, l'Avvocatura dello Stato ha altresì contro dedotto inerponendo ricorso incidentale al ricorso incidentale autonomo svolto dal contribuente, ove ha riproposto le medesime doglianze già avanzate con il proprio ricorso principale. In prossimità dell'adunanza la parte privata ha depositato memoria a sostegno delle proprie ragioni. CONSIDERATO Va esaminato per primo il ricorso erariale (il cui contenuto è altresì riprodotto nel ricorso erariale incidentale al ricorso autonomo del contribuente), affidato a due motivi. Con il primo motivo si prospetta violazione e falsa applicazione degli artt. 39 d.P.R. 600/1973, 109 d.P.R. 917/1986 nonché 2727, 2729 e 2697 c.c. in relazione all'art. 360 comma 1, n. 3 c.p.c. Con il secondo motivo si lamenta violazione degli art. 112 e 277 c.p.c., nonché 2 e 36 del D.Igs. 546/92, in relazione all'art. 360 comma 1, n. 4 c.p.c. Col primo motivo l'Agenzia delle Entrate si duole del malgoverno del contenuto dell'onere probatorio da parte della Commissione regionale; mentre col secondo motivo lamenta la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato in relazione alla mancata statuizione sulla quantificazione della pretesa fiscale. Ric. 2021 n. 10686 sez. MT - ucl. 22-06-2022 -3- Le censure possovuessere trattate congiuntamente e propongono un'inammissibile richiesta di rivalutazione del merito della valutazione operata dai giudici di prime cure in ordine al giudizio sulla congruità del canone di locazione dichiarato e dedotto dalla contribuente. Come è noto, il ricorso per cassazione conferisce al giudice di legittimità non il potere di riesaminare il merito dell'intera vicenda processuale, ma solo la facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice di merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l'attendibilità e la concludenza e di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamente la prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (Cass. 4 novembre 2013 n. 24679; Cass. 16 novembre 2011 n. 27197; Cass. 6 aprile 2011 n. 7921; Cass. 21 settembre 2006 n. 20455; Cass. 4 aprile 2006 n. 7846; Cass. 9 settembre 2004 n. 18134; Cass. 7 febbraio 2004 n. 2357). Né il giudice del merito, che attinga il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, è tenuto ad un'esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti (ad es.: Cass. 7 gennaio 2009 n. 42; Cass. 17 luglio 2001 n. 9662). Per completezza argomentativa, quanto alla denuncia di violazione del disposto di cui all'art. 112 c.p.c. si osserva che i poteri del giudice di merito si esplicano nei limiti dei fatti dedotti dalle parti, potendo soltanto integrare gli elementi probatori dalle medesime offerte, ma non a svolgere un ruolo sostitutivo o supplente. Anche nel processo tributario, retto dal principio misto acquisitivo — dispositivo, trova piena applicazione l'art. 2697 c.c. relativamente all'onere della Ric. 2021 n. 10686 sez. MT - ud. 22-06-2022 -4- prova, pertanto, l'[OSCURATO:PERSONA] è tenuta a fornire la prova dei fatti costitutivi della propria pretesa. L'art. 7 del D.lgs n. 546/1992 sul potere di disporre l'acquisizione d'ufficio di mezzi di prova attribuisce al Giudice soltanto un potere in funzione integrativa e non sostitutiva degli elementi di giudizio (ad es: Cass. Sentenza 20.01.2016, n. 955 e, da ultimo, Cass. Sentenza 25 ottobre 2021, n. 29856). Il ricorso principale (ed incidentale al ricorso del contribuente) dev'essere dichiarato inammissibile. Si può dunque procedere all'esame del ricorso incidentale autonomo proposto dalla parte contribuente, affidato ad unico motivo. Con l'unico motivo si censura violazione art. 360 n. 3 c.p.c. in riferimento alla violazione e falsa applicazione dell'art. 53 D.Lgs 546/1992 e dell'art. 342 c.p.c. nonché dell'art. 14 delle preleggi con conseguente ammissibilità dell'appello incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. in relazione all'art. 360 c.p.c. n. 3 In tema di contenzioso tributario, è inammissibile, per difetto di specificità dei motivi, l'atto di appello che, limitandosi a riprodurre le argomentazioni poste a sostegno della domanda disattesa dal giudice di primo grado, senza il minimo riferimento alle statuizioni di cui è chiesta la riforma, non contenga alcuna parte argomentativa che, mediante censura espressa e motivata, miri a contestare il percorso logico-giuridico della sentenza impugnata (Cass., 1461/2017; Cass., 4017/2019; Cass., 20468/2021). Nella specie, la CTR ha dichiarato l'inammissibilità dell'appello sul presupposto che l'appellante si fosse limitato a richiamare le deduzioni e le eccezioni formulate nel giudizio di prime cure, senza censurare le statuizioni della pronuncia impugnata. Ric. 2021 n. 10686 sez. MT - ud. 22-06-2022 -5- Tale statuizione è decisiva, anche senza esprimersi circa la correttezza del ragionamento della CTR, occorre rilevare che il vizio in cui è incorsa la contribuente finisce per tradursi in ulteriore vizio di inammissibilità dell'impugnazione di ultima istanza, tanto più in considerazione del fatto che il contribuente omette di riportare il testo integrale dell'appello (ma uno stralcio a pag. 7 del proprio atto introduttivo), non essendo pertanto possibile la verifica circa la effettiva specificità dei motivi di censura dell'appello. Nel caso di censure che riguardino la denunciata genericità dei motivi di appello è ritenuta condizione di ammissibilità del ricorso la trascrizione per esteso del contenuto dell'atto di appello (Cass. n. 12664 del 2012) ovvero l'indicazione dell'impianto specifico dei motivi di appello formulati (Cass. n. 9734 del 2004; Cass. n. 86 del 2012; Cass.n. 2143 del 2015), senza che sia sufficiente un mero rinvio all'atto di appello (cfr. Cass. n. 20405 del 2006; Cass. n. 23420 del 2011). Poiché l'impugnazione non contiene né la trascrizione per esteso del contenuto dell'atto né l'indicazione specifica dei motivi di appello, limitandosi ad esporre, sinteticamente, le doglianze avanzate in sede di secondo grado, il motivo di ricorso avanzato dal contribuente manca di autosufficienza. Ad ogni modo, anche ove il ricorso incidentale e l'appello del contribuente potessero considerarsi ammissibili vale la pena precisare come le doglianze proposte si risolvano in un riesame del merito, operato dai giudici di primo grado, circa la mancata inerenza di costi sostenuti con riferimento a vari contratti afferenti all'attività della contribuente. Tale esame nel merito è evidentemente precluso al giudice di legittimità e comporta l'inammissibilità del ricorso incidentale. Ric. 2021 n. 10686 sez. MT - ud. 22-06-2022 -6- Pertanto, il ricorso principale ed il ricorso incidentale sono inammissibili e tali debbono essere dichiarati. La soccombenza reciproca giustifica la compensazione delle spese. PQM La Corte dichiara inammissibili il ricorso principale ed il ricorso incidentale autonomo. Compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità in ragione della reciproca soccombenza. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 115/2002 la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente incidentale dell'ulteriore importo a titolo di contribut
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