CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 47790/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la ordinanza del 21/03/2023 della Corte di appello di Errl'al ?e,rut visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso peri l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], con atto del proprg difensore e procuratore speciale, impugna l'ordinanza della Corte di appello deoriAidei 21 marzo scorso, che ha dichiarato inammissibile la sua istanza di revisione della sentenza di condanna alla pena di undici anni e quattro mesi di reclusione, emessa nei suoi confronti il 20 aprile 2017 dalla Corte di assise di appello di Roma per sequestro di persona a scopo di estorsione ed altri reati, divenuta irrevocabile il 18 aprile 2018. 2. La Corte di appello ha ritenuto che l'istanza si presentava puramente reiterativa di altra precedentemente avanzata dallo stesso condannato e dichiarata inammissibile, da quella stessa Corte, con ordinanza del 5 maggio 2022. In detta prima istanza, Martinelli aveva lamentato la mancata assunzione di una prova decisiva, quale sarebbe stata la testimonianza della vittima del reato. Osservava, però, la Corte d'appello - in quel suo primo provvedimento, riprodotto testualmente in quello oggi impugnato - che egli, nel corso del giudizio di merito, aveva avanzato richiesta di giudizio abbreviato condizionato all'esame di tale soggetto o, in subordine, allo stato degli atti, e che, respinta la richiesta principale, aveva invece manifestato la volontà di proseguire con il rito ordinario, venendo tuttavia respinta tale sua richiesta, in quanto ritenuta tardiva; inoltre - evidenziava l'ordinanza - il tema dell'omessa assunzione di tale prova non era stato riproposto nei successivi gradi del giudizio di merito, né comunque si era in presenza di prova nuova o sopravvenuta. 3. Con il ricorso in scrutinio, Martinelli lamenta la violazione dell'art. 6, CEDU, ritenendo leso il suo diritto al contraddittorio, per non aver avuto la possibilità di interrogare o far interrogare nel corso del processo la persona offesa dal reato, e denunciando l'assenza di una motivazione sulle ragioni per le quali non è stata ritenuta necessaria l'escussione della stessa. 4. Ha depositato requisitoria scritta il Procuratore generale, concludendo per l'inammissibilità del ricorso. 5. Il ricorso è inammissibile. 5.1. La doglianza proposta, in primo luogo, è aspecifica, consistendo nella - ulteriore - reiterazione di quella già avanzata con la prima istanza di revisione e già disattesa con motivazione con la quale l'impugnazione elude ogni confronto critico. 5.2. Essa, inoltre, è priva di ogni fondamento giuridico. Anzitutto, perché la mancata escussione del testimone in contraddittorio è stata il prodotto di una libera scelta dell'accusato, che ha optato per il rito abbreviato, con un'opzione non revocabile. Ed altresì perché, a norma dell'art. 630, lett. c), cod. proc. pen., la revisione presuppone che le "nuove prove", oltre che esistenti e non solamente ipotizzate od ipotizzabili, debbano potersi apprezzare come decisive per l'esito liberatorio del condannato, tali, cioè, da sole od in combinazione con quelle già acquisite nel processo di cognizione, da ribaltarne il giudizio di colpevolezza (così, tra molte altre, Sez. 2, n. 18765 del 13/03/2018, Buscaglia, Rv. 273028): mentre il ricorso nulla allega, da cui poter ipotizzare la decisività della prova non acquisita. 6. L'inammissibilità del ricorso comporta obbligatoriamente — ai sensi dell'art. 616, cod. proc. pen. — la condanna del proponente alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi una sua assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000). Detta somma, considerando la manifesta assenza di pregio degli argomenti addotti, va fissata in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in, favore della Cassa delle ammende. Così d