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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 3 luglio 2026

Cassazione n. 22652/2026

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in persona del legale rappresentante pro tempore,elett. dom.to presso la Cancelleria di questa Corte, rappresentato e difesodall’avv. [OSCURATO:PERSONA].controricorrentenonchéCala [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona dei legali rappresentantipro tempore.intimateavverso la sentenza della Corte d’Appello di Ancona n. 74/2023 pubblicata indata 21/02/2023, n.r.g. 207/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 09/06/2026 dalConsigliere dott. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 15714/2023Numero sezionale 2831/2026Numero di raccolta generale 22652/2026Data pubblicazione 03/07/20261.- [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto ed ottenuto dal Tribunale di Macerata decretoingiuntivo per la somma di euro 12.360,00 nei confronti di PrincipatoCalogero, a titolo di retribuzione maturata nel periodo di imbarco da ottobre2015 a maggio 2016 sulla motopesca “[OSCURATO:PERSONA]”, acquistata dal Principatocon atto di compravendita del 03/06/2016 dalla [OSCURATO:PERSONA] srl, che inprecedenza l’aveva concessa in affitto alla [OSCURATO:PERSONA] srls.2.- [OSCURATO:PERSONA] proponeva opposizione, eccependo sia il proprio difetto dilegittimazione passiva, visto che era divenuto proprietario dell’imbarcazionesolo a giugno 2016 e quindi in epoca successiva alla cessazione dell’imbarcodel lavoratore; sia il sequestro giudiziario della motobarca da pesca in data12/01/2016 e quindi il mancato svolgimento di qualunque attività da quelladata.

Chiedeva comunque l’autorizzazione a chiamare in causa sia laprecedente proprietaria della motobarca ([OSCURATO:PERSONA] srl), sia la societàaffittuaria della stessa ([OSCURATO:PERSONA] srls), anche per formulare nei loro confrontidomanda di manleva di quanto fosse stato in ipotesi condannato a pagare allavoratore, atteso che nell’atto di compravendita era stato espressamenteprevisto che il bene veniva trasferito libero da pesi, oneri e trascrizionipregiudizievoli.3.- Autorizzata la chiamata in causa, espletata l’istruttoria testimoniale,disposta una consulenza tecnica d’ufficio di tipo contabile, il Tribunale, inparziale accoglimento dell’opposizione, revocava il decreto ingiuntivo econdannava il Principato al pagamento della minor somma di euro 9.268,24;infine rigettava la domanda di manleva del Principato nei confronti delle duesocietà.4.- Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d’Appello accoglieva ilgravame interposto dal Principato e per l’effetto, in accoglimentodell’opposizione, revocava il decreto ingiuntivo.Per quanto ancora rileva in questa sede, a sostegno della sua decisione laCorte territoriale affermava:a) la fattispecie in esame può essere ricondotta a quella contemplatadall’art 347 cod.nav., ai sensi del quale “… in caso di cambiamentodell’armatore della nave, il nuovo armatore succede al precedente intutti i diritti ed obblighi derivanti dai contratti di arruolamento deiNumero registro generale 15714/2023Numero sezionale 2831/2026Numero di raccolta generale 22652/2026Data pubblicazione 03/07/2026componenti dell’equipaggio, ma questi possono chiedere la risoluzionedel contratto all’arrivo della nave in un porto nazionale”;b) ai sensi dell’art. 272 cod.nav., “… in mancanza della dichiarazione diarmatore debitamente resa pubblica, armatore si presume ilproprietario fino a prova contraria …”;c) in forza dell’atto pubblico del [OSCURATO:DATA_NASCITA], di risoluzione del contrattodi affitto della motobarca da pesca e di nomina di armatore e dicontestuale trasferimento della proprietà dell’imbarcazioneall’appellante, si è realizzato in capo a quest’ultimo, nell’acquisita vestedi nuovo armatore, anche l’effetto successorio contemplato dall’art. 347cit.;d) tuttavia tale effetto successorio non implica una responsabilità delsuccessore per i debiti contratti dalla dante causa in epoca anteriore altrasferimento;e) a tale conclusione induce l’art. 347 bis cod. nav., introdotto dall’art. 3d.lgs. n. 61/2018 (non ancora in vigore alla data del contratto dicompravendita in esame e quindi inapplicabile ratione temporis), aisensi del quale sono state estese anche ai rapporti di lavoro delpersonale marittimo le disposizioni in materia di trasferimentod’azienda di cui all’art. 2112 c.c.;f) quindi solo attraverso la modifica normativa in esame è divenutaoperante l’art. 2112 c.c., che costituisce deroga al principio generale,secondo cui la responsabilità del successore nel contratto sorgeesclusivamente per i debiti futuri e non si estende alle inadempienzegià maturate in capo al dante causa ed il vincolo di solidarietà gravantesul successore per le obbligazioni rimaste inadempiute dal dante causaè frutto dell’espressa volontà legislativa di rafforzare la tutela deilavoratori subordinati;g) pertanto prima dell’introduzione dell’art. 347 bis cod.nav. nessunprincipio legale operava nel senso preteso dall’originario ricorrente invia monitoria;h) anche laddove volesse assimilarsi la fattispecie del mutamentodell’armatore della nave alla cessione di azienda, la responsabilità delnuovo armatore sarebbe comunque estesa soltanto a quei debitiNumero registro generale 15714/2023Numero sezionale 2831/2026Numero di raccolta generale 22652/2026Data pubblicazione 03/07/2026inerenti all’azienda ceduta ed anteriori al trasferimento, che risultino dailiberi contabili obbligatori ex art. 2560, co. 2, c.c.;i) in tale prospettiva, ai sensi del combinato disposto degli artt. 170 ss.cod.nav., 4, co. 4, e 7, co. 1, d.P.R. n. 1124/1965, gli armatori dellenavi hanno l’obbligo di istituzione e tenuta del ruolo di equipaggio edegli stati di paga di bordo, i quali tengono luogo dei libri di matricola edi paga;j) sussiste dunque l’inammissibilità dell’istanza monitoria, atteso che illavoratore non ha fornito prova scritta ex art. 633 c.p.c. del creditoazionato nei confronti del nuovo armatore dell’imbarcazione, per lemensilità maturate tutte in epoca anteriore al trasferimento diproprietà, attraverso le risultanze del ruolo di equipaggio e degli statidi paga di bordo, né ha sollecitato l’esibizione di tali libri obbligatori nelgiudizio di primo grado di opposizione al decreto ingiuntivo, come erasuo onere (Cass. ord. n. 13903/2020);k) si tratta di una lacuna probatoria grave, laddove si consideri chel’iscrizione nei libri contabili obbligatori dell’azienda è un elementocostitutivo della responsabilità dell’acquirente dell’azienda per i debitiad essa inerenti;l) tale mancanza probatoria può essere rilevata anche d’ufficio (Cas. ord.n. 22418/2017);m) occorre allora stabilire se vi sia stata da parte dell’acquirentel’assunzione spontanea di siffatta responsabilità, a titolo contrattuale;n) il chiaro ed univoco tenore dell’atto pubblico di compravendita del03/06/2016 è di segno esattamente contrario, poiché attesta che iltrasferimento di proprietà è comprensivo di tutte le ragioni “attive”spettanti alla cedente sul bene ceduto e vi è l’espressa garanzia delcedente circa l’insussistenza di debiti di natura previdenziale;o) le deposizioni testimoniali raccolte in primo grado non sono idonee adimostrare l’esistenza di un impegno assunto contrattualmente everbalmente dall’acquirente, poiché da quelle deposizioni si evince chel’acquirente propose di ridurre il prezzo di circa euro 20.000,00,destinata al pagamento delle spettanze degli imbarcati, ma taleproposta non venne accettata dall’alienante.Numero registro generale 15714/2023Numero sezionale 2831/2026Numero di raccolta generale 22652/2026Data pubblicazione 03/07/20264.- Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione,affidato a quattro motivi.5.- [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso.6.- Le due società intimate sono rimaste tali.7.- Il ricorrente e [OSCURATO:PERSONA] hanno depositato memoria.8.- Il collegio si è riservata la motivazione nei termini di legge.RAGIONI DELLA DECISIONE1.- Con il primo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c.il ricorrente lamenta “violazione e/o falsa applicazione” dell’art. 347 cod.nav.,per avere la Corte territoriale interpretato tale norma nel senso di escluderela responsabilità dell’acquirente per i debiti sorti in epoca anterioreall’acquisto, introdotta soltanto dall’art. 347 bis cod.nav., non in vigoreall’epoca dei fatti di causa.Il motivo è infondato.Come riconosce anche il ricorrente (v. ricorso per cassazione, p. 15),questa Corte ha affermato che la fattispecie del cambiamento dell’armatoredella nave di cui all’art. 347 cod.nav. è diversa da quella dell’art. 2112 c.c.,poiché concerne soltanto un elemento dell’azienda (Cass. n. 5754/1995).

Taleconclusione è stata confermata anche di recente (Cass. n. 10748/2024),essendosi evidenziato che nelle fattispecie di cambiamento dell'armatore dellanave e dell'esercente il velivolo ex artt. 347 e 917 cod.nav. non è configurabileun trasferimento di azienda ai sensi dell'art. 2112 c.c., in quanto esse siriferiscono ad un singolo elemento dell'azienda (la nave e l'aeromobile) e aicontratti di arruolamento su navi e aeromobili determinati.

In particolare,nella motivazione questa Corte ha precisato: “… L’interpretazione data all’art.347 cod.nav. … evidenzia come la fattispecie del «cambiamentodell'armatore» della nave o del «cambiamento dell'esercente», regolate,rispettivamente, dagli artt. 347 e 917 cod.nav., sono diverse dalla fattispeciedel «trasferimento d’azienda» regolato dall’art. 2112 cod.civ., perchéconcernono soltanto un elemento dell'azienda («la nave » e «l’aeromobile»),con indifferenza rispetto al presupposto della permanenza dell'aziendamedesima, e riguardano, perciò, unicamente i contratti di arruolamento sunavi o aeromobili determinati, non il mutamento dell'armatore odell’esercente con riguardo ai contratti di arruolamento su navi o aeromobiliNumero registro generale 15714/2023Numero sezionale 2831/2026Numero di raccolta generale 22652/2026Data pubblicazione 03/07/2026non determinati, ipotesi, appunto, riconducibili al trasferimento dell'azienda…” (Cass. n. 10748 cit.).Peraltro, a conferma della diversità delle fattispecie sta lo stesso art. 347bis cod.nav. rubricato “Mantenimento dei diritti del personale marittimo incaso di trasferimento d'azienda” (introdotto dall’art. 3, co. 1, d.lgs. 18 maggio2018, n. 61).

Tale norma, nel suo ultimo periodo, prevede: “Le disposizioni inmateria di trasferimento di azienda non si applicano qualora l'oggetto deltrasferimento consista esclusivamente in una o più navi marittime”.

Quindi illegislatore ha ribadito che la disciplina del trasferimento d’azienda restainapplicabile nel caso in cui il trasferimento riguardi unicamente una o piùnavi marittime determinate, ossia considerate come beni individuati erilevanti come tali e non quali parti di un’azienda.In conclusione, ai sensi dell’art. 347 cod.nav. il nuovo armatore subentranel contratto di arruolamento, ma, in difetto di espressa previsione normativa,non risponde dei debiti pregressi in solido con l’alienante.2.- Con il secondo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, nn. 3) e5), c.p.c. il ricorrente lamenta “violazione e/o falsa applicazione” dell’art.2560 c.c. ed omesso esame di fatto decisivo per il giudizio, oggetto didiscussione fra le parti, ossia della testimonianza resa da [OSCURATO:PERSONA],sindacalista CISL.Il motivo è in parte infondato, in parte inammissibile.Una volta precisato che la vicenda successoria regolata dall’art. 347cod.nav. si connota per il fatto di avere ad oggetto unicamente una navedeterminata, considerata come bene di per sé e non come parte di un piùampio complesso aziendale, resta per definizione esclusa l’applicabilitàdell’art. 2560 c.c., che attiene appunto alla cessione dell’azienda.Il motivo è poi inammissibile, perché la testimonianza è un atto istruttorioe quindi non può integrare il “fatto storico decisivo”, cui si riferisce l’art. 360,co. 1, n. 5), c.p.c.

Al riguardo questa Corte ha più volte precisato che pereffetto della nuova formulazione dell'art. 360, co. 1, n. 5, c.p.c., comeintrodotta dal d.l. n. 83/2012, convertito, con modificazioni, dalla L. n.134/2012, oggetto del vizio di cui alla citata norma è oggi esclusivamentel'omesso esame circa un «fatto decisivo per il giudizio, che è stato oggetto didiscussione tra le parti».

Costituisce "fatto", agli effetti della menzionataNumero registro generale 15714/2023Numero sezionale 2831/2026Numero di raccolta generale 22652/2026Data pubblicazione 03/07/2026norma, non una "questione" o un "punto", ma: 1) un vero e proprio "fatto",in senso storico e normativo, ossia un fatto principale, ex art. 2697 c.c., cioèun "fatto" costitutivo, modificativo impeditivo o estintivo, o anche un fattosecondario, vale a dire un fatto dedotto ed affermato dalle parti in funzionedi prova di un fatto principale (cfr. Cass. n. 16655/2011; Cass. n. 7983/2014;Cass. n. 17761/2016; Cass. n. 29883/2017); 2) un preciso accadimentoovvero una precisa circostanza da intendersi in senso storico-naturalistico(cfr. Cass. n. 21152/2014; Cass. sez. un. n. 5745/2015); 3) un datomateriale, un episodio fenomenico rilevante, e le relative ricadute di esso intermini di diritto (cfr. Cass. n. 5133/2014); 4) una vicenda la cui esistenzarisulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali (cfr. Cass. sez. un. n.8053/2014).

Non costituiscono, viceversa, "fatti", il cui omesso esame possaintegrare il vizio in esame, tra gli altri: 1) le argomentazioni o deduzionidifensive (cfr. Cass. sez. un. n. 16303/2018, in motivazione; Cass. n.14802/2017; Cass. n. 21152/2015); 2) gli elementi istruttori in quanto tali,quando il fatto storico da essi rappresentato sia stato comunque preso inconsiderazione dal giudice, ancorché questi non abbia dato conto di tutte lerisultanze probatorie astrattamente rilevanti (cfr. Cass. sez. un. n.8053/2014).

Nessuno di tali caratteri riveste la deposizione testimoniale, cherappresenta invece un atto processuale astrattamente dotato di idoneitàprobatoria.3.- Con il terzo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c. ilricorrente lamenta “violazione e/o falsa applicazione” dell’art. 2735 c.c. peravere la Corte territoriale non tenuto in considerazione la confessionestragiudiziale resa dal Principato al teste [OSCURATO:PERSONA].Il motivo è inammissibile, perché introduce una questione nuova – inerentealla natura confessoria delle dichiarazioni rese dal Principato al sindacalistaPepa in occasione dell’incontro svoltosi a [OSCURATO:PERSONA] in unadeterminata occasione – di cui non vi è traccia nella sentenza impugnata.Quindi era onere del ricorrente precisare in quale atto processuale avesseprospettato quella questione.

Tale onere non è stato adempiuto.In ogni caso dalla deposizione testimoniale del Pepa, come riportata dalricorrente (v. ricorso per cassazione, p. 24), si evince che in quell’occasioneci fu soltanto una trattativa con il sindacalista, che peraltro non ebbe esitoNumero registro generale 15714/2023Numero sezionale 2831/2026Numero di raccolta generale 22652/2026Data pubblicazione 03/07/2026positivo, come evidenziato dalla Corte territoriale.Infine questa Corte ha più volte affermato che il riconoscimento di un fattoa sé sfavorevole e favorevole all'altra parte non ha natura confessoria, permancanza di animus confitendi, ove costituisca l'oggetto di una dellereciproche concessioni di un contratto di transazione, poiché in tal caso nonintegra una dichiarazione di scienza che sia fine a se stessa, ma s'inseriscenel contenuto del contratto transattivo ed è strumentale rispetto alraggiungimento dello scopo di questo, il che fa venir meno, nellarappresentazione interna che l'autore si forma della propria dichiarazione, labasilare caratteristica che alle confessioni conferisce forza probante (Cass. n.12691/2015; Cass. n. 712/1997).

Ciò vale a maggior ragione nel caso – comequello in esame – in cui la transazione neppure è stata conclusa, poiché lerelative trattative hanno avuto esito negativo.4.- Con il quarto motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c.il ricorrente lamenta “violazione e/o falsa applicazione” dell’art. 1362 c.c. peravere la Corte territoriale erroneamente interpretato la clausola dell’attopubblico di compravendita, nella quale si precisava che la cessione dellamotobarca veniva “… fatta ed accettata con il trasferimento nella parteacquirente della proprietà dell’unità da pesca sopracitata nello stato di fatto edi diritto in cui trovasi ed è comprensiva di tutte le ragioni, azioni e diritti chealla parte cedente spettano sul bene ceduto …”.Il motivo è inammissibile, perché si risolve nella contrapposizione di unapropria interpretazione a quella, plausibile ed ampiamente motivata, sceltadalla Corte territoriale.Al riguardo va ribadito che il controllo di legittimità sugli atti di autonomianegoziale individuale non può scadere nel controllo di merito ed anteporre aquella prescelta dai giudici d’appello una differente interpretazione soloperché reputata più plausibile ad opera della stessa parte ricorrente.

Come ènoto, anche l’accertamento della volontà negoziale si sostanzia in unaccertamento di fatto (ex multis Cass. n. 9070/2013; Cass. n. 12360/2014),riservato all'esclusiva competenza del giudice del merito (Cass. n.17067/2007; Cass. n. 11756/2006).

Ne consegue che le valutazioni delgiudice di merito soggiacciono sì, nel giudizio di cassazione, ad un sindacatocirca la verifica del rispetto dei canoni legali di ermeneutica contrattuale, maNumero registro generale 15714/2023Numero sezionale 2831/2026Numero di raccolta generale 22652/2026Data pubblicazione 03/07/2026la denuncia della violazione delle regole che presiedono all’interpretazione deicontratti non può certo risolversi nella mera contrapposizione diun’interpretazione diversa da quella criticata (tra le innumerevoli: Cass. n.18375/2006; Cass. n. 12468/2004; Cass. n. 22979/2004, Cass. n.7740/2003; Cass. n. 12366/2002; Cass. n. 11053/2000).5.- Le spese in favore del controricorrente seguono la soccombenza e sonoliquidate come in dispositivo.

Nulla va disposto sulle spese nei confronti dellesocietà rimaste intimate.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente a rimborsare alcontroricorrente le spese del presente giudizio di legittimità, che liquida ineuro 2.000,00, oltre euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario dellespese generali e accessori di legge.Dà atto che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da partedel ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensidell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115/2002 pari a quello per il ricorso anorma dell’art. 13, co. 1 bis, d.P.R. cit., se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione lavoro, in data09/06/2026.[OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
in persona del legale rappresentante pro tempore,elett. dom.to presso la Cancelleria di questa Corte, rappresentato e difesodall’avv. [OSCURATO:PERSONA].controricorrentenonchéCala [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona dei legali rappresentantipro tempore.intimateavverso la sentenza della Corte d’Appello di Ancona n. 74/2023 pubblicata indata 21/02/2023, n.r.g. 207/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 09/06/2026 dalConsigliere dott. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 15714/2023Numero sezionale 2831/2026Numero di raccolta generale 22652/2026Data pubblicazione 03/07/20261.- [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto ed ottenuto dal Tribunale di Macerata decretoingiuntivo per la somma di euro 12.360,00 nei confronti di PrincipatoCalogero, a titolo di retribuzione maturata nel periodo di imbarco da ottobre2015 a maggio 2016 sulla motopesca “[OSCURATO:PERSONA]”, acquistata dal Principatocon atto di compravendita del 03/06/2016 dalla [OSCURATO:PERSONA] srl, che inprecedenza l’aveva concessa in affitto alla [OSCURATO:PERSONA] srls.2.- [OSCURATO:PERSONA] proponeva opposizione, eccependo sia il proprio difetto dilegittimazione passiva, visto che era divenuto proprietario dell’imbarcazionesolo a giugno 2016 e quindi in epoca successiva alla cessazione dell’imbarcodel lavoratore; sia il sequestro giudiziario della motobarca da pesca in data12/01/2016 e quindi il mancato svolgimento di qualunque attività da quelladata. Chiedeva comunque l’autorizzazione a chiamare in causa sia laprecedente proprietaria della motobarca ([OSCURATO:PERSONA] srl), sia la societàaffittuaria della stessa ([OSCURATO:PERSONA] srls), anche per formulare nei loro confrontidomanda di manleva di quanto fosse stato in ipotesi condannato a pagare allavoratore, atteso che nell’atto di compravendita era stato espressamenteprevisto che il bene veniva trasferito libero da pesi, oneri e trascrizionipregiudizievoli.3.- Autorizzata la chiamata in causa, espletata l’istruttoria testimoniale,disposta una consulenza tecnica d’ufficio di tipo contabile, il Tribunale, inparziale accoglimento dell’opposizione, revocava il decreto ingiuntivo econdannava il Principato al pagamento della minor somma di euro 9.268,24;infine rigettava la domanda di manleva del Principato nei confronti delle duesocietà.4.- Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d’Appello accoglieva ilgravame interposto dal Principato e per l’effetto, in accoglimentodell’opposizione, revocava il decreto ingiuntivo.Per quanto ancora rileva in questa sede, a sostegno della sua decisione laCorte territoriale affermava:a) la fattispecie in esame può essere ricondotta a quella contemplatadall’art 347 cod.nav., ai sensi del quale “… in caso di cambiamentodell’armatore della nave, il nuovo armatore succede al precedente intutti i diritti ed obblighi derivanti dai contratti di arruolamento deiNumero registro generale 15714/2023Numero sezionale 2831/2026Numero di raccolta generale 22652/2026Data pubblicazione 03/07/2026componenti dell’equipaggio, ma questi possono chiedere la risoluzionedel contratto all’arrivo della nave in un porto nazionale”;b) ai sensi dell’art. 272 cod.nav., “… in mancanza della dichiarazione diarmatore debitamente resa pubblica, armatore si presume ilproprietario fino a prova contraria …”;c) in forza dell’atto pubblico del [OSCURATO:DATA_NASCITA], di risoluzione del contrattodi affitto della motobarca da pesca e di nomina di armatore e dicontestuale trasferimento della proprietà dell’imbarcazioneall’appellante, si è realizzato in capo a quest’ultimo, nell’acquisita vestedi nuovo armatore, anche l’effetto successorio contemplato dall’art. 347cit.;d) tuttavia tale effetto successorio non implica una responsabilità delsuccessore per i debiti contratti dalla dante causa in epoca anteriore altrasferimento;e) a tale conclusione induce l’art. 347 bis cod. nav., introdotto dall’art. 3d.lgs. n. 61/2018 (non ancora in vigore alla data del contratto dicompravendita in esame e quindi inapplicabile ratione temporis), aisensi del quale sono state estese anche ai rapporti di lavoro delpersonale marittimo le disposizioni in materia di trasferimentod’azienda di cui all’art. 2112 c.c.;f) quindi solo attraverso la modifica normativa in esame è divenutaoperante l’art. 2112 c.c., che costituisce deroga al principio generale,secondo cui la responsabilità del successore nel contratto sorgeesclusivamente per i debiti futuri e non si estende alle inadempienzegià maturate in capo al dante causa ed il vincolo di solidarietà gravantesul successore per le obbligazioni rimaste inadempiute dal dante causaè frutto dell’espressa volontà legislativa di rafforzare la tutela deilavoratori subordinati;g) pertanto prima dell’introduzione dell’art. 347 bis cod.nav. nessunprincipio legale operava nel senso preteso dall’originario ricorrente invia monitoria;h) anche laddove volesse assimilarsi la fattispecie del mutamentodell’armatore della nave alla cessione di azienda, la responsabilità delnuovo armatore sarebbe comunque estesa soltanto a quei debitiNumero registro generale 15714/2023Numero sezionale 2831/2026Numero di raccolta generale 22652/2026Data pubblicazione 03/07/2026inerenti all’azienda ceduta ed anteriori al trasferimento, che risultino dailiberi contabili obbligatori ex art. 2560, co. 2, c.c.;i) in tale prospettiva, ai sensi del combinato disposto degli artt. 170 ss.cod.nav., 4, co. 4, e 7, co. 1, d.P.R. n. 1124/1965, gli armatori dellenavi hanno l’obbligo di istituzione e tenuta del ruolo di equipaggio edegli stati di paga di bordo, i quali tengono luogo dei libri di matricola edi paga;j) sussiste dunque l’inammissibilità dell’istanza monitoria, atteso che illavoratore non ha fornito prova scritta ex art. 633 c.p.c. del creditoazionato nei confronti del nuovo armatore dell’imbarcazione, per lemensilità maturate tutte in epoca anteriore al trasferimento diproprietà, attraverso le risultanze del ruolo di equipaggio e degli statidi paga di bordo, né ha sollecitato l’esibizione di tali libri obbligatori nelgiudizio di primo grado di opposizione al decreto ingiuntivo, come erasuo onere (Cass. ord. n. 13903/2020);k) si tratta di una lacuna probatoria grave, laddove si consideri chel’iscrizione nei libri contabili obbligatori dell’azienda è un elementocostitutivo della responsabilità dell’acquirente dell’azienda per i debitiad essa inerenti;l) tale mancanza probatoria può essere rilevata anche d’ufficio (Cas. ord.n. 22418/2017);m) occorre allora stabilire se vi sia stata da parte dell’acquirentel’assunzione spontanea di siffatta responsabilità, a titolo contrattuale;n) il chiaro ed univoco tenore dell’atto pubblico di compravendita del03/06/2016 è di segno esattamente contrario, poiché attesta che iltrasferimento di proprietà è comprensivo di tutte le ragioni “attive”spettanti alla cedente sul bene ceduto e vi è l’espressa garanzia delcedente circa l’insussistenza di debiti di natura previdenziale;o) le deposizioni testimoniali raccolte in primo grado non sono idonee adimostrare l’esistenza di un impegno assunto contrattualmente everbalmente dall’acquirente, poiché da quelle deposizioni si evince chel’acquirente propose di ridurre il prezzo di circa euro 20.000,00,destinata al pagamento delle spettanze degli imbarcati, ma taleproposta non venne accettata dall’alienante.Numero registro generale 15714/2023Numero sezionale 2831/2026Numero di raccolta generale 22652/2026Data pubblicazione 03/07/20264.- Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione,affidato a quattro motivi.5.- [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso.6.- Le due società intimate sono rimaste tali.7.- Il ricorrente e [OSCURATO:PERSONA] hanno depositato memoria.8.- Il collegio si è riservata la motivazione nei termini di legge.RAGIONI DELLA DECISIONE1.- Con il primo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c.il ricorrente lamenta “violazione e/o falsa applicazione” dell’art. 347 cod.nav.,per avere la Corte territoriale interpretato tale norma nel senso di escluderela responsabilità dell’acquirente per i debiti sorti in epoca anterioreall’acquisto, introdotta soltanto dall’art. 347 bis cod.nav., non in vigoreall’epoca dei fatti di causa.Il motivo è infondato.Come riconosce anche il ricorrente (v. ricorso per cassazione, p. 15),questa Corte ha affermato che la fattispecie del cambiamento dell’armatoredella nave di cui all’art. 347 cod.nav. è diversa da quella dell’art. 2112 c.c.,poiché concerne soltanto un elemento dell’azienda (Cass. n. 5754/1995). Taleconclusione è stata confermata anche di recente (Cass. n. 10748/2024),essendosi evidenziato che nelle fattispecie di cambiamento dell'armatore dellanave e dell'esercente il velivolo ex artt. 347 e 917 cod.nav. non è configurabileun trasferimento di azienda ai sensi dell'art. 2112 c.c., in quanto esse siriferiscono ad un singolo elemento dell'azienda (la nave e l'aeromobile) e aicontratti di arruolamento su navi e aeromobili determinati. In particolare,nella motivazione questa Corte ha precisato: “… L’interpretazione data all’art.347 cod.nav. … evidenzia come la fattispecie del «cambiamentodell'armatore» della nave o del «cambiamento dell'esercente», regolate,rispettivamente, dagli artt. 347 e 917 cod.nav., sono diverse dalla fattispeciedel «trasferimento d’azienda» regolato dall’art. 2112 cod.civ., perchéconcernono soltanto un elemento dell'azienda («la nave » e «l’aeromobile»),con indifferenza rispetto al presupposto della permanenza dell'aziendamedesima, e riguardano, perciò, unicamente i contratti di arruolamento sunavi o aeromobili determinati, non il mutamento dell'armatore odell’esercente con riguardo ai contratti di arruolamento su navi o aeromobiliNumero registro generale 15714/2023Numero sezionale 2831/2026Numero di raccolta generale 22652/2026Data pubblicazione 03/07/2026non determinati, ipotesi, appunto, riconducibili al trasferimento dell'azienda…” (Cass. n. 10748 cit.).Peraltro, a conferma della diversità delle fattispecie sta lo stesso art. 347bis cod.nav. rubricato “Mantenimento dei diritti del personale marittimo incaso di trasferimento d'azienda” (introdotto dall’art. 3, co. 1, d.lgs. 18 maggio2018, n. 61). Tale norma, nel suo ultimo periodo, prevede: “Le disposizioni inmateria di trasferimento di azienda non si applicano qualora l'oggetto deltrasferimento consista esclusivamente in una o più navi marittime”. Quindi illegislatore ha ribadito che la disciplina del trasferimento d’azienda restainapplicabile nel caso in cui il trasferimento riguardi unicamente una o piùnavi marittime determinate, ossia considerate come beni individuati erilevanti come tali e non quali parti di un’azienda.In conclusione, ai sensi dell’art. 347 cod.nav. il nuovo armatore subentranel contratto di arruolamento, ma, in difetto di espressa previsione normativa,non risponde dei debiti pregressi in solido con l’alienante.2.- Con il secondo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, nn. 3) e5), c.p.c. il ricorrente lamenta “violazione e/o falsa applicazione” dell’art.2560 c.c. ed omesso esame di fatto decisivo per il giudizio, oggetto didiscussione fra le parti, ossia della testimonianza resa da [OSCURATO:PERSONA],sindacalista CISL.Il motivo è in parte infondato, in parte inammissibile.Una volta precisato che la vicenda successoria regolata dall’art. 347cod.nav. si connota per il fatto di avere ad oggetto unicamente una navedeterminata, considerata come bene di per sé e non come parte di un piùampio complesso aziendale, resta per definizione esclusa l’applicabilitàdell’art. 2560 c.c., che attiene appunto alla cessione dell’azienda.Il motivo è poi inammissibile, perché la testimonianza è un atto istruttorioe quindi non può integrare il “fatto storico decisivo”, cui si riferisce l’art. 360,co. 1, n. 5), c.p.c. Al riguardo questa Corte ha più volte precisato che pereffetto della nuova formulazione dell'art. 360, co. 1, n. 5, c.p.c., comeintrodotta dal d.l. n. 83/2012, convertito, con modificazioni, dalla L. n.134/2012, oggetto del vizio di cui alla citata norma è oggi esclusivamentel'omesso esame circa un «fatto decisivo per il giudizio, che è stato oggetto didiscussione tra le parti». Costituisce "fatto", agli effetti della menzionataNumero registro generale 15714/2023Numero sezionale 2831/2026Numero di raccolta generale 22652/2026Data pubblicazione 03/07/2026norma, non una "questione" o un "punto", ma: 1) un vero e proprio "fatto",in senso storico e normativo, ossia un fatto principale, ex art. 2697 c.c., cioèun "fatto" costitutivo, modificativo impeditivo o estintivo, o anche un fattosecondario, vale a dire un fatto dedotto ed affermato dalle parti in funzionedi prova di un fatto principale (cfr. Cass. n. 16655/2011; Cass. n. 7983/2014;Cass. n. 17761/2016; Cass. n. 29883/2017); 2) un preciso accadimentoovvero una precisa circostanza da intendersi in senso storico-naturalistico(cfr. Cass. n. 21152/2014; Cass. sez. un. n. 5745/2015); 3) un datomateriale, un episodio fenomenico rilevante, e le relative ricadute di esso intermini di diritto (cfr. Cass. n. 5133/2014); 4) una vicenda la cui esistenzarisulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali (cfr. Cass. sez. un. n.8053/2014). Non costituiscono, viceversa, "fatti", il cui omesso esame possaintegrare il vizio in esame, tra gli altri: 1) le argomentazioni o deduzionidifensive (cfr. Cass. sez. un. n. 16303/2018, in motivazione; Cass. n.14802/2017; Cass. n. 21152/2015); 2) gli elementi istruttori in quanto tali,quando il fatto storico da essi rappresentato sia stato comunque preso inconsiderazione dal giudice, ancorché questi non abbia dato conto di tutte lerisultanze probatorie astrattamente rilevanti (cfr. Cass. sez. un. n.8053/2014). Nessuno di tali caratteri riveste la deposizione testimoniale, cherappresenta invece un atto processuale astrattamente dotato di idoneitàprobatoria.3.- Con il terzo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c. ilricorrente lamenta “violazione e/o falsa applicazione” dell’art. 2735 c.c. peravere la Corte territoriale non tenuto in considerazione la confessionestragiudiziale resa dal Principato al teste [OSCURATO:PERSONA].Il motivo è inammissibile, perché introduce una questione nuova – inerentealla natura confessoria delle dichiarazioni rese dal Principato al sindacalistaPepa in occasione dell’incontro svoltosi a [OSCURATO:PERSONA] in unadeterminata occasione – di cui non vi è traccia nella sentenza impugnata.Quindi era onere del ricorrente precisare in quale atto processuale avesseprospettato quella questione. Tale onere non è stato adempiuto.In ogni caso dalla deposizione testimoniale del Pepa, come riportata dalricorrente (v. ricorso per cassazione, p. 24), si evince che in quell’occasioneci fu soltanto una trattativa con il sindacalista, che peraltro non ebbe esitoNumero registro generale 15714/2023Numero sezionale 2831/2026Numero di raccolta generale 22652/2026Data pubblicazione 03/07/2026positivo, come evidenziato dalla Corte territoriale.Infine questa Corte ha più volte affermato che il riconoscimento di un fattoa sé sfavorevole e favorevole all'altra parte non ha natura confessoria, permancanza di animus confitendi, ove costituisca l'oggetto di una dellereciproche concessioni di un contratto di transazione, poiché in tal caso nonintegra una dichiarazione di scienza che sia fine a se stessa, ma s'inseriscenel contenuto del contratto transattivo ed è strumentale rispetto alraggiungimento dello scopo di questo, il che fa venir meno, nellarappresentazione interna che l'autore si forma della propria dichiarazione, labasilare caratteristica che alle confessioni conferisce forza probante (Cass. n.12691/2015; Cass. n. 712/1997). Ciò vale a maggior ragione nel caso – comequello in esame – in cui la transazione neppure è stata conclusa, poiché lerelative trattative hanno avuto esito negativo.4.- Con il quarto motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c.il ricorrente lamenta “violazione e/o falsa applicazione” dell’art. 1362 c.c. peravere la Corte territoriale erroneamente interpretato la clausola dell’attopubblico di compravendita, nella quale si precisava che la cessione dellamotobarca veniva “… fatta ed accettata con il trasferimento nella parteacquirente della proprietà dell’unità da pesca sopracitata nello stato di fatto edi diritto in cui trovasi ed è comprensiva di tutte le ragioni, azioni e diritti chealla parte cedente spettano sul bene ceduto …”.Il motivo è inammissibile, perché si risolve nella contrapposizione di unapropria interpretazione a quella, plausibile ed ampiamente motivata, sceltadalla Corte territoriale.Al riguardo va ribadito che il controllo di legittimità sugli atti di autonomianegoziale individuale non può scadere nel controllo di merito ed anteporre aquella prescelta dai giudici d’appello una differente interpretazione soloperché reputata più plausibile ad opera della stessa parte ricorrente. Come ènoto, anche l’accertamento della volontà negoziale si sostanzia in unaccertamento di fatto (ex multis Cass. n. 9070/2013; Cass. n. 12360/2014),riservato all'esclusiva competenza del giudice del merito (Cass. n.17067/2007; Cass. n. 11756/2006). Ne consegue che le valutazioni delgiudice di merito soggiacciono sì, nel giudizio di cassazione, ad un sindacatocirca la verifica del rispetto dei canoni legali di ermeneutica contrattuale, maNumero registro generale 15714/2023Numero sezionale 2831/2026Numero di raccolta generale 22652/2026Data pubblicazione 03/07/2026la denuncia della violazione delle regole che presiedono all’interpretazione deicontratti non può certo risolversi nella mera contrapposizione diun’interpretazione diversa da quella criticata (tra le innumerevoli: Cass. n.18375/2006; Cass. n. 12468/2004; Cass. n. 22979/2004, Cass. n.7740/2003; Cass. n. 12366/2002; Cass. n. 11053/2000).5.- Le spese in favore del controricorrente seguono la soccombenza e sonoliquidate come in dispositivo. Nulla va disposto sulle spese nei confronti dellesocietà rimaste intimate. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente a rimborsare alcontroricorrente le spese del presente giudizio di legittimità, che liquida ineuro 2.000,00, oltre euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario dellespese generali e accessori di legge.Dà atto che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da partedel ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensidell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115/2002 pari a quello per il ricorso anorma dell’art. 13, co. 1 bis, d.P.R. cit., se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione lavoro, in data09/06/2026.[OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 22652/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris