CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 29003/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da 1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2. [OSCURATO:PERSONA], -[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lecce; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità dei ricorsi; udito per i ricorrenti l'avv. [OSCURATO:PERSONA], anche in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento della ordinanza impugnata; rilevato che avverso l'ordinanza sopra indicata, con la quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lecce aveva disposto nei riguardi di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] la sospensione dei termini di durata della custodia cautelare durante la pendenza dei termini per depositare la motivazione della sentenza, le difese hanno proposto ricorso immediato per cassazione, deducendo la violazione di legge e il vizio di motivazione; ritenuto che, a norma dell'art. 311, comma 2, cod. proc. pen., il ricorso immediato per cassazione può essere proposto, in alternativa alla richiesta di riesame ex art. 309 cod. proc. pen., esclusivamente avverso le ordinanze che dispongono per la prima volta una misura cautelare coerc:itiva e non anche avverso a tutti gli altri provvedimenti in materia di misure cautelari personali che sono, invece, appellabili ai sensi dell'art. 310 dello stesso codice di rito; che i ricorsi oggi in esame vanno, dunque, qualificati come appelli, con conseguente trasmissione degli atti al Tribunale di Lecce. P.Q.M. Qualificati i ricorsi quali impugnazioni ex art. 310 c.p.p., dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Lecce per quanto di competenza. Così dec