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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 21 settembre 2022

Cassazione n. 29850/2022

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el ricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 72, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 76L09 A345Z), [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 79P17 A345D), [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 78H42 A345I), [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 55L63 C096R) e [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 60A59 A345L), rappresentati e difesi, in virtù di procura speciale apposta in calce al controricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e domiciliati ex legepresso la Cancelleria della Corte di cassazione, in Roma, P.zza Cavour; -controricorrenti - R.G.N.20934/2018 C.C. 21/09/2022 [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte d’appello di L’Aquila, n. 784/2018 (pubblicata il 03/05/2018), udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21 settembre 2022 dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; lettala memoria depositata dalla difesa della ricorrente ai sensi dell’art. 380-bis.1. c.p.c. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con atto di citazione del dicembre 2006, i sig.ri [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], sulla premessa di essere comproprietari del fondo sito a L’Aquila, loc.

“Cansatessa”, in catasto al Foglio n. 51, particella n. 2033 (acquistato da [OSCURATO:PERSONA] il 29 aprile 1999), convenivano in giudizio, dinanzi al Tribunale di L’Aquila, la sig.ra [OSCURATO:PERSONA], proprietaria del terreno confinante individuato al medesimo foglio, particelle n. 863 e 864 (acquistato dalla stessa Moscardi il 28 gennaio 1992), formulando domanda di accertamento dell’esatta linea di confine tra la loro proprietà e quella della indicata convenuta e di apposizione di termini del confine attraverso stabili segni, nonché di restituzione in loro favore della porzione di terreno che fosse risultata indebitamente occupata dall’[OSCURATO:PERSONA], previa rimozione delle recinzioni, del manufatto metallico e del relativo basamento in cemento.

Istruita la causa con prova orale e C.T.U., il Tribunale adito, con sentenza n. 258/2012, in accoglimento delle domande attoree, accertava che l’esatta estensione del fondo degli attori rispetto al limitrofo fabbricato della convenuta era quella individuata dal C.T.U. nella relazione resa in data 16 dicembre 2008, e che il confine era quello raffigurato nella planimetria allegata alla relazione; ordinava, altresì, alle parti di apporre termini visibili, a spese comuni, al fine di delimitare l’accertato confine tra le proprietà e di rilasciare le porzioni di terreno dalle stesse occupate in favore di coloro che ne risultavano proprietari; condannava la convenuta alle spese di lite, salvo che per quelle occorse per la C.T.U..

2. Decidendo sul gravame interposto dalla [OSCURATO:PERSONA], la Corte di appello di L’Aquila, nella resistenza degli appellati (che proponevano anche appello incidentale per la riforma del capo della sentenza relativo al mancato riconoscimento del rimborso delle spese sostenute per il compenso del C.T.U.), con sentenza n. 784/2018 (pubblicata il 3 maggio 2018), rigettava l’appello principale e accoglieva quello incidentale, ponendo quindi le spese di C.T.U., già liquidate in primo grado, a carico dell’[OSCURATO:PERSONA], condannando la stessa a restituire in favore degli appellati la complessiva somma di euro 3.608,90, da questi ultimi pagata per tale titolo, oltre a condannarla alla rifusione degli esborsi e compensi del secondo grado di giudizio.

A fondamento dell’adottata decisione, la Corte abruzzese riteneva che gli attori avessero, con la domanda introduttiva, legittimamente proposto un’azione di regolamento di confini, ai sensi dell’art. 950 c.c., tra il loro fondo ed il fabbricato di proprietà della convenuta, al fine di eliminare una situazione di incertezza “soggettiva” sul confine con il fondo limitrofo, e dunque per adeguare la situazione di fatto a quella di diritto, deducendo che la sig.ra [OSCURATO:PERSONA], con la realizzazione di alcune recinzioni e di un manufatto metallico su piattaforma di cemento (realizzate peraltro nel 1992, in epoca anteriore all’acquisto della proprietà sul fondo da parte degli attori, avvenuto nel 1999), aveva eseguito arbitrari sconfinamenti, modificando il confine tra fondi ed impossessandosi di fatto di una striscia di terreno di proprietà degli appellati.

L’incertezza che doveva, perciò, essere rimossa all’esito dell’azione di regolamento di confini era da considerarsi – come già sottolineato - di tipo “soggettivo”, essendo stato contestato il confine apparente, in quanto difforme da quello catastale, e rivendicando gli appellati (ed appellanti in via incidentale) la proprietà esclusiva della striscia di terreno occupata dall’[OSCURATO:PERSONA] con le recinzioni, senza che fossero insorte contestazioni circa i rispettivi titoli di acquisto, né con riferimento ai corrispondenti diritti di proprietà.

3. Avverso la suddetta sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione, riferito a due motivi, l’[OSCURATO:PERSONA].

Hanno resistito con un congiunto controricorso [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

La difesa della ricorrente ha anche depositato memoria ai sensi dell’art. 380-bis.1. c.p.c. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo, articolato, motivo la ricorrente lamenta – ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. – la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., dei principi e delle regole in tema di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, nonché delle norme di diritto relative ai principi generali concernenti la ripartizione dell’onere della prova.

Inoltre, si duole – ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. e sotto vari profili -della nullità della sentenza e del procedimento.

Più specificamente, l’[OSCURATO:PERSONA] deduce che l’azione esperita dagli originari attori non aveva natura di “regolamento di confini” (art.950 c.c.) - come emergeva dal mero t enore letterale degli atti ma non dagli “argomenti” svolti - bensì di “rivendicazione” del diritto di proprietà (art. 948 c.c.), vertendo il conflitto non tra fondi ma tra titoli, per cui spettava agli attori fornire prova rigorosa del diritto vantato.

Pertanto, in mancanza della suddetta prova, si sarebbe dovuto ritenere che entrambi i giudici di merito erano incorsi in un errore di interpretazione della domanda, con violazione del disposto di cui all’art. 112 c.p.c..

Tale errata interpretazione dell’azione era dovuta, secondo la ricorrente, al mancato esame delle sue eccezioni, e, in particolare, di quella per cui ella aveva posseduto, fin dall’acquisto nel 1992, le aree adiacenti al suo fondo, di proprietà delle controparti, “nello stato di fatto in cui esse erano”.

2. Con il secondo motivo, la ricorrente denuncia – ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. – la violazione e la falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., nonché delle norme di diritto concernenti la ripartizione dell’onere della prova, lamentando, altresì, la nullità della sentenza e del procedimento, con riferimento all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. .

In particolare, l’[OSCURATO:PERSONA] ha inteso prospettare che, qualora si fosse dovuta ritenere introdotta correttamente un’azione di regolamento di confini, con la correlata attenuazione dell’onere della prova in capo alle controparti, queste ultime non avrebbero, tuttavia, fornito alcuna prova in ordine alla fondatezza della domanda ricondotta all’art. 950 c.c., con riguardo, specialmente, alle seguenti circostanze: - alla preesistenza di una recinzione in pali di legno e filo spinato, che le parti avverse assumevano essere stata successivamente divelta da essa ricorrente e dalla stessa spostata; - al fatto che tale spostamento fosse avvenuto successivamente al 29 aprile 1999, ovvero della data di acquisto, ad opera delle controparti, dei terreni confinanti con il suo; -alla circostanza che lo sconfinamento di 309 mq, asseritamente operato sul lato est della particella 864, era avvenuto in epoca successiva alla indicata data del 29 aprile 1999.

3. Rileva il collegio che i due motivi –esaminabili congiuntamente in quanto connessi –sono infondati e devono, perciò, essere rigettati.

In disparte il rilievo generale che l’attività di qualificazione della domanda compete al giudice di merito (cfr., per tutte, Cass. n. 20718/2018, che esclude la configurabilità del vizio di ultrapetizione in caso di adeguata motivazione al riguardo), la Corte di appello, con l’impugnata sentenza, ha proceduto (come già aveva fatto il giudice di primo grado) al corretto e motivato inquadramento dell’azione proposta dagli odierni controricorrenti, avendola esattamente ricondotta a quella di regolamento di confini.

A tal proposito, essa ha ritenuto che – sulla base del “petitum” concretamente dedotto e correlato alla prospettata “causa petendi” –gli attori, fin dall’introduzione della causa, avevano formulato una domanda di accertamento dei confini tra le proprietà limitrofe sulla base della considerazione dei reciproci titoli petitori (rimasti incontestati), non evidenziando la circostanza fattuale della promiscuità del possesso di una determinata parte controversa al fine di farne emergere una incertezza oggettiva, bensì limitandosi – sulla scorta della valutazione dei suddetti titoli – a richiedere di stabilire gli esatti confini legali, invocando, quale effetto conseguente, la restituzione di quanto fosse risultato illegittimamente posseduto dalla [OSCURATO:PERSONA] (in virtù di precedenti sconfinamenti), così basando l’azione instaurata sulla scorta di un’incertezza soggettiva dei confini stessi (restando, perciò, irrilevante il tipo di vendita effettuato con gli atti di provenienza identificativi dei titoli di proprietà e senza che, nei gradi di merito, risulti essere stata proposta alcuna specifica questione sull’interpretazione delle clausole degli stessi, perciò da intendersi inammissibilmente dedotta con il ricorso solo in questa sede di legittimità).

Pertanto, l’azione proposta è stata giustamente ricondotta dalla Corte di appello a quella di regolamento di confini e non di rivendicazione, con l’applicazione dei diversi conseguenti oneri probatori in relazione alla domanda di cui all’art. 950 c.c.

Sul punto la giurisprudenza di questa Corte (cfr., tra le tante, Cass.n. 28349/2011; Cass. n. 10066/2018 e Cass. n. 22095/2020) è consolidata nell’affermare che l'azione di regolamento dei confini, essendo volta ad individuare la demarcazione tra fondi per rimuovere la relativa incertezza, presuppone che quest'ultima, oggettivao soggettiva, cada sul confine tra due fondi, ma non sul diritto di proprietà degli stessi, anche se oggetto di controversia è la determinazione quantitativa delle rispettive proprietà; diversamente, l'azione di rivendica della proprietà ha ad oggetto i rispettivi titoli di acquisto di essa, sicché, come tale va qualificata l'azione finalizzata alla soluzione di un conflitto tra titoli relativi allo stesso bene, se in ciascuno di essi quest'ultimo è stato attribuito ad un diverso soggetto.

È stato, altresì, chiarito – sull’indubbio presupposto che l'azione di regolamento dei confini presuppone che l'incertezza, oggettiva o soggettiva, cada sul confine tra due fondi, non sul diritto di proprietà degli stessi, anche se oggetto di controversia è la determinazione quantitativa delle rispettive proprietà –che la sua natura non muta, trasformandosi in azione di rivendica, nel caso in cui l'attore sostenga che il confine di fatto non sia quello esatto per essere stato parte del suo fondo usurpato dal vicino.

Di conseguenza, non è venuta a configurarsi alcuna delle violazioni processuali e del principio generale sul riparto della prova di cui all’art. 2697 c.c., come dedotti con i motivi in questione, non essendo gli originari attori (poi appellati) tenuti all’assolvimento dell’onere probatorio propriamente imposto in caso di introduzione dell’azione di rivendicazione (consistente nel fornire la prova del diritto di proprietà in forza di un titolo di acquisto originario o derivativo risalente ad un periodo di tempo idoneo all’usucapione).

Da ciò deriva specificamente che è priva di pregio giuridico la seconda doglianza poiché, correttamente, la Corte di appello – sul presupposto della ritenuta proposizione di una azione di regolamento di confini riferita ad una loro incertezza soggettiva –ha legittimamente fondato la sua decisione sulle risultanze delle prove orali e, soprattutto, della c.t.u., che ha ricostruito lo stato dei luoghi e delimitato i confini sulla scorta delle emergenze dei rispettivi titoli di proprietàdelle parti.

In tal senso, ha trovato applicazione il pacifico principio secondo cui, in tema diregolamento di confini, il giudice - data la natura dell'azionedi "vindicatio duplex incertae partis", caratterizzata dall'incombenza su entrambe le parti dell'onere di indicare gli elementi utili all'accertamento -è svincolato dalla regola "actore non probante reus absolvitur" e deve, quindi, determinare ilconfine in base agli elementiprobatori di qualsiasi specie ritenuti più attendibili, con prevalenza degli atti traslativi della proprietà.

Esso va necessariamente coordinato con il principio della disponibilità delle prove sancito dall'art. 115 c.p.c., in forza del quale il giudice non può disporre d'ufficio, oltre i limiti di cui agli artt. 117, 118, primo comma, 191 e 219 c.p.c., l'acquisizione al processo di elementiprobatori non offerti o richiesti dalle parti, con la conseguenza che –restando fermo l’onere a loro carico di produrre i rispettivi titoli di proprietà -può avvalersi di tutti gli elementi utili ai fini del raggiungimento del suo convincimento, privilegiando le risultanze degli accertamenti tecnici compiuti dal c.t.u. proprio sulla base dei titoli petitori già versati in atti e degli altri documenti di supporto a titolo integrativo.

Nel resto, la censura si risolve nella inammissibile sollecitazione della rivalutazione, nella presente sede di legittimità, degli esiti istruttori, adeguatamente e motivatamente considerati nell’impugnata sentenza (con la quale è stata confermata l’esattezza delle linea di confine così come già accertata dal primo giudice in base alla c.t.u. e con l’integrazione delle conferenti risultanze delle mappe catastali, dopo aver appurato l’infondatezza della prospettazione dell’[OSCURATO:PERSONA] circa l’addotta preesistenza dei manufatti in epoca antecedente al 1999, e ciò sulla base del raffronto delle fotografie allegate dagli attori, relative allo stato dei luoghi nel 1994 –in cui non erano visibili né la recinzione del fondo della convenuta né il manufatto metallico – e nel 2007, in cui dette opere erano invece presenti).

4. In definitiva, alla stregua delle complessive argomentazioni svolte, il ricorso deve essere respinto, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate nei sensi di cui in dispositivo.

Ai sensi del citato art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della stessa ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che si liquidano in complessivi euro 1985,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre contributo forfettario, iva, cpa nella misura e sulle voci come per legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1- bisdello stesso articolo 13, se dovuto.

Così deciso nella camera d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
el ricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 72, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 76L09 A345Z), [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 79P17 A345D), [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 78H42 A345I), [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 55L63 C096R) e [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 60A59 A345L), rappresentati e difesi, in virtù di procura speciale apposta in calce al controricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e domiciliati ex legepresso la Cancelleria della Corte di cassazione, in Roma, P.zza Cavour; -controricorrenti - R.G.N.20934/2018 C.C. 21/09/2022 [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte d’appello di L’Aquila, n. 784/2018 (pubblicata il 03/05/2018), udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21 settembre 2022 dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; lettala memoria depositata dalla difesa della ricorrente ai sensi dell’art. 380-bis.1. c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con atto di citazione del dicembre 2006, i sig.ri [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], sulla premessa di essere comproprietari del fondo sito a L’Aquila, loc. “Cansatessa”, in catasto al Foglio n. 51, particella n. 2033 (acquistato da [OSCURATO:PERSONA] il 29 aprile 1999), convenivano in giudizio, dinanzi al Tribunale di L’Aquila, la sig.ra [OSCURATO:PERSONA], proprietaria del terreno confinante individuato al medesimo foglio, particelle n. 863 e 864 (acquistato dalla stessa Moscardi il 28 gennaio 1992), formulando domanda di accertamento dell’esatta linea di confine tra la loro proprietà e quella della indicata convenuta e di apposizione di termini del confine attraverso stabili segni, nonché di restituzione in loro favore della porzione di terreno che fosse risultata indebitamente occupata dall’[OSCURATO:PERSONA], previa rimozione delle recinzioni, del manufatto metallico e del relativo basamento in cemento. Istruita la causa con prova orale e C.T.U., il Tribunale adito, con sentenza n. 258/2012, in accoglimento delle domande attoree, accertava che l’esatta estensione del fondo degli attori rispetto al limitrofo fabbricato della convenuta era quella individuata dal C.T.U. nella relazione resa in data 16 dicembre 2008, e che il confine era quello raffigurato nella planimetria allegata alla relazione; ordinava, altresì, alle parti di apporre termini visibili, a spese comuni, al fine di delimitare l’accertato confine tra le proprietà e di rilasciare le porzioni di terreno dalle stesse occupate in favore di coloro che ne risultavano proprietari; condannava la convenuta alle spese di lite, salvo che per quelle occorse per la C.T.U.. 2. Decidendo sul gravame interposto dalla [OSCURATO:PERSONA], la Corte di appello di L’Aquila, nella resistenza degli appellati (che proponevano anche appello incidentale per la riforma del capo della sentenza relativo al mancato riconoscimento del rimborso delle spese sostenute per il compenso del C.T.U.), con sentenza n. 784/2018 (pubblicata il 3 maggio 2018), rigettava l’appello principale e accoglieva quello incidentale, ponendo quindi le spese di C.T.U., già liquidate in primo grado, a carico dell’[OSCURATO:PERSONA], condannando la stessa a restituire in favore degli appellati la complessiva somma di euro 3.608,90, da questi ultimi pagata per tale titolo, oltre a condannarla alla rifusione degli esborsi e compensi del secondo grado di giudizio. A fondamento dell’adottata decisione, la Corte abruzzese riteneva che gli attori avessero, con la domanda introduttiva, legittimamente proposto un’azione di regolamento di confini, ai sensi dell’art. 950 c.c., tra il loro fondo ed il fabbricato di proprietà della convenuta, al fine di eliminare una situazione di incertezza “soggettiva” sul confine con il fondo limitrofo, e dunque per adeguare la situazione di fatto a quella di diritto, deducendo che la sig.ra [OSCURATO:PERSONA], con la realizzazione di alcune recinzioni e di un manufatto metallico su piattaforma di cemento (realizzate peraltro nel 1992, in epoca anteriore all’acquisto della proprietà sul fondo da parte degli attori, avvenuto nel 1999), aveva eseguito arbitrari sconfinamenti, modificando il confine tra fondi ed impossessandosi di fatto di una striscia di terreno di proprietà degli appellati. L’incertezza che doveva, perciò, essere rimossa all’esito dell’azione di regolamento di confini era da considerarsi – come già sottolineato - di tipo “soggettivo”, essendo stato contestato il confine apparente, in quanto difforme da quello catastale, e rivendicando gli appellati (ed appellanti in via incidentale) la proprietà esclusiva della striscia di terreno occupata dall’[OSCURATO:PERSONA] con le recinzioni, senza che fossero insorte contestazioni circa i rispettivi titoli di acquisto, né con riferimento ai corrispondenti diritti di proprietà. 3. Avverso la suddetta sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione, riferito a due motivi, l’[OSCURATO:PERSONA]. Hanno resistito con un congiunto controricorso [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. La difesa della ricorrente ha anche depositato memoria ai sensi dell’art. 380-bis.1. c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo, articolato, motivo la ricorrente lamenta – ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. – la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., dei principi e delle regole in tema di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, nonché delle norme di diritto relative ai principi generali concernenti la ripartizione dell’onere della prova. Inoltre, si duole – ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. e sotto vari profili -della nullità della sentenza e del procedimento. Più specificamente, l’[OSCURATO:PERSONA] deduce che l’azione esperita dagli originari attori non aveva natura di “regolamento di confini” (art.950 c.c.) - come emergeva dal mero t enore letterale degli atti ma non dagli “argomenti” svolti - bensì di “rivendicazione” del diritto di proprietà (art. 948 c.c.), vertendo il conflitto non tra fondi ma tra titoli, per cui spettava agli attori fornire prova rigorosa del diritto vantato. Pertanto, in mancanza della suddetta prova, si sarebbe dovuto ritenere che entrambi i giudici di merito erano incorsi in un errore di interpretazione della domanda, con violazione del disposto di cui all’art. 112 c.p.c.. Tale errata interpretazione dell’azione era dovuta, secondo la ricorrente, al mancato esame delle sue eccezioni, e, in particolare, di quella per cui ella aveva posseduto, fin dall’acquisto nel 1992, le aree adiacenti al suo fondo, di proprietà delle controparti, “nello stato di fatto in cui esse erano”. 2. Con il secondo motivo, la ricorrente denuncia – ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. – la violazione e la falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., nonché delle norme di diritto concernenti la ripartizione dell’onere della prova, lamentando, altresì, la nullità della sentenza e del procedimento, con riferimento all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. . In particolare, l’[OSCURATO:PERSONA] ha inteso prospettare che, qualora si fosse dovuta ritenere introdotta correttamente un’azione di regolamento di confini, con la correlata attenuazione dell’onere della prova in capo alle controparti, queste ultime non avrebbero, tuttavia, fornito alcuna prova in ordine alla fondatezza della domanda ricondotta all’art. 950 c.c., con riguardo, specialmente, alle seguenti circostanze: - alla preesistenza di una recinzione in pali di legno e filo spinato, che le parti avverse assumevano essere stata successivamente divelta da essa ricorrente e dalla stessa spostata; - al fatto che tale spostamento fosse avvenuto successivamente al 29 aprile 1999, ovvero della data di acquisto, ad opera delle controparti, dei terreni confinanti con il suo; -alla circostanza che lo sconfinamento di 309 mq, asseritamente operato sul lato est della particella 864, era avvenuto in epoca successiva alla indicata data del 29 aprile 1999. 3. Rileva il collegio che i due motivi –esaminabili congiuntamente in quanto connessi –sono infondati e devono, perciò, essere rigettati. In disparte il rilievo generale che l’attività di qualificazione della domanda compete al giudice di merito (cfr., per tutte, Cass. n. 20718/2018, che esclude la configurabilità del vizio di ultrapetizione in caso di adeguata motivazione al riguardo), la Corte di appello, con l’impugnata sentenza, ha proceduto (come già aveva fatto il giudice di primo grado) al corretto e motivato inquadramento dell’azione proposta dagli odierni controricorrenti, avendola esattamente ricondotta a quella di regolamento di confini. A tal proposito, essa ha ritenuto che – sulla base del “petitum” concretamente dedotto e correlato alla prospettata “causa petendi” –gli attori, fin dall’introduzione della causa, avevano formulato una domanda di accertamento dei confini tra le proprietà limitrofe sulla base della considerazione dei reciproci titoli petitori (rimasti incontestati), non evidenziando la circostanza fattuale della promiscuità del possesso di una determinata parte controversa al fine di farne emergere una incertezza oggettiva, bensì limitandosi – sulla scorta della valutazione dei suddetti titoli – a richiedere di stabilire gli esatti confini legali, invocando, quale effetto conseguente, la restituzione di quanto fosse risultato illegittimamente posseduto dalla [OSCURATO:PERSONA] (in virtù di precedenti sconfinamenti), così basando l’azione instaurata sulla scorta di un’incertezza soggettiva dei confini stessi (restando, perciò, irrilevante il tipo di vendita effettuato con gli atti di provenienza identificativi dei titoli di proprietà e senza che, nei gradi di merito, risulti essere stata proposta alcuna specifica questione sull’interpretazione delle clausole degli stessi, perciò da intendersi inammissibilmente dedotta con il ricorso solo in questa sede di legittimità). Pertanto, l’azione proposta è stata giustamente ricondotta dalla Corte di appello a quella di regolamento di confini e non di rivendicazione, con l’applicazione dei diversi conseguenti oneri probatori in relazione alla domanda di cui all’art. 950 c.c. Sul punto la giurisprudenza di questa Corte (cfr., tra le tante, Cass.n. 28349/2011; Cass. n. 10066/2018 e Cass. n. 22095/2020) è consolidata nell’affermare che l'azione di regolamento dei confini, essendo volta ad individuare la demarcazione tra fondi per rimuovere la relativa incertezza, presuppone che quest'ultima, oggettivao soggettiva, cada sul confine tra due fondi, ma non sul diritto di proprietà degli stessi, anche se oggetto di controversia è la determinazione quantitativa delle rispettive proprietà; diversamente, l'azione di rivendica della proprietà ha ad oggetto i rispettivi titoli di acquisto di essa, sicché, come tale va qualificata l'azione finalizzata alla soluzione di un conflitto tra titoli relativi allo stesso bene, se in ciascuno di essi quest'ultimo è stato attribuito ad un diverso soggetto. È stato, altresì, chiarito – sull’indubbio presupposto che l'azione di regolamento dei confini presuppone che l'incertezza, oggettiva o soggettiva, cada sul confine tra due fondi, non sul diritto di proprietà degli stessi, anche se oggetto di controversia è la determinazione quantitativa delle rispettive proprietà –che la sua natura non muta, trasformandosi in azione di rivendica, nel caso in cui l'attore sostenga che il confine di fatto non sia quello esatto per essere stato parte del suo fondo usurpato dal vicino. Di conseguenza, non è venuta a configurarsi alcuna delle violazioni processuali e del principio generale sul riparto della prova di cui all’art. 2697 c.c., come dedotti con i motivi in questione, non essendo gli originari attori (poi appellati) tenuti all’assolvimento dell’onere probatorio propriamente imposto in caso di introduzione dell’azione di rivendicazione (consistente nel fornire la prova del diritto di proprietà in forza di un titolo di acquisto originario o derivativo risalente ad un periodo di tempo idoneo all’usucapione). Da ciò deriva specificamente che è priva di pregio giuridico la seconda doglianza poiché, correttamente, la Corte di appello – sul presupposto della ritenuta proposizione di una azione di regolamento di confini riferita ad una loro incertezza soggettiva –ha legittimamente fondato la sua decisione sulle risultanze delle prove orali e, soprattutto, della c.t.u., che ha ricostruito lo stato dei luoghi e delimitato i confini sulla scorta delle emergenze dei rispettivi titoli di proprietàdelle parti. In tal senso, ha trovato applicazione il pacifico principio secondo cui, in tema diregolamento di confini, il giudice - data la natura dell'azionedi "vindicatio duplex incertae partis", caratterizzata dall'incombenza su entrambe le parti dell'onere di indicare gli elementi utili all'accertamento -è svincolato dalla regola "actore non probante reus absolvitur" e deve, quindi, determinare ilconfine in base agli elementiprobatori di qualsiasi specie ritenuti più attendibili, con prevalenza degli atti traslativi della proprietà. Esso va necessariamente coordinato con il principio della disponibilità delle prove sancito dall'art. 115 c.p.c., in forza del quale il giudice non può disporre d'ufficio, oltre i limiti di cui agli artt. 117, 118, primo comma, 191 e 219 c.p.c., l'acquisizione al processo di elementiprobatori non offerti o richiesti dalle parti, con la conseguenza che –restando fermo l’onere a loro carico di produrre i rispettivi titoli di proprietà -può avvalersi di tutti gli elementi utili ai fini del raggiungimento del suo convincimento, privilegiando le risultanze degli accertamenti tecnici compiuti dal c.t.u. proprio sulla base dei titoli petitori già versati in atti e degli altri documenti di supporto a titolo integrativo. Nel resto, la censura si risolve nella inammissibile sollecitazione della rivalutazione, nella presente sede di legittimità, degli esiti istruttori, adeguatamente e motivatamente considerati nell’impugnata sentenza (con la quale è stata confermata l’esattezza delle linea di confine così come già accertata dal primo giudice in base alla c.t.u. e con l’integrazione delle conferenti risultanze delle mappe catastali, dopo aver appurato l’infondatezza della prospettazione dell’[OSCURATO:PERSONA] circa l’addotta preesistenza dei manufatti in epoca antecedente al 1999, e ciò sulla base del raffronto delle fotografie allegate dagli attori, relative allo stato dei luoghi nel 1994 –in cui non erano visibili né la recinzione del fondo della convenuta né il manufatto metallico – e nel 2007, in cui dette opere erano invece presenti). 4. In definitiva, alla stregua delle complessive argomentazioni svolte, il ricorso deve essere respinto, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate nei sensi di cui in dispositivo. Ai sensi del citato art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della stessa ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che si liquidano in complessivi euro 1985,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre contributo forfettario, iva, cpa nella misura e sulle voci come per legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1- bisdello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso nella camera d
Sentenza Cassazione n. 29850/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris