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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 gennaio 2025

Cassazione n. 06024/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/05/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna che, confermando nel resto la decisione di condanna di primo grado, ha rideterminato la pena per i tre reati di tentato furto (artt. 56 e 624,99 comma 4 cod. peri., il primo dei quali aggravato dalle circostanze di cui all'art.625 nn.2 e 7 cod. pen.); Considerato che il primo ed unico motivo - con il quale il ricorrente denunzia violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'applicazione della recidiva - è manifestamente infondato poiché il giudice di merito ha fatto corretta applicazione dei principi della giurisprudenza di questa Corte secondo cui la valutazione del giudice non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull' arco temporale in cui questi risultano consumati, essendo egli tenuto ad esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, verificando se ed in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato "sub iudice"; con motivazione esente da contraddittorietà o palese illogicità, il giudice di merito ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si veda, in particolare, pag.4).

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso 11 15 gennaio 2025 Il co,pr1tere es re [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/05/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna che, confermando nel resto la decisione di condanna di primo grado, ha rideterminato la pena per i tre reati di tentato furto (artt. 56 e 624,99 comma 4 cod. peri., il primo dei quali aggravato dalle circostanze di cui all'art.625 nn.2 e 7 cod. pen.); Considerato che il primo ed unico motivo - con il quale il ricorrente denunzia violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'applicazione della recidiva - è manifestamente infondato poiché il giudice di merito ha fatto corretta applicazione dei principi della giurisprudenza di questa Corte secondo cui la valutazione del giudice non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull' arco temporale in cui questi risultano consumati, essendo egli tenuto ad esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, verificando se ed in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato "sub iudice"; con motivazione esente da contraddittorietà o palese illogicità, il giudice di merito ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si veda, in particolare, pag.4). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 11 15 gennaio 2025 Il co,pr1tere es re [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 06024/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris