Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione LDecisione del 2 settembre 2026

Cassazione n. 24923/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA]Maddalena e [OSCURATO:PERSONA];-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] per la Campania in persona del legalerappresentante pro tempore, Ministero dell’Istruzione (già Miur) inpersona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA] ScolasticoRegionale per il [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale Dello Stato;-controricorrenti-nonché contro[OSCURATO:PERSONA];-intimata-avverso la sentenza n. 281/2021 emessa dalla Corte d’Appello di Roma il28/01/2021Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Numero registro generale 20285/2021Numero sezionale 897/2026Numero di raccolta generale 24923/2026Data pubblicazione 02/09/2026ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve dichiararsi l’estinzione delgiudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali che, stante il consolidarsidell’orientamento di legittimità, richiamato nella proposta di definizione, inepoca recente e successiva alla proposizione del ricorso, possono esserecompensate tra le parti; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.

Compensa tra le parti le spese.Così deciso in Roma, il 1° settembre 2026Il Consigliere [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA]Maddalena e [OSCURATO:PERSONA];-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] per la Campania in persona del legalerappresentante pro tempore, Ministero dell’Istruzione (già Miur) inpersona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA] ScolasticoRegionale per il [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale Dello Stato;-controricorrenti-nonché contro[OSCURATO:PERSONA];-intimata-avverso la sentenza n. 281/2021 emessa dalla Corte d’Appello di Roma il28/01/2021Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Numero registro generale 20285/2021Numero sezionale 897/2026Numero di raccolta generale 24923/2026Data pubblicazione 02/09/2026ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve dichiararsi l’estinzione delgiudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali che, stante il consolidarsidell’orientamento di legittimità, richiamato nella proposta di definizione, inepoca recente e successiva alla proposizione del ricorso, possono esserecompensate tra le parti; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione. Compensa tra le parti le spese.Così deciso in Roma, il 1° settembre 2026Il Consigliere [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 24923/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris