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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 16 luglio 2021

Cassazione n. 45692/2022

Testo disponibile della fonte

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/07/2021 della CORTE APPELLO di ANCONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Letta la requisitoria scritta del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale presso la Corte di Cassazione [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso.

Lette le conclusioni scritte del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], per il ricorrente il quale in replica alle conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 16 luglio 2021, la Corte di appello di Ancona ha confermato la condanna pronunciata in data 15 aprile 2019 dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in composizione monocratica nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] con la quale era condannato, a seguito di giudizio abbreviato per il reato di cui all'art.455 cod. pen., concesse le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva alla pena di anni 1 di reclusione e 400,00 di multa, oltre statuizioni accessorie.

L'accusa attiene alla spendita presso un esercizio ciornmerciale di [OSCURATO:PERSONA] del Tronto di una moneta contraffatta di euro 50,00 consegnata al rivenditore per un acquisto di euro 7,50 e per la detenzione di un'altra moneta egualmente contraffatta del medesimo taglio.

Con la recidiva reiterata.

Fatti accaduti in [OSCURATO:PERSONA] del Tronto in data 29 marzo 2017.

2. Avverso tale decisione ha proposto ricorso l'imputato, con atto contenente un unico motivo e sottoscritto dal difensore di fiducia.

2.1. Con l'unico motivo è stata dedotta la violazione dell'art.606 lett b) cod. proc. pen. per la nullità della notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello.

Evidenzia la difesa che: - il decreto di citazione è stato notificato al ricorrente in data 28 giugno 2021 attraverso i carabinieri di Melito per l'udienza fissata per la data del 16 luglio 2021; -con memoria difensiva inviata a mezzo PEC presso la Cancelleria la difesa eccepiva il mancato rispetto dei termini a comparire; - all'udienza del 16 luglio 2021 la Corte pronunciava sentenza senza pronunciarsi in relazione alla eccezione formulata.

Il ricorrente ha concluso reiterando le proprie argomentazioni anche nelle memorie successivamente depositate per l'annullamento con rinvio alla Corte territoriale per nuovo giudizio. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato.

1. Dagli atti del fascicolo esaminati dal Collegio in considerazione del dedotto error in procedendo (Sez.

U., n.42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv.220092) risulta che: - il decreto di citazione è stato notificato al ricorrente in data 28 giugno 2021 attraverso i carabinieri di Melito per l'udienza fissata per la data del 16 luglio 2021; -con memoria difensiva inviata a mezzo pec. presso la Cancelleria la difesa eccepiva il mancato rispetto dei termini a comparire; - all'udienza del 16 luglio 2021 la Corte pronunciava sentenza senza pronunciarsi in relazione alla eccezione formulata.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte: "Nel giudizio di appello, il mancato rispetto del termine a comparire di venti giorni stabilito dall'art. 601, comma 3, cod. proc. pen. integra una nullità di ordine generale relativa all'intervento dell'imputato, che deve essere rilevata o dedotta entro i termini previsti dall'art. 2 180 cod. proc. pen., e cioè prima della deliberazione della sentenza di secondo grado. (Sez. 6, n. 28408 del 23/06/2022, Rv. 283349).

Non avendo la Corte provveduto a rilevare l'eccezione, tempestivamente proposta, il processo va annullato con rinvio per nuovo esame a diverso collegio della Corte di appello.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Perugia.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/07/2021 della CORTE APPELLO di ANCONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Letta la requisitoria scritta del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale presso la Corte di Cassazione [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. Lette le conclusioni scritte del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], per il ricorrente il quale in replica alle conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 16 luglio 2021, la Corte di appello di Ancona ha confermato la condanna pronunciata in data 15 aprile 2019 dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in composizione monocratica nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] con la quale era condannato, a seguito di giudizio abbreviato per il reato di cui all'art.455 cod. pen., concesse le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva alla pena di anni 1 di reclusione e 400,00 di multa, oltre statuizioni accessorie. L'accusa attiene alla spendita presso un esercizio ciornmerciale di [OSCURATO:PERSONA] del Tronto di una moneta contraffatta di euro 50,00 consegnata al rivenditore per un acquisto di euro 7,50 e per la detenzione di un'altra moneta egualmente contraffatta del medesimo taglio. Con la recidiva reiterata. Fatti accaduti in [OSCURATO:PERSONA] del Tronto in data 29 marzo 2017. 2. Avverso tale decisione ha proposto ricorso l'imputato, con atto contenente un unico motivo e sottoscritto dal difensore di fiducia. 2.1. Con l'unico motivo è stata dedotta la violazione dell'art.606 lett b) cod. proc. pen. per la nullità della notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello. Evidenzia la difesa che: - il decreto di citazione è stato notificato al ricorrente in data 28 giugno 2021 attraverso i carabinieri di Melito per l'udienza fissata per la data del 16 luglio 2021; -con memoria difensiva inviata a mezzo PEC presso la Cancelleria la difesa eccepiva il mancato rispetto dei termini a comparire; - all'udienza del 16 luglio 2021 la Corte pronunciava sentenza senza pronunciarsi in relazione alla eccezione formulata. Il ricorrente ha concluso reiterando le proprie argomentazioni anche nelle memorie successivamente depositate per l'annullamento con rinvio alla Corte territoriale per nuovo giudizio. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato. 1. Dagli atti del fascicolo esaminati dal Collegio in considerazione del dedotto error in procedendo (Sez. U., n.42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv.220092) risulta che: - il decreto di citazione è stato notificato al ricorrente in data 28 giugno 2021 attraverso i carabinieri di Melito per l'udienza fissata per la data del 16 luglio 2021; -con memoria difensiva inviata a mezzo pec. presso la Cancelleria la difesa eccepiva il mancato rispetto dei termini a comparire; - all'udienza del 16 luglio 2021 la Corte pronunciava sentenza senza pronunciarsi in relazione alla eccezione formulata. Secondo la giurisprudenza di questa Corte: "Nel giudizio di appello, il mancato rispetto del termine a comparire di venti giorni stabilito dall'art. 601, comma 3, cod. proc. pen. integra una nullità di ordine generale relativa all'intervento dell'imputato, che deve essere rilevata o dedotta entro i termini previsti dall'art. 2 180 cod. proc. pen., e cioè prima della deliberazione della sentenza di secondo grado. (Sez. 6, n. 28408 del 23/06/2022, Rv. 283349). Non avendo la Corte provveduto a rilevare l'eccezione, tempestivamente proposta, il processo va annullato con rinvio per nuovo esame a diverso collegio della Corte di appello. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Perugia. Così deciso
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