CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 34199/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 6834/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi, giusta delega a margine del ricorso, dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliati in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. (già [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA].), in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa, giusta delega in calce al controricorso, dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso lo studio del secondo, in Roma, alla via F. Denza, n. 15 - con troricorrente - avverso la sentenza della Corte d'Appello di Ancona n. 349/2016, depositata in data 18 marzo 2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12 luglio 2022 dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] A. P. [OSCURATO:PERSONA] di causa 1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di proprietari e coltivatori diretti di un fondo rustico, sito in Pollenza, venuti a conoscenza che in data 29 ottobre 1990 era stato alienato da [OSCURATO:PERSONA] alla [OSCURATO:SOCIETA]. un terreno posto a confine senza che ad essi fosse stato notificato il relativo preliminare, con dichiarazione comunicata ai predetti contraenti in data 6-8 novembre 1991, esercitarono il diritto di riscatto. Con atto di citazione notificato il 19 dicembre 1991 il Palmarucci e la Roganti convennero in giudizio la [OSCURATO:SOCIETA]. chiedendo di essere dichiarati, previo accertamento del legittimo esercizio del diritto di riscatto, proprietari, in luogo della società, alle medesime condizioni riportate nel rogito notarile di compravendita datato 29 ottobre 1990. Si costituirono in giudizio la [OSCURATO:SOCIETA]. ed i chiamati in causa [OSCURATO:PERSONA], venditrice, e [OSCURATO:PERSONA], quale mediatore, i quali, contestando la domanda di parte attrice, evidenziarono, dapprima, che sul fondo oggetto di vendita risultava insediato un affittuario, [OSCURATO:PERSONA], figlio degli attori, in forza di contratto del 15 aprile 1988 e, successivamente, che gli attori non potevano legittimamente esercitare il riscatto perché pensionati e non in grado di coltivare il terreno. Essendo nelle more deceduto [OSCURATO:PERSONA], si costituì [OSCURATO:PERSONA], il quale negò di essere affittuario del fondo familiare al momento della vendita del terreno confinante, deducendo che il relativo contratto, utilizzato ai soli fini della iscrizione al [OSCURATO:PERSONA] (SCAU), non aveva mai avuto attuazione ed era stato consensualmente risolto immediatamente dopo la sua stipula. Respinte le istanze istruttorie avanzate dagli attori, il Tribunale di Macerata, con sentenza n. 823/09, rigettò la domanda di parte attrice, rilevando che i coniugi Palmarucci-Roganti, pensionati per invalidità, non potevano che avere apportato un contributo minimo alla coltivazione del fondo ed all'impresa di cui era unico titolare il figlio. 2. Interposto appello da [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA], che reiterarono la richiesta di ammissione della prova per testi, formulando anche due ulteriori capitoli, la Corte d'appello di Ancona rigettò il gravame. Nell'evidenziare che l'impugnazione si appuntava sulla mancata ammissione di alcuni dei capitoli di prova articolati, la Corte territoriale evidenziò che: a) il capitolo 3) riguardava una circostanza ininfluente ai fini della decisione, in ragione della coeva esistenza sul fondo di proprietà degli attori di un contratto di affitto di fondo rustico in favore del figlio, ed era inoltre finalizzato a dimostrare la simulazione assoluta del contratto di affitto e la risoluzione del contratto di affitto che richiedeva la forma scritta; b) il capitolo 4) era privo di riferimenti temporali ed implicava un giudizio; c) il capitolo 7) era volto a far esprimere un giudizio sull'epoca del contratto di affitto e sulla relazione di convivenza tra i familiari, oltre che sulla coltivazione del fondo; d) i capitoli 8 e 10 implicavano parimenti un giudizio e comunque vertevano su circostanza da provare con documenti.3. Ricorrono per la cassazione della decisione d'appello [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], con nove motivi. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. resiste con controricorso. 4. La trattazione è stata fissata in camera di consiglio ai sensi dell'art. 380-bis.1. cod. proc civ. Non sono state depositate conclusioni dal Pubblico Ministero. In prossimità dell'adunanza camerale, i ricorrenti hanno depositato memoria ex art. 380-bis.1. cod. proc. civ. La controricorrente ha depositato nota delle spese giudiziali. Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo i ricorrenti deducono la «violazione e/o falsa applicazione degli artt. 112 e 346 cod. proc. civ. in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3 e n. 4, cod. proc. civ.» e censurano la sentenza gravata nella parte in cui la Corte d'appello ha ritenuto ininfluente il capitolo n. 3), sia perché in contrasto con quanto sostenuto dal giudice di primo grado, che aveva escluso la necessità della forma scritta per la risoluzione del contratto di affitto, sia perché affetta da vizio di ultrapetizione, considerato che, sul punto, la sentenza di primo grado non era stata oggetto di specifica impugnativa. 2. Con il secondo motivo, deducendo la violazione degli artt. 41 legge n. 203 del 1982 e 1358 n. 8 cod. civ., in relazione al n. 3 del primo comma dell'art. 360 cod. proc. civ., i ricorrenti lamentano che la decisione dei giudici di appello, con riguardo al medesimo capitolo di prova, viola le norme evocate per le ragioni esposte dal giudice di primo grado, potendo la risoluzione per mutuo consenso di un contratto per il quale la forma scritta non sia richiesta ad substantiam, ma solo ad probationem, come nel caso di contratto di affitto di azienda, risultare anche da comportamento concludente. 3. Con il terzo motivo, censurando la decisione impugnata per violazione eio falsa applicazione dell'art. 244 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., i ricorrenti si dolgono che la Corte d'appello abbia affermato che il capitolo 3) non sarebbe ammissibile perché «implicante giudizio», considerato che la circostanza sulla quale i testi erano chiamati a deporre verteva su un fatto obiettivo, ossia la «coltivazione del fondo». 4. Con il quarto motivo, deducendo la violazione degli artt. 118 disp. att. cod. proc. civ. e 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., i ricorrenti lamentano, con riferimento al capitolo 4), che la Corte territoriale avrebbe fatto mero rinvio a quanto statuito dal Tribunale, non tenendo conto delle argomentazioni di censura rivolte alla sentenza di primo grado ed omettendo di esternare le ragioni della decisione. 5. Con il quinto motivo, censurando la decisione impugnata per violazione degli artt. 118 disp. att. cod. proc. civ. e 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., i ricorrenti sostengono che la circostanza su cui verteva il capitolo 4) era ammissibile perché tendeva a provare non già la presenza lavorativa dei familiari conviventi, bensì quella dei genitori-retraenti, in modo da dimostrare che gli stessi non avevano mai smesso di coltivare, sia pure con l'aiuto dei figli, il fondo confinante di loro proprietà. 6. Con il sesto motivo, rubricato: violazione degli artt. 118 disp. att. cod. proc. civ., 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., i ricorrenti deducono che le motivazioni che hanno indotto la Corte d'appello a respingere la prova per testi sul capitolo 7) sono incomprensibili e che, in ogni caso, l'epoca del contratto di affitto e la convivenza costituivano circostanze non contestate. 7. Con il settimo motivo, deducendo la «violazione e/o falsa applicazione degli artt. 112, 8 e 10 disp. att. cod. proc. civ., 4 legge n. 203 del 1982, 1358 n. 8 cod. civ. e 2643 n. 8 cod. civ., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3 e n. 4, cod. proc. civ.», i ricorrenti, rilevando che le ragioni per le quali non sono stati ammessi i capitoli 8) e 10) coincidono con quelle esternate in relazione ai capitoli 3), 4) e 7), richiamano le censure già esposte con i precedenti motivi. 8. Con l'ottavo motivo, censurando la sentenza impugnata per violazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. - omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti - i ricorrenti sostengono che i giudici di appello avrebbero tralasciato di valutare il motivo di gravame rubricato sub. 5 dell'atto di appello e, conseguentemente, il verbale SCAU del 29 novembre 1991, prodotto agli atti di causa, addivenendo ad una decisione errata che non teneva conto di una circostanza documentata che, se fosse stata presa in considerazione, avrebbe condotto ad un diverso esito processuale. 9. Con il nono motivo, deducendo la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 112 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., i ricorrenti lamentano che i giudici territoriali avrebbero omesso di pronunciarsi sulla richiesta di prova per testi avanzata con l'atto di appello e ritrascritta a pag. 8 del ricorso per cassazione. 10. Il ricorso è inammissibile perché tardivamente proposto. 10.1. La sentenza impugnata è stata pubblicata il 18 marzo 2016, mentre il ricorso per cassazione è stato notificato 19 febbraio 2018, come risulta dalla relazione di notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994, e, quindi, dopo che era decorso il termine annuale previsto - a pena di decadenza dall'impugnazione - dall'art. 327, primo comma, cod. proc. civ., nel testo, applicabile ratione temporis (anteriore alla modificazione apportata a tale comma dall'art. 46, comma 17, della legge 18 giugno 2009, n. 69), pur sospeso nel periodo feriale, a norma dell'art. 1, comma 1, della legge 7 ottobre 1969, n. 742 (anch'esso nel testo applicabile ratione temporis, successivo alla modificazione apportata a tale comma dall'art. 16, comma 1, del d.l. 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 162). Infatti, il termine annuale dell'art. 327, primo comma, cod. proc. civ., andava a scadere il 18 marzo 2017; da tale data va computato il periodo di sospensione feriale, che è stato ridotto dal 1° al 31 agosto. Si è, a tal proposito, precisato (Cass., sez. 6-3, 29/12/2016, n. 27338; Cass., sez. 6-2, 11/05/2017, n. 11758; Cass., sez. 6-3, 06/09/2017, n. 20866; Cass., sez. 2, 04/09/2020, n. 18485) che, ai fini della determinazione della sospensione dei termini processuali nel periodo feriale, la modifica di cui all'art. 16, comma 1, del d.l. n. 132 del 2014 (convertito, con modificazioni, dalla I. n. 162 del 2014), che, sostituendo l'art. 1 della I. n. 742 del 1969, ha ridotto il periodo di sospensione da 46 giorni a 31 giorni, trova applicazione, in difetto della previsione di una regolamentazione transitoria (e, quindi, in osservanza del principio generale tempus regit actum), a partire dalla sospensione dei termini relativa al periodo feriale dell'anno solare Orbene, poiché la sentenza oggetto del ricorso è stata - come evidenziato - pubblicata il 18 marzo febbraio 2016, il termine lungo per proporre ricorso per cassazione veniva a scadenza, con l'aggiunta dei 31 giorni di sospensione feriale, il 18 aprile 2017, nel mentre il ricorso risulta essere stato inoltrato per la notifica il 19 febbraio 2018, con la conseguenza che è da considerarsi tardivo.10.2. L'intempestività dell'impugnazione può essere rilevata d'ufficio senza necessità di stimolare il contraddittorio, perché il divieto di porre a fondamento della decisione una questione non sottoposta al previo contraddittorio delle parti non si applica alle questioni di rito relative ai requisiti di ammissibilità della domanda previsti da norme la cui violazione è rilevabile in ogni stato e grado del processo, senza che tale esito processuale integri una violazione dell'art. 6, § 1, della [OSCURATO:PERSONA], il quale - nell'interpretazione data dalla Corte Europea - ammette che il contraddittorio non venga previamente suscitato su questioni di rito che la parte, con una minima diligenza, avrebbe potuto e dovuto attendersi o prefigurarsi (Cass., sez. 6 - 3, 07/03/2022, n. 7356; Cass., sez. 6-5, 04/03/2019, n. 6218; Cass., sez. 3, 21/07/2016, n. 15019). 11. L'inammissibilità del ricorso preclude ogni questione ed esime dallo scrutinio dei motivi del ricorso. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna, in solido, i ricorrenti al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 7.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo d