CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 36618/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( BELGIO) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/04/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di appello di Bologna ha confermato la condanna dei ricorrenti per i delitti ascritti ai capi di imputazione; Considerato che il primo motivo denuncia l'erroneità e il vizio di motivazione della pronuncia impugnata in punto di accertamento dell'elemento soggettivo del reato in capo alla [OSCURATO:PERSONA] che non avrebbe avuto contezza che nel sacco nero vi era merce non pagata; Rilevato che si tratta di una censura reiterativa di quella già spiegate in sede di gravame rispetto alla quale la Corte territoriale ha fornito una motivazione non affetta da manifesti vizi di logicità e dunque insuscettibile di sindacato in questa sede di legittimità (pag. 7); Considerato che mediante il secondo motivo la ricorrente [OSCURATO:PERSONA] contesta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche anche sotto tale profilo reiterando un motivo di appello congruamente disatteso dalla Corte territoriale in considerazione della ritenuta gravità del fatto, stante le modalità di commissione dello stesso (pag. 9), e senza addurre peraltro concreti elementi positivi che la Corte territoriale non avrebbe a tal fine considerato; Considerato che questa Corte ha costantemente affermato che il giudice, quando nega la concessione delle circostanze attenuanti generiche, non deve necessariamente prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma può limitarsi a fare riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Rv. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Rv. 248244) e che dunque il motivo è manifestamente infondato; Rilevato che con il terzo motivo è dedotto che la decisione impugnata non ha ritenuto la prevalenza dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. rispetto all'aggravante ex art. 61 n. 11 del medesimo codice; Ritenuto detto motivo manifestamente infondato poiché la sentenza impugnata ha congruamente giustificato tale decisione (pag. 9) e ricordato che, peraltro, il giudizio di comparazione fra opposte implica una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito che sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che, per giustificare la soluzione dell'equivalenza, si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931); Ritenuto dunque di dover dichiarare inammissibili i ricorsi, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle .