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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 28594/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: 1-1.DiT.G.:-n) (-1nJ',n-n j 1 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE SORVEGLIANZA di ROMAudita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Roma ha accolto il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA], sottoposto al regime penitenziario differenziato di cui all'art. 41 -bis Ord. pen., avverso un precedente provvedimento del Magistrato di sorveglianza di Viterbo, disponendo che, previa disapplicazione delle disposizioni dell'Amministrazione penitenziaria in senso contrario, fosse consentito al predetto detenuto l'acquisto di un lettore CD e di CD musicali, provvisti di marchio SIAE e sigillati, tramite l'impresa di mantenimento e con i necessari interventi sui supporti di cui trattasi al fine di impedirne la manomissione.

2. Ricorre per cassazione il Ministero della giustizia, a mezzo dell'Avvocatura Generale dello Stato, deducendo doglianze esposte in due motivi.

2.1. Con il primo motivo denuncia l'esercizio da parte dell'autorità giurisdizionale di poteri riservati agli organi amministrativi dello Stato, violazione degli artt. 35 -bis, 41 -bis e 69 Ord. pen., nonché vizi della motivazione.

Deduce che il Tribunale di sorveglianza ha compiuto valutazioni di merito in assenza dei presupposti legittimanti l'intervento giudiziale, posto che non si verte in tema di inosservanza delle disposizioni di ordinamento penitenziario da cui può derivare un grave pregiudizio ai diritti del reclamante.

L'impiego, in cella, di apparecchi tecnologici è stato fatto oggetto di una regolamentazione puntuale, in grado di orientare i limitati spazi riservati alla discrezionalità amministrativa, a fronte della quale non sono configurabili situazioni giustiziabili.

L'art. 40 reg. es Ord. pen., norma di portata generale, limita l'uso dei lettori CD alle sole ragioni di lavoro e di studio, previa autorizzazione concessa dal direttore d'istituto.

Per i reparti dei detenuti ex art. 41-bis Ord. pen., la materia è ulteriormente e appositamente disciplinata dagli artt. 14 e 14.1 della Circolare dipartimentale, nel senso dell'esclusiva ammissione della fruizione dei televisori e degli apparecchi radiofonici forniti dall'Amministrazione, vietandosi quella di personal computer e consentendosi, inoltre, per le sole esigenze di consultazione di materiale giudiziario ovvero di studio - e comunque per il tempo strettamente necessario - l'utilizzo di lettori digitali.

Tale quadro regolatorio è stato ingiustificatamente contraddetto dalle disposizioni impartite con l'ordinanza impugnata, che neppure hanno tenuto conto della pressante necessità, per i detenuti assoggettati a regime detentivo differenziato, di mantenere elevati standard di sicurezza, idonei ad escludere la manomissione fraudolenta dei lettori CD, il loro uso illegittimo e la possibilità che facciano ingresso nell'istituto oggetti vietati o pericolosi.

2.2. Il secondo motivo, lamentando violazione degli artt. 41 -bis Ord. pen., 14 e 40 reg. es.

Ord. pen., nonché vizi della motivazione, svolge rilievi che, richiamando pronunzie in materia, ribadiscono la tesi dell'assenza di discriminazioni - avuto riguardo alle disposizioni limitative impartite in tema di ascolto di CD musicali secondo la discrezionalità consentita all'Amministrazione - in pregiudizio dei detenuti in regime penitenziario differenziato, / aggiungendo che la mera apposizione del contrassegno SIAE, sul singolo CD, non può comunque risultare idonea a tutelare le particolare esigenze di sicurezza nella specie esistenti. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso va accolto nei termini e per le ragioni di seguito illustrate.

2. La Corte di cassazione, con la sentenza Sez.

1. n. 43483 del 30/09/2021, Rv. 282213, ha già ritenuto fondati i rilievi mossi in questa sede, nei limiti e sulla base delle considerazioni, interamente condivise da questo Collegio, che di seguito si riportano: «La questione, che si pone all'attenzione del Collegio, è quella dei limiti alla possibilità, per i detenuti, di utilizzare nella camera di pernottamento strumenti tecnologici, come sono appunto i compact disk (CD), al fine di integrare l'offerta musicale assicurata dai canali televisivi e radiofonici; limiti di ordine generale, ovvero specificamente riferiti alla posizione dei detenuti assoggettati al regime penitenziario differenziato di cui all'art. 41-bis Ord. pen..

Tale questione è stata già affrontata da questa Corte, che, in una recente decisione (Sez. 1, n. 29819 del 25/06/2021, Ferraro), in questa sede interamente condivisa, ne ha approfondito gli snodi problematici.

Il primo di essi attiene - come nella citata pronuncia osservato - alla legittimità stessa dell'autorizzazione, da parte delle direzioni degli istituti penitenziari, all'uso di lettori CD per la fruizione di contenuti musicali, tenuto conto che, come ricordato dall'Amministrazione ricorrente, le norme di Ordinamento penitenziario fanno espresso riferimento all'impiego dei suddetti dispositivi per sole esigenze di lavoro e di studio, ovvero per la consultazione di materiale giudiziario.

Ritiene anche questo Collegio che le richiamate previsioni, storicamente datate, non valgano a stabilire una preclusione assoluta a un utilizzo dello strumento per finalità diverse dalla consultazione di testi, rese attuali dall'evoluzione tecnologica; ciò anche considerato che la possibilità di ascoltare musica per mezzo dei CD rientra, a pieno titolo, nel contesto di quei «piccoli gesti di normalità quotidiana» che, come correttamente evidenzia il giudice a quo, la Corte costituzionale ascrive ai legittimi ambiti di libertà residua del soggetto detenuto.

E, tuttavia, se può ammettersi che l'Amministrazione penitenziaria possa consentire l'acquisto di CD musicali, e l'uso dei relativi supporti, non per questo una tale soluzione deve ritenersi imposta in ogni situazione e contesto.

L'interesse del detenuto, pur qualificato sotto il profilo trattamentale, deve essere infatti bilanciato con le esigenze di controllo dell'Amministrazione penitenziaria, particolarmente avvertite proprio nei casi in cui, come quello in esame, il soggetto sia sottoposto a regime penitenziario differenziato.Viene così in evidenza il secondo aspetto della questione, attinente alle ragioni che possano spingere l'Amministrazione penitenziaria, per questa particolare categoria di detenuti, a non consentire.

L'art. 41-bis Ord. pen. prevede una serie di limitazioni all'ordinario trattamento intramurale, funzionali a impedire che il detenuto possa liberamente comunicare con l'esterno, mantenendo un legame con l'ambiente delinquenziale di provenienza e continuando, per tale via, a partecipare alle attività illecite proprie del gruppo criminale di riferimento.

In questa prospettiva, l'eventuale autorizzazione all'acquisto del lettore e dei CD musicali, da parte della direzione d'istituto, dovrebbe assicurare la piena salvaguardia di così pregnanti esigenze di sicurezza, ben potendo tali strumenti essere oggetto di manipolazione, a fine di introduzione in istituto di contenuti illeciti; di qui la necessità di assoggettarli a previe adeguate verifiche, come avviene, del resto, per i CD di tipo ammesso e per i relativi supporti.

La sottoposizione dei detenuti a regole speciali, che ne disciplinano il trattamento penitenziario, impone indiscutibilmente di indirizzare le varie attività interne verso soluzioni operative, iscritte in specifici protocolli organizzativi, che contemperino il diritto al trattamento del ristretto con le esigenze che stanno alla base di quel regime.

Il contrassegno SIAE, il cui rilascio è funzionale ad assicurare il mero rispetto della normativa sul diritto d'autore, non offre alcuna particolare garanzia riguardante il contenuto dell'opera d'ingegno cui è apposto, sicché la sua esistenza non assume un ruolo vicario dei dovuti controlli, da esercitare sui singoli CD introdotti in istituto e, a monte, sul relativo dispositivo di lettura.

L'affermazione del Tribunale di sorveglianza, secondo cui il divieto di utilizzo di CD musicali non presenterebbe alcuna legittima connessione con i fini della tutela dell'ordine e della sicurezza, non è dunque condivisibile nella sua perentorietà.

Centrale resta l'obiettivo di inibire flussi comunicativi illeciti tra il detenuto e l'organizzazione criminale di provenienza.

In vista del raggiungimento dell'obiettivo, rileva la possibilità di procedere, sul piano tecnico, alla messa in sicurezza dei predetti dispositivi al fine di evitare manomissioni, nonché la facilità e prontezza di accesso ai relativi contenuti digitali.

Accanto alla astratta praticabilità di siffatti interventi, va apprezzata la loro diretta incidenza sull'organizzazione del carcere, in termini di risorse umane e materiali da destinare ai relativi compiti, anche nelle loro dimensioni quantitative.

Va dunque ribadita la necessità che il Tribunale, prima di riconoscere il diritto del detenuto ad utilizzare CD ad uso ricreativo, verifichi se tale impiego, pur in assoluto non precluso dalla normativa vigente, possa nondimeno comportare inesigibili adempimenti da parte dell'Amministrazione penitenziaria in relazione agli indispensabili interventi su dispostivi e supporti, tali da rendere ragionevole la scelta, operata dalla direzione di istituto, di non autorizzarne l'ingresso nei reparti ove vige il regime penitenziario differenziato.

Scelta che, implicando un apprezzamento della possibilità di soddisfare le esigenze ricreative dei detenuti alla luce delle risorse disponibili, rientrerebbe in un ambito di legittimo esercizio del potere di organizzazione della vita degli istituti penitenziari».

3. Alla stregua di queste considerazioni, va dunque ribadito il principio secondo cui, in tema di regime penitenziario differenziato ai sensi dell'art. 41-bis Ord. pen., è legittimo il provvedimento dell'amministrazione penitenziaria di diniego di autorizzazione all'acquisto ed alla detenzione di "compact disk" musicali e dei relativi lettori digitali, qualora, per l'incidenza sull'organizzazione della vita dell'istituto, in termini di impiego di risorse umane e materiali, non sia possibile assicurare la messa in sicurezza di detti dispositivi e supporti.

4. Il Tribunale di sorveglianza nella specie non si è attenuto a tale principio, poiché, autorizzando l'acquisto e la detenzione dei "compact disk" musicali, si è limitato a prescrivere la loro messa in sicurezza, senza verificare l'incidenza di tale attività sull'organizzazione.

Ne discende l'annullamento del provvedimento impugnato con rinvio per nuovo giudizio.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impug

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: 1-1.DiT.G.:-n) (-1nJ',n-n j 1 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE SORVEGLIANZA di ROMAudita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Roma ha accolto il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA], sottoposto al regime penitenziario differenziato di cui all'art. 41 -bis Ord. pen., avverso un precedente provvedimento del Magistrato di sorveglianza di Viterbo, disponendo che, previa disapplicazione delle disposizioni dell'Amministrazione penitenziaria in senso contrario, fosse consentito al predetto detenuto l'acquisto di un lettore CD e di CD musicali, provvisti di marchio SIAE e sigillati, tramite l'impresa di mantenimento e con i necessari interventi sui supporti di cui trattasi al fine di impedirne la manomissione. 2. Ricorre per cassazione il Ministero della giustizia, a mezzo dell'Avvocatura Generale dello Stato, deducendo doglianze esposte in due motivi. 2.1. Con il primo motivo denuncia l'esercizio da parte dell'autorità giurisdizionale di poteri riservati agli organi amministrativi dello Stato, violazione degli artt. 35 -bis, 41 -bis e 69 Ord. pen., nonché vizi della motivazione. Deduce che il Tribunale di sorveglianza ha compiuto valutazioni di merito in assenza dei presupposti legittimanti l'intervento giudiziale, posto che non si verte in tema di inosservanza delle disposizioni di ordinamento penitenziario da cui può derivare un grave pregiudizio ai diritti del reclamante. L'impiego, in cella, di apparecchi tecnologici è stato fatto oggetto di una regolamentazione puntuale, in grado di orientare i limitati spazi riservati alla discrezionalità amministrativa, a fronte della quale non sono configurabili situazioni giustiziabili. L'art. 40 reg. es Ord. pen., norma di portata generale, limita l'uso dei lettori CD alle sole ragioni di lavoro e di studio, previa autorizzazione concessa dal direttore d'istituto. Per i reparti dei detenuti ex art. 41-bis Ord. pen., la materia è ulteriormente e appositamente disciplinata dagli artt. 14 e 14.1 della Circolare dipartimentale, nel senso dell'esclusiva ammissione della fruizione dei televisori e degli apparecchi radiofonici forniti dall'Amministrazione, vietandosi quella di personal computer e consentendosi, inoltre, per le sole esigenze di consultazione di materiale giudiziario ovvero di studio - e comunque per il tempo strettamente necessario - l'utilizzo di lettori digitali. Tale quadro regolatorio è stato ingiustificatamente contraddetto dalle disposizioni impartite con l'ordinanza impugnata, che neppure hanno tenuto conto della pressante necessità, per i detenuti assoggettati a regime detentivo differenziato, di mantenere elevati standard di sicurezza, idonei ad escludere la manomissione fraudolenta dei lettori CD, il loro uso illegittimo e la possibilità che facciano ingresso nell'istituto oggetti vietati o pericolosi. 2.2. Il secondo motivo, lamentando violazione degli artt. 41 -bis Ord. pen., 14 e 40 reg. es. Ord. pen., nonché vizi della motivazione, svolge rilievi che, richiamando pronunzie in materia, ribadiscono la tesi dell'assenza di discriminazioni - avuto riguardo alle disposizioni limitative impartite in tema di ascolto di CD musicali secondo la discrezionalità consentita all'Amministrazione - in pregiudizio dei detenuti in regime penitenziario differenziato, / aggiungendo che la mera apposizione del contrassegno SIAE, sul singolo CD, non può comunque risultare idonea a tutelare le particolare esigenze di sicurezza nella specie esistenti. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso va accolto nei termini e per le ragioni di seguito illustrate. 2. La Corte di cassazione, con la sentenza Sez. 1. n. 43483 del 30/09/2021, Rv. 282213, ha già ritenuto fondati i rilievi mossi in questa sede, nei limiti e sulla base delle considerazioni, interamente condivise da questo Collegio, che di seguito si riportano: «La questione, che si pone all'attenzione del Collegio, è quella dei limiti alla possibilità, per i detenuti, di utilizzare nella camera di pernottamento strumenti tecnologici, come sono appunto i compact disk (CD), al fine di integrare l'offerta musicale assicurata dai canali televisivi e radiofonici; limiti di ordine generale, ovvero specificamente riferiti alla posizione dei detenuti assoggettati al regime penitenziario differenziato di cui all'art. 41-bis Ord. pen.. Tale questione è stata già affrontata da questa Corte, che, in una recente decisione (Sez. 1, n. 29819 del 25/06/2021, Ferraro), in questa sede interamente condivisa, ne ha approfondito gli snodi problematici. Il primo di essi attiene - come nella citata pronuncia osservato - alla legittimità stessa dell'autorizzazione, da parte delle direzioni degli istituti penitenziari, all'uso di lettori CD per la fruizione di contenuti musicali, tenuto conto che, come ricordato dall'Amministrazione ricorrente, le norme di Ordinamento penitenziario fanno espresso riferimento all'impiego dei suddetti dispositivi per sole esigenze di lavoro e di studio, ovvero per la consultazione di materiale giudiziario. Ritiene anche questo Collegio che le richiamate previsioni, storicamente datate, non valgano a stabilire una preclusione assoluta a un utilizzo dello strumento per finalità diverse dalla consultazione di testi, rese attuali dall'evoluzione tecnologica; ciò anche considerato che la possibilità di ascoltare musica per mezzo dei CD rientra, a pieno titolo, nel contesto di quei «piccoli gesti di normalità quotidiana» che, come correttamente evidenzia il giudice a quo, la Corte costituzionale ascrive ai legittimi ambiti di libertà residua del soggetto detenuto. E, tuttavia, se può ammettersi che l'Amministrazione penitenziaria possa consentire l'acquisto di CD musicali, e l'uso dei relativi supporti, non per questo una tale soluzione deve ritenersi imposta in ogni situazione e contesto. L'interesse del detenuto, pur qualificato sotto il profilo trattamentale, deve essere infatti bilanciato con le esigenze di controllo dell'Amministrazione penitenziaria, particolarmente avvertite proprio nei casi in cui, come quello in esame, il soggetto sia sottoposto a regime penitenziario differenziato.Viene così in evidenza il secondo aspetto della questione, attinente alle ragioni che possano spingere l'Amministrazione penitenziaria, per questa particolare categoria di detenuti, a non consentire. L'art. 41-bis Ord. pen. prevede una serie di limitazioni all'ordinario trattamento intramurale, funzionali a impedire che il detenuto possa liberamente comunicare con l'esterno, mantenendo un legame con l'ambiente delinquenziale di provenienza e continuando, per tale via, a partecipare alle attività illecite proprie del gruppo criminale di riferimento. In questa prospettiva, l'eventuale autorizzazione all'acquisto del lettore e dei CD musicali, da parte della direzione d'istituto, dovrebbe assicurare la piena salvaguardia di così pregnanti esigenze di sicurezza, ben potendo tali strumenti essere oggetto di manipolazione, a fine di introduzione in istituto di contenuti illeciti; di qui la necessità di assoggettarli a previe adeguate verifiche, come avviene, del resto, per i CD di tipo ammesso e per i relativi supporti. La sottoposizione dei detenuti a regole speciali, che ne disciplinano il trattamento penitenziario, impone indiscutibilmente di indirizzare le varie attività interne verso soluzioni operative, iscritte in specifici protocolli organizzativi, che contemperino il diritto al trattamento del ristretto con le esigenze che stanno alla base di quel regime. Il contrassegno SIAE, il cui rilascio è funzionale ad assicurare il mero rispetto della normativa sul diritto d'autore, non offre alcuna particolare garanzia riguardante il contenuto dell'opera d'ingegno cui è apposto, sicché la sua esistenza non assume un ruolo vicario dei dovuti controlli, da esercitare sui singoli CD introdotti in istituto e, a monte, sul relativo dispositivo di lettura. L'affermazione del Tribunale di sorveglianza, secondo cui il divieto di utilizzo di CD musicali non presenterebbe alcuna legittima connessione con i fini della tutela dell'ordine e della sicurezza, non è dunque condivisibile nella sua perentorietà. Centrale resta l'obiettivo di inibire flussi comunicativi illeciti tra il detenuto e l'organizzazione criminale di provenienza. In vista del raggiungimento dell'obiettivo, rileva la possibilità di procedere, sul piano tecnico, alla messa in sicurezza dei predetti dispositivi al fine di evitare manomissioni, nonché la facilità e prontezza di accesso ai relativi contenuti digitali. Accanto alla astratta praticabilità di siffatti interventi, va apprezzata la loro diretta incidenza sull'organizzazione del carcere, in termini di risorse umane e materiali da destinare ai relativi compiti, anche nelle loro dimensioni quantitative. Va dunque ribadita la necessità che il Tribunale, prima di riconoscere il diritto del detenuto ad utilizzare CD ad uso ricreativo, verifichi se tale impiego, pur in assoluto non precluso dalla normativa vigente, possa nondimeno comportare inesigibili adempimenti da parte dell'Amministrazione penitenziaria in relazione agli indispensabili interventi su dispostivi e supporti, tali da rendere ragionevole la scelta, operata dalla direzione di istituto, di non autorizzarne l'ingresso nei reparti ove vige il regime penitenziario differenziato. Scelta che, implicando un apprezzamento della possibilità di soddisfare le esigenze ricreative dei detenuti alla luce delle risorse disponibili, rientrerebbe in un ambito di legittimo esercizio del potere di organizzazione della vita degli istituti penitenziari». 3. Alla stregua di queste considerazioni, va dunque ribadito il principio secondo cui, in tema di regime penitenziario differenziato ai sensi dell'art. 41-bis Ord. pen., è legittimo il provvedimento dell'amministrazione penitenziaria di diniego di autorizzazione all'acquisto ed alla detenzione di "compact disk" musicali e dei relativi lettori digitali, qualora, per l'incidenza sull'organizzazione della vita dell'istituto, in termini di impiego di risorse umane e materiali, non sia possibile assicurare la messa in sicurezza di detti dispositivi e supporti. 4. Il Tribunale di sorveglianza nella specie non si è attenuto a tale principio, poiché, autorizzando l'acquisto e la detenzione dei "compact disk" musicali, si è limitato a prescrivere la loro messa in sicurezza, senza verificare l'incidenza di tale attività sull'organizzazione. Ne discende l'annullamento del provvedimento impugnato con rinvio per nuovo giudizio. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impug
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