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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 giugno 2023

Cassazione n. 32210/2023

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/01/2023 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che, nel contestare la responsabilità degli imputati per i reati ex artt. 336 e 639-bis cod. pen. come descritti nelle imputazioni, i ricorsi congiunti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], non si confrontano con le convergenti argomentazioni con le quali i Giudici di merito hanno ravvisato la responsabilità degli imputati sulla base di pertinenti massime di comune esperienza applicate alla fattispecie senza incorrere in manifeste illogicità, mentre inconducente risulta l'assunto che le espressioni rivolte ai pubblici ufficiali non avrebbero impedito che questi compissero il loro ufficio perché la configurazione del reato ex art. 336 cod. pen. non richiede che le minacce abbiano impedito o ostacolato l'esercizio della funzione pubblica; ritenuto che la Corte di appello ha adeguatamente giustificato il disconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e della particolare tenuità del fatto valorizzando la pertinacia e la particolare veemenza della condotta dei ricorrenti; ritenuto, pertanto, che i ricorsi vanno dichiarati inammissibili con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 16 giugno 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/01/2023 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che, nel contestare la responsabilità degli imputati per i reati ex artt. 336 e 639-bis cod. pen. come descritti nelle imputazioni, i ricorsi congiunti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], non si confrontano con le convergenti argomentazioni con le quali i Giudici di merito hanno ravvisato la responsabilità degli imputati sulla base di pertinenti massime di comune esperienza applicate alla fattispecie senza incorrere in manifeste illogicità, mentre inconducente risulta l'assunto che le espressioni rivolte ai pubblici ufficiali non avrebbero impedito che questi compissero il loro ufficio perché la configurazione del reato ex art. 336 cod. pen. non richiede che le minacce abbiano impedito o ostacolato l'esercizio della funzione pubblica; ritenuto che la Corte di appello ha adeguatamente giustificato il disconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e della particolare tenuità del fatto valorizzando la pertinacia e la particolare veemenza della condotta dei ricorrenti; ritenuto, pertanto, che i ricorsi vanno dichiarati inammissibili con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 16 giugno 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 32210/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris