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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 17 maggio 2022

Cassazione n. 08648/2023

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la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] n. a Palermo il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di Palermo il 17/5/2022 visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione del Cons. [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria del Sost.

Proc.

Gen., Dott.[OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso; udito il difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha illustrato i motivi, chiedendone l'accoglimento [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'impugnata ordinanza il Tribunale di Palermo rigettava la richiesta di riesame avanzata nell'interesse della Sciarratta avverso il decreto di sequestro preventivo emesso dal Gip del locale Tribunale che, in data 30/4/2022, aveva disposto il sequestro della carta postepay...604830 e del conto corrente...75880 intestati all'indagata nonché il sequestro in via principale e diretta o per equivalente, per l'ipotesi di incapienza, della somma di euro 2.108.053, corrispondente all'importo complessivamente ricevuto, movimentato e/o prelevato in contanti con riferimento al delitto di riciclaggio in concorso commesso in Palermo tra l'aprile 2021 e il [OSCURATO:DATA_NASCITA] e aggravato ai sensi dell'art.416bis.1 cod.pen.2.

Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'indagata, Avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha dedotto con unico motivo la violazione degli artt. 187,192, comma 2, 321,324 cod. proc.pen. e degli artt. 648 bis e 416bis.1 cod.pen. e correlato vizio della motivazione.

Secondo il difensore l'ordinanza impugnata ha rigettato l'istanza sull'assunto della genericità delle doglianze difensive sebbene in sede di discussione fosse stato evidenziato che la fusione dei metalli non costituisce una condotta occultatrice della provenienza illecita dei preziosi e che nella specie difetta la prova certa della provenienza delittuosa dei metalli in questione.

La ricorrente deduce che gli indizi valorizzati dal Collegio al riguardo risultano inconferenti in quanto sforniti di elementi di riscontro e i giudici della cautela non hanno adeguatamente spiegato la gravità indiziaria in relazione agli illeciti presupposti, omettendo di chiarirne la natura, l'epoca di consumazione e le modalità.

Inoltre, il mero riferimento al linguaggio criptico delle intercettazioni da parte della ordinanza impugnata senza riportarne i contenuti rende impossibile il controllo circa la correttezza dell'affermazione.

Aggiunge il difensore che non si presta ad avvalorare l'assunto della provenienza delittuosa dei beni il richiamo al fatto che i pagamenti avvenissero in contanti. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza delle censure formulate. 1.1 II ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge e, secondo la costante elaborazione della giurisprudenza di legittimità, in tale nozione vanno ricompresi sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez.

U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692; Sez. 3, n. 4919 del 14/07/2016, Faiella, Rv. 269296;Sez. 2 n. 18951 del 14/03/2017,Napoli e altro, Rv. 269656).

Questa Corte ha ulteriormente chiarito che in tema di misure cautelari reali costituisce violazione di legge deducibile mediante ricorso per cassazione soltanto l'inesistenza o la mera apparenza della motivazione, ma non anche la sua illogicità manifesta, ai sensi dell'art. 606, comma primo, lettera e), cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 5807 del 18/01/2017, Rv. 269119-01).

Nella specie l'ordinanza impugnata ha reso una motivazione effettiva e pertinente in relazione a tutti gli aspetti della regiudicanda sicché le doglianze proposte tendono ad 2 ED5 un'inammissibile rivalutazione del compendio indiziario, correttamente scrutinato dai giudici della cautela. 1.1 I rilievi difensivi in punto di fumus sono destituiti di fondamento.

Il collegio cautelare, dopo aver richiamato l'ordinanza genetica al fine dell'analitica ricostruzione della vicenda delittuosa in ragione del principio di reciproca integrazione della stessa con quella di riesame, ha sunteggiato gli esiti investigativi di maggior rilievo, illustrando le fonti che attestano il controllo da parte di "cosa nostra" delle attività illecite di natura predatoria svolte nella zona del mandamento di [OSCURATO:PERSONA], con destinazione al sodalizio di parte dei proventi, nonché il convogliamento della refurtiva verso ricettatori che godevano della protezione mafiosa.

In detto sistema è stato evidenziato il ruolo svolto da alcune attività di "compro-oro" riconducibili alla famiglia Luca, segnalando l'emissione di misure cautelari personali con separato provvedimento del 13/4/22 nei confronti dei coindagati [OSCURATO:PERSONA] e Francesco.

L'ordinanza censurata ha, quindi, dato conto che l'illecito sistema di riciclaggio dei proventi di reati predatori è proseguito fino ad epoca recentissima, avendo gli appartenenti alla famiglia Luca, dopo le dichiarazioni di alcuni collaboratori di giustizia, scelto di avvalersi, per dare continuità all'attività di riciclaggio, della Gold&Gold di [OSCURATO:PERSONA] con sede in Messina.

Il collegio cautelare ha ricostruito in maniera computa i vari passaggi del complesso sistema delittuoso, dalla raccolta dei metalli preziosi, alla fusione con trasformazione in lingotti dei materiali auriferi, alla cessione alla Gold&Gold a fronte di fatturazioni a ditte compiacenti quali quelle di D'[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], le quali ricevevano pagamenti mediante bonifici che provvedevano a monetizzare attraverso una serie di complici, con consegna ai Luca dei corrispettivi. 1.2 L'ordinanza impugnata a pag. 6 ha dato conto delle emergenze che depongono per il coinvolgimento della ricorrente [OSCURATO:PERSONA] nel sistema di riciclaggio, evidenziando che la prevenuta, nipote di [OSCURATO:PERSONA], era uno dei soggetti che per conto del congiunto, una volta che il medesimo aveva ricevuto i bonifici della Gold&Golci, effettuava i prelievi di danaro da convogliare ai Luca dietro riconoscimento di un corrispettivo di euro 50 a giornata, come emerge dalla conversazione di cui al progr. 9550 tra il [OSCURATO:PERSONA] e il Cinà.

I giudici della cautela hanno sottolineato che, alla stregua degli accertamenti bancari effettuati, la ricorrente tra fine luglio 2021 e il febbraio 2022 è stata destinataria di 157 bonifici bancari disposti dal [OSCURATO:PERSONA] per un importo complessivo superiore a un milione settecentomila euro; risultava beneficiaria di 171 titoli di credito emessi da [OSCURATO:PERSONA], affine di un nipote del [OSCURATO:PERSONA], per oltre trecentomila euro e di ulteriori 17 assegni emessi da [OSCURATO:PERSONA], padre di Giuseppina, con la quale il [OSCURATO:PERSONA] intratteneva un relazione sentimentale; ha effettuato prelievi in contante per 88.688,00 nonché ricariche della propria carta per oltre diecimila euro, danaro tutto riconducibile alle operazioni di vendita e trasformazione dei materiali preziosi d'illecita provenienza effettuati dai Luca attraverso imprese compiacenti, in particolare le ditte di [OSCURATO:PERSONA] e D'[OSCURATO:PERSONA].

2. Destituiti di pregio s'appalesano le censure difensive che concernono la mancata individuazione dei reati presupposti, che si vorrebbero specificamente indicati con riferimento alle modalità esecutive e alle pp.00.

Trattasi di rilievi privi di giuridico fondamento alla luce del costante indirizzo della giurisprudenza di legittimità alla cui stregua, ai fini della configurabilità del "fumus" dei reati contro il patrimonio presupponenti la consumazione di un altro reato (artt. 648, 648-bis, 648-ter, 648-ter.1 cod. pen.), è necessario che il reato presupposto, quale essenziale elemento costitutivo delle relative fattispecie, sia individuato quantomeno nella sua tipologia, pur non essendone necessaria la ricostruzione in tutti gli estremi storico-fattuali ( Sez. 2, n. 6584 del 15/12/2021,dep. 2022, Rv. 282629; n. 46773 del 23/11/2021,Rv. 282433-02; Sez. 2, n. 29689 del 28/5/2019, Rv. 277020-01).

Nella specie, gli elementi investigativi richiamati dai giudici della cautela indicano con esattezza che l'oro riciclato proveniva da delitti predatori commessi nel mandamento mafioso di [OSCURATO:PERSONA] (sul punto anche le dichiarazioni del collaboratore Pucci° Alessio, pag. 6 ord. genetica).

Non è fuor di luogo aggiungere che non coglie nel segno l'assunto difensivo che vorrebbe il reato presupposto sottoposto allo standard probatorio della gravità indiziaria ex art. 192, comma 2, cod.proc.pen. in quanto il difensore trascura di considerare che nella specie si verte in tema di cautela reale, assoggettata al diverso parametro del furnus e che in ogni caso la giurisprudenza di legittimità, come sopra precisato, ha ben chiarito i caratteri e contenuti dell'accertamento in ordine al delitto presupposto.

3. Quanto alla dedotta impossibilità di ricollegare alla fusione dell'oro un intento di occultamento della provenienza illecita dei preziosi si tratta di obiezione del tutto infondata.

E' opportuno rammentare che la L. n. 46 del 30/1/1968 reca una dettagliata disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, prevedendo che gli stessi e le loro leghe devono portare impresso il titolo in millesimi e il marchio di identificazione, nella cui impronta sono contenuti un numero atto ad identificare il produttore od importatore e la sigla della provincia dove questi risiede, assegnato dagli uffici provinciali metrici e del saggio dei metalli preziosi.

Inoltre, coloro che vendono metalli preziosi "in lingotti, verghe, laminati, profilati e semilavorati in genere" sono tenuti ad iscriversi presso l'apposito registro istituito presso le Camere di Commercio, Industria ed Artigianato e chiunque fabbrica od importa oggetti contenenti gli anzidetti metalli preziosi è tenuto ad apporre il proprio marchio di identificazione sui metalli e sugli oggetti posti in vendita.

Nel caso in esame si è in presenza di un'attività clandestina, eseguita senza il rispetto della normativa di settore, che comporta la manipolazione attraverso la fusione dei materiali 4 kb9_, originariamente raccolti, realizzando una trasformazione degli originari beni che comporta l'irreversibile preclusione della possibilità di identificazione dei singoli componenti.

4. Quanto alla valorizzazione del linguaggio criptico, le doglianze difensive si risolvono in rilievi del tutto generici giacché le conversazioni richiamate nell'ordinanza impugnata risultano indicate con la data, il numero progressivo e l'identità dei c:olloquianti e ampi stralci sono testualmente trasfusi nell'ordinanza genetica.

Peraltro, trattandosi di materiali posti a disposizione delle difese con possibilità di accesso alle registrazioni, la doglianza difensiva s'appalesa vieppiù inconsistente. 5.Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della proponente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi ragioni d'esonero.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in fav

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] n. a Palermo il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di Palermo il 17/5/2022 visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione del Cons. [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria del Sost. Proc. Gen., Dott.[OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso; udito il difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha illustrato i motivi, chiedendone l'accoglimento [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'impugnata ordinanza il Tribunale di Palermo rigettava la richiesta di riesame avanzata nell'interesse della Sciarratta avverso il decreto di sequestro preventivo emesso dal Gip del locale Tribunale che, in data 30/4/2022, aveva disposto il sequestro della carta postepay...604830 e del conto corrente...75880 intestati all'indagata nonché il sequestro in via principale e diretta o per equivalente, per l'ipotesi di incapienza, della somma di euro 2.108.053, corrispondente all'importo complessivamente ricevuto, movimentato e/o prelevato in contanti con riferimento al delitto di riciclaggio in concorso commesso in Palermo tra l'aprile 2021 e il [OSCURATO:DATA_NASCITA] e aggravato ai sensi dell'art.416bis.1 cod.pen.2. Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'indagata, Avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha dedotto con unico motivo la violazione degli artt. 187,192, comma 2, 321,324 cod. proc.pen. e degli artt. 648 bis e 416bis.1 cod.pen. e correlato vizio della motivazione. Secondo il difensore l'ordinanza impugnata ha rigettato l'istanza sull'assunto della genericità delle doglianze difensive sebbene in sede di discussione fosse stato evidenziato che la fusione dei metalli non costituisce una condotta occultatrice della provenienza illecita dei preziosi e che nella specie difetta la prova certa della provenienza delittuosa dei metalli in questione. La ricorrente deduce che gli indizi valorizzati dal Collegio al riguardo risultano inconferenti in quanto sforniti di elementi di riscontro e i giudici della cautela non hanno adeguatamente spiegato la gravità indiziaria in relazione agli illeciti presupposti, omettendo di chiarirne la natura, l'epoca di consumazione e le modalità. Inoltre, il mero riferimento al linguaggio criptico delle intercettazioni da parte della ordinanza impugnata senza riportarne i contenuti rende impossibile il controllo circa la correttezza dell'affermazione. Aggiunge il difensore che non si presta ad avvalorare l'assunto della provenienza delittuosa dei beni il richiamo al fatto che i pagamenti avvenissero in contanti. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza delle censure formulate. 1.1 II ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge e, secondo la costante elaborazione della giurisprudenza di legittimità, in tale nozione vanno ricompresi sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692; Sez. 3, n. 4919 del 14/07/2016, Faiella, Rv. 269296;Sez. 2 n. 18951 del 14/03/2017,Napoli e altro, Rv. 269656). Questa Corte ha ulteriormente chiarito che in tema di misure cautelari reali costituisce violazione di legge deducibile mediante ricorso per cassazione soltanto l'inesistenza o la mera apparenza della motivazione, ma non anche la sua illogicità manifesta, ai sensi dell'art. 606, comma primo, lettera e), cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 5807 del 18/01/2017, Rv. 269119-01). Nella specie l'ordinanza impugnata ha reso una motivazione effettiva e pertinente in relazione a tutti gli aspetti della regiudicanda sicché le doglianze proposte tendono ad 2 ED5 un'inammissibile rivalutazione del compendio indiziario, correttamente scrutinato dai giudici della cautela. 1.1 I rilievi difensivi in punto di fumus sono destituiti di fondamento. Il collegio cautelare, dopo aver richiamato l'ordinanza genetica al fine dell'analitica ricostruzione della vicenda delittuosa in ragione del principio di reciproca integrazione della stessa con quella di riesame, ha sunteggiato gli esiti investigativi di maggior rilievo, illustrando le fonti che attestano il controllo da parte di "cosa nostra" delle attività illecite di natura predatoria svolte nella zona del mandamento di [OSCURATO:PERSONA], con destinazione al sodalizio di parte dei proventi, nonché il convogliamento della refurtiva verso ricettatori che godevano della protezione mafiosa. In detto sistema è stato evidenziato il ruolo svolto da alcune attività di "compro-oro" riconducibili alla famiglia Luca, segnalando l'emissione di misure cautelari personali con separato provvedimento del 13/4/22 nei confronti dei coindagati [OSCURATO:PERSONA] e Francesco. L'ordinanza censurata ha, quindi, dato conto che l'illecito sistema di riciclaggio dei proventi di reati predatori è proseguito fino ad epoca recentissima, avendo gli appartenenti alla famiglia Luca, dopo le dichiarazioni di alcuni collaboratori di giustizia, scelto di avvalersi, per dare continuità all'attività di riciclaggio, della Gold&Gold di [OSCURATO:PERSONA] con sede in Messina. Il collegio cautelare ha ricostruito in maniera computa i vari passaggi del complesso sistema delittuoso, dalla raccolta dei metalli preziosi, alla fusione con trasformazione in lingotti dei materiali auriferi, alla cessione alla Gold&Gold a fronte di fatturazioni a ditte compiacenti quali quelle di D'[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], le quali ricevevano pagamenti mediante bonifici che provvedevano a monetizzare attraverso una serie di complici, con consegna ai Luca dei corrispettivi. 1.2 L'ordinanza impugnata a pag. 6 ha dato conto delle emergenze che depongono per il coinvolgimento della ricorrente [OSCURATO:PERSONA] nel sistema di riciclaggio, evidenziando che la prevenuta, nipote di [OSCURATO:PERSONA], era uno dei soggetti che per conto del congiunto, una volta che il medesimo aveva ricevuto i bonifici della Gold&Golci, effettuava i prelievi di danaro da convogliare ai Luca dietro riconoscimento di un corrispettivo di euro 50 a giornata, come emerge dalla conversazione di cui al progr. 9550 tra il [OSCURATO:PERSONA] e il Cinà. I giudici della cautela hanno sottolineato che, alla stregua degli accertamenti bancari effettuati, la ricorrente tra fine luglio 2021 e il febbraio 2022 è stata destinataria di 157 bonifici bancari disposti dal [OSCURATO:PERSONA] per un importo complessivo superiore a un milione settecentomila euro; risultava beneficiaria di 171 titoli di credito emessi da [OSCURATO:PERSONA], affine di un nipote del [OSCURATO:PERSONA], per oltre trecentomila euro e di ulteriori 17 assegni emessi da [OSCURATO:PERSONA], padre di Giuseppina, con la quale il [OSCURATO:PERSONA] intratteneva un relazione sentimentale; ha effettuato prelievi in contante per 88.688,00 nonché ricariche della propria carta per oltre diecimila euro, danaro tutto riconducibile alle operazioni di vendita e trasformazione dei materiali preziosi d'illecita provenienza effettuati dai Luca attraverso imprese compiacenti, in particolare le ditte di [OSCURATO:PERSONA] e D'[OSCURATO:PERSONA]. 2. Destituiti di pregio s'appalesano le censure difensive che concernono la mancata individuazione dei reati presupposti, che si vorrebbero specificamente indicati con riferimento alle modalità esecutive e alle pp.00. Trattasi di rilievi privi di giuridico fondamento alla luce del costante indirizzo della giurisprudenza di legittimità alla cui stregua, ai fini della configurabilità del "fumus" dei reati contro il patrimonio presupponenti la consumazione di un altro reato (artt. 648, 648-bis, 648-ter, 648-ter.1 cod. pen.), è necessario che il reato presupposto, quale essenziale elemento costitutivo delle relative fattispecie, sia individuato quantomeno nella sua tipologia, pur non essendone necessaria la ricostruzione in tutti gli estremi storico-fattuali ( Sez. 2, n. 6584 del 15/12/2021,dep. 2022, Rv. 282629; n. 46773 del 23/11/2021,Rv. 282433-02; Sez. 2, n. 29689 del 28/5/2019, Rv. 277020-01). Nella specie, gli elementi investigativi richiamati dai giudici della cautela indicano con esattezza che l'oro riciclato proveniva da delitti predatori commessi nel mandamento mafioso di [OSCURATO:PERSONA] (sul punto anche le dichiarazioni del collaboratore Pucci° Alessio, pag. 6 ord. genetica). Non è fuor di luogo aggiungere che non coglie nel segno l'assunto difensivo che vorrebbe il reato presupposto sottoposto allo standard probatorio della gravità indiziaria ex art. 192, comma 2, cod.proc.pen. in quanto il difensore trascura di considerare che nella specie si verte in tema di cautela reale, assoggettata al diverso parametro del furnus e che in ogni caso la giurisprudenza di legittimità, come sopra precisato, ha ben chiarito i caratteri e contenuti dell'accertamento in ordine al delitto presupposto. 3. Quanto alla dedotta impossibilità di ricollegare alla fusione dell'oro un intento di occultamento della provenienza illecita dei preziosi si tratta di obiezione del tutto infondata. E' opportuno rammentare che la L. n. 46 del 30/1/1968 reca una dettagliata disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, prevedendo che gli stessi e le loro leghe devono portare impresso il titolo in millesimi e il marchio di identificazione, nella cui impronta sono contenuti un numero atto ad identificare il produttore od importatore e la sigla della provincia dove questi risiede, assegnato dagli uffici provinciali metrici e del saggio dei metalli preziosi. Inoltre, coloro che vendono metalli preziosi "in lingotti, verghe, laminati, profilati e semilavorati in genere" sono tenuti ad iscriversi presso l'apposito registro istituito presso le Camere di Commercio, Industria ed Artigianato e chiunque fabbrica od importa oggetti contenenti gli anzidetti metalli preziosi è tenuto ad apporre il proprio marchio di identificazione sui metalli e sugli oggetti posti in vendita. Nel caso in esame si è in presenza di un'attività clandestina, eseguita senza il rispetto della normativa di settore, che comporta la manipolazione attraverso la fusione dei materiali 4 kb9_, originariamente raccolti, realizzando una trasformazione degli originari beni che comporta l'irreversibile preclusione della possibilità di identificazione dei singoli componenti. 4. Quanto alla valorizzazione del linguaggio criptico, le doglianze difensive si risolvono in rilievi del tutto generici giacché le conversazioni richiamate nell'ordinanza impugnata risultano indicate con la data, il numero progressivo e l'identità dei c:olloquianti e ampi stralci sono testualmente trasfusi nell'ordinanza genetica. Peraltro, trattandosi di materiali posti a disposizione delle difese con possibilità di accesso alle registrazioni, la doglianza difensiva s'appalesa vieppiù inconsistente. 5.Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della proponente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi ragioni d'esonero. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in fav
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