CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 settembre 2025
Cassazione n. 34413/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/02/2025 della CORTE D'APPELLO DI MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono con atti separati, ma sovrapponibili, avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano, che ha confermato quella del Tribunale meneghino e condannato i ricorrenti alla pena di mesi 8 di reclusione ed euro 200,00 di multa per il delitto di tentato furto pluriggravato; [OSCURATO:PERSONA] che è manifestamente infondata la prima ed unica doglianza, rinvenibile in entrambi i ricorsi, trattati unitariamente in quanto sovrapponibili, che lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della non punibilità per particolare lievità del fatto ex art. 131-bis cod. pen. La Corte di Appello ha offerto una motivazione corretta ed esente da vizi logici ancorando la propria decisione alle modalità della condotta, al valore dei beni oggetto del tentativo di sottrazione (una borsa del valore di 980 euro, uno zaino del valore di 2.800,00 euro) e alla circostanza che i ricorrenti siano entrati nell'esercizio commerciale disponendo di un spaccatore antitaccheggio magnetico, utilizzato nel tentativo di sottrazione di una delle due borse. Nel caso di specie il Giudice di Appello ha fatto corretta applicazione dei principi più volte affermati da questa Corte in relazione a fattispecie analoga per la valutazione della tenuità, quale è l'aggravante dell'art. 62 n. 4 cod. pen.: "Nei reati contro il patrimonio, la circostanza attenuante comune del danno di speciale tenuità é applicabile anche al delitto tentato quando sia possibile desumere con certezza, dalle modalità del fatto e in base ad un preciso giudizio ipotetico che, se il reato fosse stato riportato al compimento, il danno patrimoniale per la persona offesa sarebbe stato di rilevanza minima" (Sez. U, Sentenza n. 28243 del 28/03/2013, Rv. 255528; Sez. 5 - , Sentenza n. 47144 del 29/11/2022,Rv. 283980). In sostanza, la gravità dell'offesa, anche solo potenziale, e dunque del pericolo di danno, è causa ostativa al riconoscimento dell'esimente anche in presenza di un fatto non abituale. L'art. 131-bis cod. pen., per altro, esplicitamente fa riferimento anche alla esiguità del pericolo che determina la tenuità dell'offesa, il che nel caso in esame è stata esclusa con motivazione congrua da parte della Corte territoriale. Generico, infine, il riferimento contenuto nei ricorsi alla novella normativa che richiama la condotta susseguente il reato, in quanto nessuna concreta indicazione i ricorrenti offrono riguardo alla novità della novella rispetto al caso di specie; Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10 settembre 2025 Il consigli